Art. 5.
 1.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla
data   di   entrata  in  vigore  della  presente  legge,  un  decreto
legislativo diretto ad individuare le unita' previsionali di base del
bilancio.  Il  decreto  si uniformera' ai seguenti principi e criteri
direttivi,  tenuto  conto  anche  di  quanto  stabilito dalla legge 7
agosto  1990,  n.  241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive integrazioni e modificazioni:
  a)  rendere  piu'  razionali, significative e trasparenti le scelte
del Governo e del Parlamento sulla acquisizione delle entrate e sulla
ripartizione   delle   risorse   fra  le  destinazioni  di  spesa  e,
all'interno  di  esse, sulla loro destinazione finale, avuto riguardo
alla identificazione delle connesse responsabilita' della gestione;
  b)    razionalizzare    la    gestione   finanziaria   e   l'azione
amministrativa, collegando la ripartizione delle risorse per funzioni
alla  identificazione  dei centri di responsabilita' amministrativa e
alla  disciplina  del procedimento; a tal fine saranno analiticamente
riconsiderati gli oggetti dei capitoli di spesa, secondo il contenuto
economico,  riorganizzando,  ove  necessario,  la normativa che fa da
supporto    all'autorizzazione    di   bilancio,   anche   attraverso
l'abrogazione di norme desuete o assorbite;
  c)   individuare   in  modo  certo  il  responsabile  della  unita'
previsionale e dei relativi procedimenti;
  d)  determinare, per ciascuna unita' previsionale, l'autorizzazione
ai  pagamenti  sulla  base dell'integrazione tra i flussi informativi
provenienti  dal  Servizio  di tesoreria provinciale dello Stato, dal
Sistema informativo della Direzione generale del tesoro e dal Sistema
informativo della Ragioneria generale dello Stato;
  e)   ridefinire  il  sistema  della  Tesoreria  unica  in  modo  da
prevederne, per le regioni e gli enti locali, il graduale superamento
in  connessione con il progressivo conferimento di ulteriori funzioni
ed entrate proprie;
  f)  riorganizzare  i  conti  di  Tesoreria  in  modo che essi siano
raccordabili  con la gestione dei capitoli di bilancio e delle unita'
previsionali    di    base.    Conseguentemente    riorganizzare   la
prospettazione   dei  conti  riassuntivi  mensili  del  Tesoro.  Tale
riorganizzazione  deve  consentire  il  raccordo, da effettuare nella
relazione  di cassa di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978,
n.  468,  e  successive modificazioni e integrazioni, tra il conto di
cassa  del  settore  statale  e  l'indebitamento netto della pubblica
amministrazione;
  g)  disciplinare la procedura di formazione del bilancio sulla base
di un esame delle esigenze funzionali e degli obiettivi concretamente
perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, con esclusione
del criterio della spesa storica incrementale;
  h)  introdurre, ai fini della gestione e della rendicontazione, una
contabilita' analitica per centri di costo.
 2.  In  funzione  degli  obiettivi  di  cui  al  comma 1, il decreto
legislativo  ivi  previsto  provvedera'  altresi'  a ristrutturare il
rendiconto   generale  dello  Stato  prevedendo  la  suddivisione  in
capitoli   delle  unita'  previsionali,  in  modo  da  consentire  la
valutazione economica e finanziaria delle risultanze, di entrata e di
spesa, evidenziando le entrate realizzate e i risultati conseguiti in
relazione  agli obiettivi stabiliti negli strumenti di programmazione
economico-finanziaria  e  di bilancio, agli indicatori di efficacia e
di  efficienza  ed  agli  obiettivi  delle principali leggi di spesa,
nonche'  introducendo,  per  il  conto  del patrimonio, un livello di
classificazioneche  fornisca  l'individuazione  dei  beni dello Stato
suscettibili di utilizzazione economica, anche ai fini di una analisi
economica della gestione patrimoniale.
 3. Al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione di
cui  all'articolo  9, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e
al  Senato  della  Repubblica  gli  schemi dei decreti legislativi in
attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2
entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
 
          Note all'art. 5:
            -  La  legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi".
            -   Il   D.Lgs.   3   febbraio   1993,   n.   29,   reca:
          "Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge
          23 ottobre 1992, n. 421".
            - Il testo  dell'art.  30  della  gia'  citata  legge  n.
          468/1978, e' il seguente:
            "Art. 30 (Conti di cassa). - 1. Entro il mese di febbraio
          di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento
          una  relazione  sulla  stima  del  fabbisogno  del  settore
          statale per l'anno in corso, quale risulta delle previsioni
          gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria,
          nonche' sul finanziamento di tale fabbisogno,  a  raffronto
          con   i  corrispondenti  risultati  verificatisi  nell'anno
          precedente. Nella stessa relazione sono, altresi', indicati
          i criteri adottati per  la  formulazione  delle  previsioni
          relative  ai  capitoli  di  interessi sui titoli del debito
          pubblico. Entro la stessa data il Ministro del  bilancio  e
          della  programmazione  economica  invia  al  Parlamento una
          relazione contenente i  dati  sull'andamento  dell'economia
          nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per
          l'esercizio in corso.
            2.  Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro
          del  tesoro  presenta  al  Parlamento  una  relazione   sui
          risultati  conseguiti  dalle gestioni di cassa del bilancio
          statale e  della  tesoreria,  rispettivamente,  nel  primo,
          secondo   e   terzo   trimestre  dell'anno  in  corso,  con
          correlativo aggiornamento della stima annuale.
            3.  Con  le  relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro
          del tesoro, presenta altresi  al  Parlamento  per  l'intero
          settore  pubblico,  costituito  dal  settore statale, dagli
          enti di cui all'art. 25 e dalle  regioni,  rispettivamente,
          la  stima  della previsione di cassa per l'anno in corso, i
          risultati riferiti ai trimestri di  cui  al  comma  2  e  i
          correlativi   aggiornamenti  della  stima  annua  predetta,
          sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari
          e dell'espansione del credito interno.
            4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il
          Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima
          sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al
          trimestre in corso.
            5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto,
          lo  schema  tipo  dei  prospetti  contenenti  gli  elementi
          previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei
          bilanci  che,  entro  i  mesi  di gennaio, aprile, luglio e
          ottobre, i comuni e le province  debbono  trasmettere  alla
          rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'art.
           25 al Ministero del tesoro (5/a).
            6.  In  detti  prospetti  devono,  in particolare, essere
          evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti  effettuati
          nell'anno  e  nel trimestre precedente, anche le variazioni
          nelle attivita' finanziarie (in  particolare  nei  depositi
          presso  la  tesoreria  e  presso gli istituti di credito) e
          nell'indebitamento a breve e medio termine.
            7. Le  regioni  e  le  province  autonome  comunicano  al
          Ministro  del  tesoro  entro  il  giorno  10  dei  mesi  di
          febbraio, maggio, agosto e novembre i  dati  di  cui  sopra
          aggregati  per l'insieme delle province e per l'insieme dei
          comuni e delle unita'  sanitarie  locali,  unitamente  agli
          analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.
            8.  Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma
          2,  il  Ministro  del   tesoro   comunica   al   Parlamento
          informazioni,   per   l'intero   settore   pubblico,  sulla
          consistenza   dei   residui   alla   fine    dell'esercizio
          precedente,   sulla   loro   struttura   per  esercizio  di
          provenienza e  sul  ritmo  annuale  del  loro  processo  di
          smaltimento,  in  base  alla  classificazione  economica  e
          funzionale.
            9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5, con esclusione
          dell'ENEL e delle aziende di  servizi,  debbono  comunicare
          entro  il  30  giugno  informazioni  sulla  consistenza dei
          residui alla fine  dell'esercizio  precedente,  sulla  loro
          struttura  per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale
          del  loro   processo   di   smaltimento,   in   base   alla
          classificazione economica e funzionale.
            10.  I  comuni,  le province e le unita' sanitarie locali
          trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle  regioni
          entro  il  15  giugno.    Queste  ultime  provvederanno  ad
          aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso  mese  di
          giugno  al  Ministero  del  tesoro insieme ai dati analoghi
          relativi alle amministrazioni regionali.
            11.  Nessun  versamento a carico del bilancio dello Stato
          puo' essere effettuato agli enti di cui all'art.  25  della
          presente   legge   ed   alle   regioni   se  non  risultano
          regolarmente adempiuti gli obblighi di  cui  ai  precedenti
          commi".