Art. 6. 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 5, con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede a modificare ed integrare il regolamento di contabilita' generale dello Stato, in conformita' ai principi generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' sulla base dei criteri e principi direttivi di cui all'articolo 5 della presente legge. 2. Con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi di cui al comma 1, sono emanate norme regolamentari per il finanziamento e la gestione dei programmi comuni a piu' amministrazioni, anche mediante la confluenza in un unico fondo degli stanziamenti autorizzati negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate, la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili che disciplinano i programmi comuni. In particolare, nella emanazione delle norme regolamentari di cui al presente comma, viene data priorita' alla revisione delle procedure finanziarie relative ai programmi di intervento nelle aree depresse del Paese, nonche' a quelle relative ai programmi di intervento nelle aree montane. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce la data di avvio delle procedure di rendicontazione per le operazioni di entrata e di uscita effettuate con modalita' non informatiche, con riferimento alle tipologie previste dall'articolo 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994. 4. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 1, un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la formazione e la gestione del bilancio dello Stato. Entro la medesima data il Governo e' altresi' delegato ad emanare un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di Tesoreria. 5. Al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione di cui all'articolo 9, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema dei decreti legislativi di cui al comma 4 entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.
Note all'art. 6: - Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - Per il titolo della legge n. 241/1990 si veda in nota all'art. 5. - Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, reca: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili". - Per il titolo del D.Lgs. n. 29/1993 si veda in nota all'art. 5. - Il testo degli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del gia' citato D.P.R. n. 367/1994, e', rispettivamente il seguente: "Art. 4 (Informatizzazione delle fasi della spesa). - 1. Ai fini dell'informatizzazione delle procedure di spesa, gli atti dai quali deriva un impegno a carico del bilancio dello Stato debbono contenere una clausola di ordinazione della spesa formata da tutti gli elementi necessari per provvedere al pagamento, nelle evidenze disponibili al momento dell'impegno. 2. In tutti i casi nei quali al pagamento non si dabba provvedere in unica soluzione, la clausola di ordinazione della spesa riporta anche le condizioni, i termini e gli eventuali importi dei singoli pagamenti. 3. Gli elementi di cui al comma 1, ed in ogni caso quelli indicati dall'art. 652, comma 1, lettere da a) ad f), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, aggiunto dall'art. 17 del presente regolamento, sono inseriti, a cura della competente Ragioneria, nel sistema informativo integrato al momento della registrazione dell'impegno e costituiscono la base per la formazione del mandato informatico, che tiene luogo dell'ordinativo diretto cartaceo. 4. Qualora il pagamento debba essere effettuato in via definitiva per un importo inferiore a quello impegnato, si provvede alla rideterminazione dell'impegno. Nella stessa sede si provvede per le modifiche che si rendessero necessarie per l'esatta individuazione del creditore e del luogo dell'adempimento". "Art. 5 (Pagamento delle spese dello Stato). - 1. Il dirigente responsabile della spesa, previa attestazione, nelle forme da stabilirsi con apposite istruzioni del Ministro del tesoro, dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dai terzi ovvero del verificarsi delle altre condizioni o prestazioni stabilite in rapporto al corrispondente impegno, anche sulla scorta della valutazione di organi tecnici e di controllo della qualita', emette l'ordine di pagare le somme impegnate. Nell'ordine sono riportati i riferimenti contabili del corrispondente impegno. 2. L'ordine di pagare, nei casi previsti dall'art. 50, comma 4, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, puo' essere contestuale all'impegno. Nei casi in cui il pagamento non avvenga in unica soluzione, l'ordine indica l'importo del singolo pagamento e quello dei pagamenti eventualmente gia' effettuati a valere sull'impegno. 3. Nei casi in cui, a norma dell'art. 7, commi 1 e 3, del presente regolamento, l'ordine di pagare sia emesso nel corso o prima dell'inizio della prestazione da parte del terzo, il dirigente responsabile attesta espressamente le condizioni piu' favorevoli che legittimano l'anticipazione del pagamento rispetto al ricevimento della prestazione. 4. L'ordine di pagare da' luogo, a cura della competente ragioneria, ad apposita transazione sul sistema informativo integrato, a completamento dei dati della clausola di ordinazione della spesa gia' presenti a sistema, che vengono definitivamente convalidati. L'insieme delle suddette informazioni costituisce il mandato informatico di cui al successivo art. 6. 5. La transazione prevista dal comma 4 autorizza l'esecuzione del pagamento e abilita la competente ragioneria a far luogo all'ulteriore corso del titolo dopo aver effettuato le verifiche e i controlli di competenza, nonche' l'aggiornanento delle scritture contabili informatizzate". "Art. 6 (Mandato informatico). - 1. Le amministrazioni provvedono mediante mandati informatici ai pagamenti di cui all'art. 16 del presente regolamento. 2. I mandati informatici sono individuali e sono pagabili dalle tesorerie in essi indicate. Per il trasferimento di fondi erariali agli enti locali, possono essere emessi mandati informatici collettivi da estinguere mediante quietanza di entrata di tesoreria, ovvero mediante accreditamento ai conti correnti intestati agli enti medesimi. 3. Il mandato informatico e' costituito dai dati della clausola di ordinazione della spesa di cui al comma 2 dell'art. 4, convalidati definitivamente dalla competente Ragioneria e integrati dalle informazioni relative all'ordine di pagare previsto dal precedente art. 5. 4. Il mandato informatico non puo' avere corso se non reca la firma del dirigente responsabile della spesa, il visto della competente ragioneria e, ove previsto, quello della Corte dei conti. Si applica l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 5. Le transazioni a sistema relative al mandato informatico sono effettuate dalla competente Ragioneria, ferma restando la responsabilita' del dirigente competente alla spesa, con modalita' atte ad assicurare la provenienza, l'intangibilita' e la sicurezza dei dati. 6. Le disposizioni del presente regolamento, relative al mandato informatico di pagamento, possono applicarsi anche alle amministrazioni disciplinate da particolari regolamenti in materia di amsinistrazione e contabilita'. Per le operazioni connesse all'esercizio del servizio di tesoreria si applica la legge 28 marzo 1991, n. 104". "Art. 13 (Estinzione dei titoli di spesa). - 1. I mandati informatici e gli altri titoli di spesa di importo superiore a otto milioni di lire vengono emessi con la clausola da estinguersi mediante accreditamento al conto corrente bancario o postale del creditore, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario o postale secondo la scelta operata dal creditore medesimo, fatti salvi i pagamenti che devono affluire ai conti di tesoreria o all'erario e quelli previsti dal successivo art. 14. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, puo' modificare il suddetto limite di importo al fine di adeguare i pagamenti dello Stato alle esigenze e ai principi di cui all'art. 1 del presente regolamento". "Art. 16 (Pagamento mediante mandati informatici). - 1. Mediante mandati informatici, emessi sulle tesorerie dai competenti organi delle amministrazioni in luogo degli ordinativi diretti cartacei, vengono disposti pagamenti per i seguenti titoli: a) somme da pagare ai creditori dello Stato; b) somme da versare o rimborsare al contabile del portafoglio; c) somma da versare con imputazione ad entrate di bilancio; d) somme dovute dallo Stato e da compensare, ai termini degli articoli 1241 e 1242 del codice civile; e) ritenute per imposte, tasse e titoli diversi da versare allo Stato o ad enti autonomi; f) somme dovute per qualsiasi altro titolo che non determinino effettivo movimento di denaro; g) fondi di bilancio da versare ai conti correnti di amministrazioni o gestioni autonome, compresi i conti correnti postali previsti dall'art. 15. 2. Le ritenute sui pagamenti di cui al presente articolo possono essere regolate con procedimenti semplificati da stabilirsi con decreti del Ministro del tesoro, sulla base dei valori medi riferiti all'intero stanziamento di ciascun capitolo. 3. Nei casi in cui i previsto il controllo preventivo della Corte dei conti, la Corte appone il visto sui mandati riconosciuti regolari effettuando apposita transazione sul sistema informativo integrato e trattenendo presso di se' la documentazione della spesa. 4. Per i mandati non assoggettati al controllo preventivo della Corte dei conti, il pagamento e' effettuato sulla base del visto della competente ragioneria, che trattiene presso di se' la documentazione della spesa ai fini dell'eventuale inoltro alla Corte dei conti per il controllo successivo sulla gestione a norma della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 5. I dati dei mandati informatici di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono resi automaticamente disponibili per la Direzione generale del tesoro ai fini dell'ammissione al pagamento, che ha luogo mediante convalida e invio dei dati al sistema informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria. Nei casi in cui, ai sensi delle vigenti disposizioni, non si deve procedere a tale adempimento, i dati del mandato informatico sono direttamente avviati al sistema informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria per l'estinzione. 6. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria, per i pagamenti da accreditare ai conti correnti bancari o postali dei creditori, provvede a trasmettere le relative informazioni al sistema bancario o postale. Tali pagamenti sono descritti dalla sezione di tesoreria in appositi elenchi informatici. 7. Per i mandati da estinguere mediante la commutazione in documenti di entrata di tesoreria o in vaglia cambiari vengono compilati gli elenchi di cui al comma 6. 8. Per i mandati da pagare direttamente ai creditori presso gli uffici postali o le competenti sezioni di tesoreria, queste ultime provvedono alla stampa di docunenti sostitutivi del mandato informatico, nonche' del relativo avviso; su tali documenti sostitutivi si provvede all'acquisizione della quietanza dei creditori. 9. Ai documenti sostitutivi prodotti dalle sezioni di tesoreria si applicano, ai fini del pagamento e della relativa quietanza, le disposizioni previste per i titoli di spesa cartacei dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni. 10. Le sezioni di tesoreria rendono le contabilita' dei pagamenti anche con strumenti e procedure informatici. Analogamente si procede per la resa del conto giudiziale dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria. 11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli ordinativi pagabili dalla tesoreria centrale nei casi e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministro del tesoro". "Art. 17 (Integrazioni al regolamento di contabilita' generale dello Stato). - 1. Al regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' aggiunto il seguente: Titolo XVI, ''Dei mandati informatici''" - Capo I, ''Mandati informatici''". Art. 651. - 1. I mandati informatici, muniti del visto della ragioneria e, ove previsto, anche della Corte dei conti, non possono essere annullati senza il concorso dell'ufficio emittente e degli uffici che li hanno vistati. 2. I mandati da assoggettare al controllo preventivo della Corte dei conti vengono resi disponibili, unitamente alla relativa documentazione da specificare in apposito elenco informatico, per la competente ragioneria che, effettuato il proprio riscontro, e nulla avendo da osservare, li trasmette alla Corte dei conti per il tramite del sistema informativo integrato. 3. La Corte dei conti restituisce con rilievo i mandati non ammessi al visto effettuando apposita transazione sul sistema integrato. 4. La Direzione generale del tesoro, con apposita transazione, convalida i dati relativi ai titoli ammessi al pagamento e li rende disponibili per il sistema informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria. 5. Per i pagamenti da effettuare allo sportello o presso gli uffici postali della provincia la sezione di tesoreria competente stampa i documenti sostitutivi e i relativi avvisi per i creditori. Gli avvisi devono contenere i dati essenziali del mandato informatico e possono essere recapitati con procedure elettroniche o con altri analoghi sistemi. I documenti sostitutivi devono contenere gli elementi del corrispondente mandato informatico. La sezione o l'ufficio postale acquisiscono sui documenti sostitutivi la firma di quietanza del creditore. L'amministrazione postale trasmette alla sezione competente, per il rimborso, il documento sostitutivo quietanzato. 6. Per le somme da accreditare ai conti correnti bancari o postali la sezione di tesoreria, dopo aver scritturato fra i pagamenti i relativi mandati informatici, trasmette le informazioni rispettivamente al sistema bancario o all'amministrazione postale, accreditando i fondi necessari per il riconoscimento delle somme nei conti correnti. Gli importi non riconosciuti sono dalle singole aziende di credito o dalla posta riversati in tesoreria. Per gli ordinativi da commutare in documenti di entrata o in vaglia cambiari, la sezione scrittura fra i pagamenti i mandati informatici contestualmente all'emissione degli stessi documenti. Le partite di cui al presente comma sono descritte dalla sezione in elenchi informatici. 7. Per i mandati non assoggettati al controllo preventivo della Corte dei conti, le competenti ragionerie appongono il visto su mandati informatici riconosciuti regolari effettuando la corrispondente transazione sul sistema informativo integrato e trattenendo presso di se' la documentazione. I dati riguardanti i mandati vistati dalle ragionerie sono resi direttamente disponibili per il sistema informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, tranne che, ai sensi delle vigenti disposizioni, si debba procedere all'ammissione al pagamento, nel qual caso l'invio dei dati e' effettuato previa convalida da parte della Direzione generale del tesoro. 8. I dati di tutti i pagamenti eseguiti sono trasmessi a cura della Banca d'Italia al sistema informativo integrato. Art. 652. - 1. I mandati di cui al precedente art. 651 sono di due specie: la prima comporta effettivo movimento di denaro ovvero determina commutazione in quietanza di entrata o versamento a conto corrente di amministrazioni e gestioni autonome; la seconda da' luogo a semplici registrazioni nelle scritture. I mandati hanno un numero d'ordine progressivo per esercizio e per capitolo di bilancio e devono contenere, a cura delle amministrazioni emittenti, le seguenti indicazioni: a) lo stato di previsione, l'esercizio e l'ufficio di livello dirigenziale generale al quale e' affidata la gestione della quota parte del bilancio dell'amministrazione cui si riferisce la spesa; b) la specificazione dell'atto dal quale deriva l'impegno o l'autorizzazione della spesa; c) il numero e la denominazione completa del capitolo del bilancio cui e' imputata la spesa; d) l'oggetto preciso della spesa e la legge dalla quale essa consegue; e) il cognome, il nome e la qualita' del creditore o dei creditori o di chi per loro sia legalmente autorizzato a dare quietanza, nonche' il relativo codice fiscale o la partita IVA; f) le eventuali indicazioni, anche codificate, dei conti ai quali deve affluire l'importo; g) l'indicazione del dirigente che ha emesso l'ordine di pagare e del relativo ufficio, nonche' la data dell'ordine; h) la somma da pagare scritta in lettere ed in cifre; i) l'eventuale termine a partire dal quale il mandato e' pagabile; i) la tesoreria ed il luogo dove deve farsi il pagamento; m) l'indirizzo del creditore; n) la zona d'intervento. 2. I mandati della seconda specie fra quelle indicate al precedente comma 1 debbono contenere, altresi', l'indicazione del capitolo o gruppo di capitoli del bilancio dell'entrata e delle somme da imputarsi a ciascun capitolo o gruppo, ovvero del conto corrente di amministrazioni autonome e gestioni a favore delle quali l'importo stesso deve essere versato. Art. 653. - 1. I documenti sostitutivi dei titoli quietanzati, salvo quanto previsto dal comma seguente, rimangono in custodia presso le sezioni di tesoreria per un periodo di dieci anni. 2. Dopo i primi cinque anni, i documenti di cui al comma 1 possono essere sostituiti da riproduzioni ottenute con supporti ottici ovvero con altro idoneo strumento di archiviazione. 3. Gli elenchi elettronici delle partite estinte, nonche' gli elenchi e i prospetti comunque denominati, rimangono in custodia presso la sezione di tesoreria per cinque anni. 4. Presso le sezioni di tesoreria, i documenti, gli elenchi e gli altri supporti di archiviazione sostitutivi di essi sono a disposizione del Ministero del tesoro e della Corte dei conti per i controlli di competenza. 5. Alle regolarizzazioni che si rendessero necessarie dopo il pagamento si provvede anche mediante flussi informatici di rettifica. Art. 654. - 1. I mandati, dopo il visto degli organi di controllo, non possono essere annullati, ne' variati in alcuna loro parte, se non col concorso dell'amministrazione che li ha emessi e degli organi di controllo medesimi, fatta eccezione soltanto per l'indicazione del luogo del pagamento. Art. 655. - 1. Le sezioni di tesoreria, per i mandati informatici da estinguere presso altri uffici pagatori, provvedono ad inviare il documento sostitutivo del titolo con elenchi di trasmissione in doppio esemplare, di cui uno deve essere restituito per ricevuta. Il relativo avviso puo' essere inviato con sistemi informatici o telematici o con altri analoghi sistemi. Art. 656. - 1. Quando il pagamento deve essere eseguito in un luogo diverso da quello indicato, la sezione di tesoreria dispone la variazione purche' tale luogo si trovi nella stessa provincia. 2. Se il pagamento deve essere effettuato in altra provincia, la sezione di tesoreria invia i relativi dati alla sezione competente. 3. Le informazioni riguardanti le modifiche di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse al sistema informativo integrato. Art. 657. - 1. Il mandato informatico che non puo' o non deve piu' essere pagato, per morte del titolare o per qualsiasi altra causa, viene rinviato all'ufficio che lo ha emesso mediante comunicazione informatica. Si procede in pari modo quando in un titolo si sia incorsi in un errore. 2. All'annullamento o correzione dei titoli si provvede in conformita' al disposto degli articoli 292 e 413 del presente regolamento, in quanto applicabili. 3. Le sezioni di tesoreria trasmettono al sistema informativo integrato i dati identificativi dei mandati che non devono essere piu' pagati ai sensi dei precedenti commi. Art. 658. - 1. Per i mandati informatici la sezione di tesoreria competente, accerta la validita' dell'autenticazione elettronica e provvede: a) per le partite pagabili allo sportello o presso gli altri uffici pagatori nella provincia, alla stampa dei documenti sostitutivi di cui al precedente art. 651, comma 5, che ammette a pagamento previo accertamento dell'inesistenza degli atti impeditivi di cui all'art. 69 della legge di contabilita' generale dello Stato e l'esperimento, ove prevista, della procedura per la compensazione amministrativa. La sezione provvede altresi' all'invio, anche con sistemi informatici, degli avvisi ai beneficiari con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; b) per le partite da commutare in vaglia cambiario o in documenti di entrata di tesoreria, all'estinzione ed alla emissione dei vaglia e dei documenti; c) per le partite da acccreditare in conto corrente bancario o postale, all'estinzione ed al successivo trasferimento delle relative informazioni al sistema bancario o postale. 2. Il tesoriere centrale e l'istituto incaricato del servizio di tesoreria tramite il sistema informativo rinviano al sistema informativo integrato i dati identificativi dei mandati informatici la cui autenticazione elettronica non risulta valida. 3. Per i mandati estinti mediante accreditamento, la data del pagamento e' quella della scritturazione negli elenchi di cui all'art. 651, comma 6. Art. 659. - 1. I mandati inestinti alla chiusura dell'esercizio, emessi sulla competenza dell'esercizio finanziario scaduto al 31 dicembre, possono essere pagati anche nel corso dell'esercizio successivo, purche' ne sia variata l'imputazione dalla competenza al conto dei residui, ai sensi dell'art. 276 del presente regolamento. 2. Egualmente i mandati informatici individuali emessi nell'esercizio in conto residui e rimasti inestinti, possono essere trasportati all'esercizio successivo, variandosene l'imputazione, ad eccezione di quelli il cui credito sia prescritto o le relative somme perente agli effetti amministrativi ai sensi dell'art. 36 della legge di contabilita' generale dello Stato. 3. L'istituto incaricato del servizo di tesoreria provinciale dello Stato e la tesoreria centrale dello Stato per il tramite del controllore capo, elaborano entro il 20 gennaio una raccolta di dati informatici contenente gli estremi identificativi degli ordinativi di cui ai commi 1 e 2. 4. Ove sia noto che di taluno dei mandati informatici non debba effettuarsi il pagamento, i dati relativi non vengono compresi nella raccolta, ma sono comunicati alle ragionerie competenti, che ne promuovono l'annullamento o la rinnovazione. Art. 660. - 1. La raccolta di dati informatici di cui al comma 3 dell'art. 659 e' inviata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato che, dopo avere effettuato il riscontro con i propri dati, previa convalida delle ragionerie competenti, stralcia gli ordinativi da trasportare dalle scritture dell'esercizio scaduto, li inserisce in quelle del nuovo esercizio ed integra la raccolta stessa con gli estremi dell'imputazione al conto dei residui dell'esercizio in corso. 2. Effettuate le operazioni di cui al comma 1, il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato trasmette la raccolta recante l'indicazione della nuova imputazione al sistema informativo della Corte dei conti. 3. La Corte, riconosciuta nell'ambito delle proprie competenze l'esattezza della nuova imputazione, sulla base anche dei dati in suo possesso, elimina dalle proprie scritture informatiche i mandati indicati nella raccolta, li trasporta in quelle dell'esercizio in corso e li mette a disposizione dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, nonche' del controllore capo della tesoreria centrale dello Stato. 4. Ove sui titoli di cui al comma 1 non sia previsto il controllo preventivo della Corte dei conti, la Ragioneria generale dello Stato trasmette la raccolta contenente la nuova imputazione al sistema informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria. 5. Sulla base delle informazioni contenute nella raccolta, le sezioni di tesoreria ed il controllore capo della tesoreria centrale provvedono ad aggiornare i propri archivi informatici. Art. 661. - 1. Dal 1 gennaio e fino a che le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e la tesoreria centrale dello Stato non abbiano ricevuto la nuova imputazione, i mandati informatici inestinti al 31 dicembre precedente possono essere pagati dai tesorieri ed inseriti nelle scritture del conto sospeso. Art. 662. - 1. I pagamenti relativi a mandati informatici non eseguiti entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di emissione, non debbono essere piu' effettuati e gli altri agenti pagatori restituiscono entro il giorno 10 del mese di gennaio alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato i documenti sostitutivi; quelli giacenti presso la tesoreria centrale sono restituiti alla Direzione generale del tesoro". 2. Le sezioni di tesoreria e la Direzione generale suddetta trasmettono un elenco informatico dei mandati di cui al comma 1 al sistema informativo integrato. Le competenti ragionerie provvedono all'annullamento nei modi stabiliti dal presente regolamento, salvo il diritto dei creditori di chiederne la rinnovazione, se ed in quanto tale diritto non sia prescritto, secondo le disposizioni del codice civile o di leggi speciali e salvo il disposto dell'art. 36 della legge di contabilita' generale dello Stato". "Art. 18 (Sostituzione di articoli del regolamento di contabilita' generale dello Stato). - 1. Il testo dei seguenti articoli del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' cosi' sostituito: ''Art. 576. - 1. Le sezioni di tesoreria pagano per conto della Cassa depositi e prestiti e del Fondo edifici di culto, nonche' delle amministrazioni ed aziende autonome e degli enti pubblici a cio' autorizzati, i titoli di spesa che vengono loro spediti dalle amministrazioni anzidette. Le amministrazioni versano anticipatamente le somme occorrenti nella tesoreria centrale. La tesoreria accredita le somme nei rispettivi conti correnti. Art. 577. - 1. Nell'eseguire i pagamenti di cui all'art. 576 le sezioni di tesoreria osservano le norme generali contenute nel presente regolamento e le disposizioni speciali dei regolamenti della Cassa depositi e prestiti, del Fondo edifici di culto, delle amministrazioni e aziende autonome e degli enti pubblici dai quali sono spediti i titoli di spesa. Art. 579. - 1. Le sezioni di tesoreria iscrivono i pagamenti eseguiti in registri speciali distinti per ogni amministrazione e presentano le contabilita' dei titoli di spesa cartacei e di quelli informatici pagati con le modalita' previste per i titoli emessi dalle amministrazioni centrali dello Stato. Art. 581. - 1. La Cassa depositi e prestiti, il Fondo edifici di culto, le amministrazioni e aziende autonome e gli enti pubblici di cui all'art. 576 confrontano i dati informatici dei titoli pagati con quelli dei titoli emessi e, riconosciutili regolari, ne informano la Direzione generale del tesoro e la Corte dei conti, evidenziando il complessivo importo dei titoli respinti. 2. La Direzione generale del tesoro sulla base delle predette informazioni ordina alla tesoreria centrale di addebitare le somme pagate sui relativi conti correnti con contestuale emissione di quietanza di fondo somministrato e comunica l'avvenuto addebitamento sia alle amministrazioni interessate sia all'istituto incaricato del servizio di tesoreria. Art. 582. - 1. I titoli di spesa cartacei e i mandati informatici, non pagati entro l'anno finanziario successivo a quello di emissione, sono restituiti, salvo che non sia altrimenti disposto dai rispettivi regolamenti. Art. 604. - 1. Le sezioni di tesoreria rendono conto, anche mediante l'utilizzo di strumenti e procedure informatiche, delle operazioni di entrata e di uscita, per tutte le contabilita' loro affidate, presentando i seguenti documenti: A) giornalmente: a) alla locale ragioneria provinciale dello Stato, gli elenchi descrittivi dei versamenti per le entrate dello Stato amministrate dalle apposite sezioni della direzione regionale delle entrate, dalla direzione provinciale del tesoro e da altri uffici per i quali la ragioneria provinciale medesima provvede alla contabilizzazione delle rispettive entrate; B) mensilmente: b) alle amministrazioni e ai funzionari che abbiano costituito una contabilita' speciale a norma dell'art. 585 del presente regolamento, entro il giorno 21 del mese la situazione della contabilita' stessa con i titoli giustificativi, salva diversa disposizione relativa a ciascuna contabilita' speciale; c) alla Direzione generale del tesoro: entro i primi dodici giorni del mese, la dimostrazione degli incassi per entrate di bilancio e fuori bilancio fatti nel mese precedente, corredata di un riepilogo dei versamenti distinti per capi e capitoli delle entrate di bilancio, eccetto quelle che, per disposizioni speciali, sono esposte complessivamente per capo, i particolari per capitoli dovendo essere dati dalla ragioneria provinciale dello Stato; entro i primi dodici giorni del mese, la dimostrazione dei pagamenti per spese di bilancio e fuori bilancio fatti nel mese precedente; entro il giorno 19 del mese, i titoli estinti per pagamenti fuori bilancio e per buoni ordinari del tesoro eseguiti nel mese precedente, descritti negli elenchi, epiloghi e riassunti indicati nelle apposite istruzioni; d) alle competenti amministrazioni centrali, in conformita' delle speciali istruzioni, le note descrittive dei versamenti ricevuti nel mese precedente relativamente alle entrate da esse amministrate, con esclusione di quelle amministrate dalle direzioni provinciali del tesoro e da altri uffici per i quali le ragionerie provinciali dello Stato provvedono alla contabilirazione delle rispettive entrate; e) alle ragionerie provinciali dello Stato, la nota descrittiva dei versamenti del ramo del lotto ricevuti nel mese precedente; f) alla Corte dei conti, entro il giorno 21 del mese, una nota descrittiva dei pagamenti delle spese di bilancio eseguiti neI mese precedente con i titoli cartacei estinti, gli epiloghi e i riassunti indicati nelle istruzioni predette; sono esclusi i pagamenti e i titoli del debito pubblico, nonche' i titoli emessi da uffici periferici ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908. Per i mandati informatici estinti si applicano gli articoli 651 e 653. g) alle singole ragionerie presso le amministrazioni centrali un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi diretti delle stesse amministrazioni centrali estinti nel mese precedente, un esemplare degli epiloghi dei titoli suddeti e degli ordini per pensioni pagati nel mese precedente; h) alle competenti sezioni regionali del controllo della Corte dei conti e alle delegazioni regionali della Corte stessa, entro il giorno 21 del mese, una nota descrittiva dei pagamenti delle spese di bilancio eseguiti nel mese precedente con i titoli cartacei estinti - descritti negli appositi elenchi, epiloghi e riassunti - emessi ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, da uffici periferici aventi attribuzioni decentrate. Per i mandati informatici si applicano gli articoli 651 e 653; i) alle ragionerie regionali e provinciali dello Stato, secondo la rispettiva competenza, un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi diretti degli uffici periferici aventi attribuzioni decentrate ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, estinti nel mese precedente, nonche' un esemplare degli epiloghi concernenti detti titoli. Un esemplare degli elenchi e degli epiloghi suddetti deve essere trasmesso alla competente ragioneria centrale; l) ai singoli funzionari delegati, un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi e dei buoni emessi dai medesimi, pagati nel mese precedente, con le modalita' previste dall'art. 9 del presente decreto. 2. Analogamente procede, in quanto occorra, la Direzione generale del tesoro per le operazioni eseguite dalla tesoreria centrale. 3. La sezione di tesoreria di Roma unisce alla dimostrazione mensile degli incassi anche l'elenco descrittivo delle quietanze da essa emesse a favore della Tesoreria centrale per fondi somministrati. 4. Tutte le sezioni di tesoreria spediscono alla Direzione generale del tesoro l'elenco descrittivo dei versamenti che hanno dato luogo al rilascio dei vaglia del tesoro. Le sezioni trasmettono alla Direzione generale del tesoro l'elenco informatico dei movimenti relativi ai trasferimenti di fondi mediante sistemi informativi automatizzati. 5. L'amministrazione centrale dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria predispone mediante strumenti informatici il conto riassuntivo mensile costituito dal riepilogo delle entrate distinte per capo e delle uscite di bilancio e fuori bilancio - ivi comprese quelle relative ai buoni ordinari del tesoro ed alle amministrazioni ed aziende autonome - delle sezioni di tesoreria provinciale. Tale conto riassuntivo e' trasmesso alla Direzione generale del tesoro ed alla Corte dei conti entro il giorno 12 del mese successivo. Con le stesse modalita' e' predisposto il conto riassuntivo annuale da inviare ai medesimi organismi. 6. Nei termini stabiliti, le sezioni di tesoreria provinciale trasmettono alla Direzione generale del tesoro le contabilita' di cui all'art. 482. Art. 605. - 1. La Direzione generale del tesoro e le ragionerie delle amministrazioni centrali, esaminano e verificano i conti, i documenti, gli elenchi, gli epiloghi e le note menzionate al precedente articolo. I funzionari delegati registrano i pagamenti degli assegni nel libro di cui all'art. 342 e trasmettono poi gli elenchi ricevuti alle ragionerie delle amministrazioni centrali dalle quali ebbero le aperture di credito. 2. La Direzione generale del tesoro trasmette alla Corte dei conti un esemplare del conto mensile della tesoreria centrale, insieme con tutti i titoli estinti per pagamenti fuori bilancio, e per buoni del tesoro, accompagnati dai relativi elenchi descrittivi, epiloghi e riassunti. Art. 607. - 1. La Corte dei conti accerta la regolarita' dei titoli pagati e l'esattezza del conto riassuntivo informatico mensile ed annuale inviati dall'istituto incaricato del servizio di tesoreria; trasmette il conto mensile informatico, munito di dichiarazione di regolarita' alla Direzione generale del tesoro, che lo invia al tesoriere centrale, per il tramite del controllore capo, ed all'istituto incaricato del servizio di tesoreria. Provvede altresi' alla parifica del conto riassuntivo annuale. Art. 608. - 1. La Direzione generale del tesoro, in base agli elenchi dei titoli di spesa a carico del bilancio dello Stato, compila mensilmente prospetti separati per Ministeri ed Amministrazioni centrali, nei quali e' dimostrato distintamente per capitolo l'ammontare dei pagamenti effettuati dalle tesorerie, eccetto quelli eseguiti mediante assegni ed un prospetto riepilogativo per Ministero e per specie di titoli, ed invia gli uni alle rispettive amministrazioni centrali per l'imputazione delle relative somme ai corrispondenti capitoli del bilancio, trattenendo presso di se' il prospetto riepilogativo per Ministero e per specie di titoli". 2. La stessa Direzione generale, in relazione agli elenchi degli interessi sui buoni del Tesoro scaduti, compila in doppio esemplare e trasmette alla Corte dei conti una nota riepilogativa delle somme pagate per tale titolo. 3. La Corte trattiene un esemplare della nota e restituisce l'altro alla Direzione generale del tesoro, per la relativa imputazione di detti interessi al competente capitolo del bilancio". "Art. 21 (Pagamenti all'estero). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, le amministrazioni dello Stato che debbono effettuare pagamenti all'estero inoltrano le relative richieste all'Ufficio italiano dei cambi. 2. Le richieste sono accompagnate da copia della quietanza di versamento al contabile del portafoglio del controvalore in lire dell'operazione, calcolato sulla base dell'ultimo cambio di riferimento noto. 3. L'Ufficio italiano dei cambi effettua il pagamento e richiede il relativo rimborso al contabile di portafoglio sulla base del cambio di riferimento del giorno dell'operazione. 4. L'eventuale differenza fra il cambio provvisorio utilizzato dall'amministrazione ordinante per l'anticipazione al contabile e il cambio definitivo dell'operazione e' regolata dal contabile a carico o a favore, rispettivamente, di un capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro o di capitolo dello stato di previsione dell'entrata - rubrica Tesoro. 5. Per la somministrazione dei fondi occorrenti alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari, nonche' per le spese da effettuarsi all'estero da parte del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 6 febbraio 1985, n. 15, il Ministero degli affari esteri versera' anticipatamente sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le eventuali differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri". - Per il testo dell'art. 18 del gia' citato D.P.R. n. 367/1994, si veda precedente nota.