Art. 4.
 1.  I  primi sei commi dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1978, n.
468,  e  successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai
seguenti:
 "Le entrate dello Stato sono ripartite in:
  a)   titoli,   a   seconda   che   siano   di   natura  tributaria,
extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento
di  beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione
di prestiti;
  b)   unita'   previsionali   di  base,  ai  fini  dell'approvazione
parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;
  c) categorie, secondo la natura dei cespiti;
  d)   capitoli,   secondo  il  rispettivo  oggetto,  ai  fini  della
rendicontazione.
 Le spese dello Stato sono ripartite in:
  a)  funzioni-obiettivo,  individuate  con  riguardo all'esigenza di
definire  le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto
delle  attivita'  amministrative,  ove  possibile anche in termini di
servizi finali resi ai cittadini;
  b)   unita'   previsionali   di  base.  Ai  fini  dell'approvazione
parlamentare  le unita' previsionali di base sono suddivise in unita'
relative  alla  spesa  corrente e unita' relative alla spesa in conto
capitale.  Le  unita'  relativealla  spesa corrente sono suddivise in
unita'  relative alle spese di funzionamento e unita' per interventi.
In  autonome  previsioni  sono  esposti il rimborso di prestiti e gli
oneri  di  ammortamenti.  A  fini conoscitivi le unita' relative alla
spesa  di  conto  capitale  comprendono le partite che attengono agli
investimenti  diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai
conferimenti  nonche'  ad  operazioni  per concessioni di crediti; le
unita' di parte corrente per spese di funzionamento, con enucleazione
degli  oneri  di personale, nonche' quelle per interventi comprendono
tutte le altre spese;
  c) capitoli, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale
della spesa riferito alle categorie e funzioni di cui al terzo comma,
nonche'   secondo   il   carattere   giuridicamente   obbligatorio  o
discrezionale  della  spesa  medesima.  I  capitoli  costituiscono le
unita' elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
 In  allegato  allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro viene presentato un quadro contabile da cui risultino:
  a)  le  categorie  in  cui  viene classificata la spesa di bilancio
secondo l'analisi economica;
  b)  le  funzioni-obiettivo  di primo e secondo livello in cui viene
ripartita  la  spesa secondo l'analisi funzionale. Le classificazioni
economica   e   funzionale  si  conformano  ai  criteri  adottati  in
contabilita'  nazionale  per  i  conti  del  settore  della  pubblica
amministrazione.
 In  appendice  a  tale  quadro  contabile  appositi  prospetti danno
dimostrazione  degli  eventuali  incroci  tra  i  diversi  criteri di
ripartizione.
 La  numerazione  delle funzioni-obiettivo, delle unita' previsionali
di base, delle categorie e dei capitoli puo' essere anche discontinua
in relazione alle necessita' della codificazione meccanografica".
 2. I dati forniti attraverso il sistema informativo della Ragioneria
generale  dello  Stato  al  Senato della Repubblica e alla Camera dei
deputati  sulla  base  dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n.
119,  e  successive modificazioni e integrazioni, si riferiscono alle
unita' previsionali di base e ai singoli capitoli.
 
          Note all'art. 4:
            -  Il  testo  dell'art.  6  della  gia'  citata  legge n.
          468/1978, a seguito  delle  modificazioni  apportate  dalla
          presente legge, e' il seguente:
            "Art. 6. - Le entrate dello Stato sono ripartite in:
             a)  titoli,  a  seconda  che siano di natura tributaria,
          extratributaria  o  che   provengano   dall'alienazione   e
          dall'ammodernamento di beni patrimoniali, dalla riscossione
          di crediti o dall'accensione di prestiti;
             b)    unita'    previsionali    di    base,    ai   fini
          dell'approvazione  parlamentare  e  dell'accertamento   dei
          cespiti;
             c) categorie, secondo la natura dei cespiti;
             d)  capitoli,  secondo  il  rispettivo  oggetto, ai fini
          della rendicontazione.
            Le spese dello Stato sono ripartite in:
             a)   funzioni-obiettivo,   individuate   con    riguardo
          all'esigenza  di definire le politiche pubbliche di settore
          e di misurare il prodotto delle  attivita'  amministrative,
          ove  possibile  anche  in termini di servizi finali resi ai
          cittadini;
             b)   unita'    previsionali    di    base.    Ai    fini
          dell'approvazione  parlamentare  le  unita' previsionali di
          base sono suddivise in unita' relative alla spesa  corrente
          e  unita' relative alla spesa in conto capitale.  Le unita'
          relative alla spesa corrente sono suddivise in unita' rela-
          tive alle spese di funzionamento e unita' di interventi. In
          autonome previsioni sono esposti il rimborso di prestiti  e
          gli  oneri  di ammortamenti.   A fini conoscitivi le unita'
          relative  alla  spesa  di  conto  capitale  comprendono  le
          partite   che   attengono   agli   investimenti  diretti  e
          indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai  conferimenti
          nonche' ad operazioni per concessioni di crediti; le unita'
          di   parte   corrente   per  spese  di  funzionamento,  con
          enucleazione degli oneri di personale, nonche'  quelle  per
          interventi comprendono tutte le altre spese;
             c) capitoli, secondo l'oggetto, il contenuto economico e
          funzionale  della  spesa riferito alle categorie e funzioni
          di  cui  al  terzo  comma,  nonche'  secondo  il  carattere
          giuridicamente  obbligatorio  o  discrezionale  della spesa
          medesima. I capitoli costituiscono le unita' elementari  ai
          fini della gestione e della rendicontazione.
            In  allegato  allo  stato  di  previsione della spesa del
          Ministero del tesoro viene presentato un  quadro  contabile
          da cui risultino:
             a)  le  categorie  di cui viene classificata la spesa di
          bilancio secondo l'analisi economica;
             b) le funzioni-obiettivo di primo e secondo  livello  in
          cui  viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale.
          Le classificazioni economica e funzionale si conformano  ai
          criteri  adottati in contabilita' nazionale per i conti del
          settore della pubblica amministrazione.
            In appendice a tale quadro contabile  appositi  prospetti
          danno  dimostrazione  degli eventuali incroci tra i diversi
          criteri di ripartizione.
            La numerazione  delle  funzioni-obiettivo,  delle  unita'
          previsionali  di  base, delle categorie e dei capitoli puo'
          essere anche discontinua in relazione alle necessita' della
          codificazione meccanografica.
            In appositi allegati agli stati di previsione della spesa
          i  capitoli  sono  analiticamente  ripartiti  in  articoli,
          secondo  le  finalita',  e  sono  adeguatamente motivate le
          variazioni  annuali  delle  somme  proposte   per   ciascun
          articolo.
            Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle
          dotazioni  di  competenza  che  a  quelle di cassa, e' data
          distinta indicazione;
             1) del  risultato  differenziale  tra  il  totale  delle
          entrate  tributarie  ed  extratributarie ed il totale delle
          spese correnti (''risparmio pubblico'');
             2) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le
          spese, escluse le operazioni riguardanti le  partecipazioni
          azionarie  ed  i  conferimenti,  nonche'  la  concessione e
          riscossione  di  crediti  e  l'accensione  e  rimborso   di
          prestiti (''indebitamento o accrescimento netto'');
             3)  del risultato differenziale delle operazioni finali,
          rappresentate da tutte le entrate e le  spese,  escluse  le
          operazioni di accensione e di rimborso di prestiti (''saldo
          netto da finanziare o da impiegare'');
             4)  del  risultato  differenziale  fra  il  totale delle
          entrate finali  e  il  totale  delle  spese  (''ricorso  al
          mercato'')".
            - Il testo dell'art. 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato), e' il seguente:
            "Art. 32. - E' istituita, presso il Ministero del tesoro,
          una  Commissione  tecnica  per  la   spesa   pubblica.   La
          Commissione  opera, sulla base delle direttive del CIPE con
          il compito di:
             a) compiere studi ed effettuare analisi  sui  metodi  di
          impostazione del bilancio pluriennale programmatico e sulla
          struttura  della  spesa per i programmi e progetti, secondo
          quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 4 della legge 5
          agosto 1978, n. 468;
             b) trasmettere al Parlamento, ogni anno,  una  relazione
          sui   costi   e   sugli  effetti  finanziari  derivanti  da
          provvedimenti e da leggi di spesa;
             c)  effettuare  l'analisi del funzionamento di organi ed
          enti pubblici e della speditezza delle  relative  procedure
          di spesa;
             d)  svolgere  le  ricerche,  gli  studi e le rilevazioni
          richieste  dal  CIPE   e   dalle   competenti   commissioni
          parlamentari,  fornendo  le  informazioni,  le  notizie e i
          documenti ritenuti utili allo svolgimento delle  rispettive
          competenze;
             e)  studiare  ed  aggiornare  i  metodi  ed i criteri di
          valutazione      tecnico-economica      necessari      alla
          predisposizione della nota illustrativa relativa ai costi e
          ai  benefici, da allegarsi al rendiconto del bilancio dello
          Stato, come previsto dal penultimo comma dell'art. 22 della
          legge n. 468 del 1978.
            La commissione e' nominata con decreto del  Ministro  del
          tesoro  ed e' composta da undici membri, scelti tra persone
          che abbiano particolare competenza in materia di analisi di
          spesa e di flussi finanziari.   Con lo  stesso  decreto  di
          nomina  il  Ministro  del tesoro determina la remunerazione
          dei membri della commissione, anche in deroga alle  vigenti
          disposizioni.
            Alla  relativa  spesa  di  300  milioni  per  l'esercizio
          finanziario  1981  si  provvede  a  carico  degli  appositi
          capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa
          del Ministero del tesoro.
            La  commissione  ha  accesso al sistema informativo della
          Ragioneria  generale  dello  Stato  e  puo'   ottenere,   a
          richiesta,  tutti  i  dati  di  cui  dispongono  la  stessa
          Ragioneria generale e la direzione generale del Tesoro.
            Ai fini anzidetti la commissione ha  diretto  accesso  al
          sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato e
          puo'  procurarsi  tutte  le  informazioni,  le  notizie e i
          documenti  di  cui  dispongono   la   Ragioneria   generale
          medesima,  la  Direzione  generale  del  Tesoro, e le altre
          amministrazioni  ed  enti  compresi  nel  settore  pubblico
          allargato.
            In   relazione   alle   esigenze  della  commissione,  al
          Ministero del tesoro si applicano  le  norme  di  cui  agli
          articoli  3,  4  e  5  del  D.L.    24 luglio 1973, n. 428,
          convertito nella legge 4 agosto 1973, n.  497.
            Per la  fornitura  di  attrezzature  e  servizi  tecnici,
          nonche'  per  le  esigenze  di  cui al precedente comma, la
          spesa annua per il funzionamento della commissione  tecnica
          per  la  spesa  pubblica  e'  elevata di 300 milioni cui si
          provvede,   per   l'anno   finanziario    1982,    mediante
          corrispondente  riduzione  del capitolo 6856 dello stato di
          previsione della spesa del  Ministero  del  tesoro  per  il
          medesimo  esercizio  all'uopo  parzialmente  utilizzando la
          voce ''Provvedimenti per l'adeguamento ed il  potenziamento
          delle strutture dell'Amministrazione del tesoro''.
            Il Ministro del tesoro, su richiesta dei Presidenti delle
          competenti commissioni permanenti delle due Camere, cura la
          trasmissione,  per  il  tramite della predetta commissione,
          delle informazioni, delle notizie e dei  documenti  che  le
          medesime   commissioni   permanenti   ritengano  utili  per
          l'esercizio dei propri compiti.
            Il Ministro del tesoro, la Presidenza  del  Senato  della
          Repubblica  e  la  Presidenza  della  Camera  dei  deputati
          raggiungono  le  opportune   intese   per   predisporre   i
          collegamenti  con  i  sistemi informativi del Ministero del
          tesoro.
            Le  modalita'  dell'accesso  ai   dati   e   della   loro
          utilizzazione sono determinate sulla base delle direttive e
          sotto  la responsabilita' delle presidenze delle competenti
          commissioni permanenti del Senato della Repubblica e  della
          Camera dei deputati".