Art. 6.
 1.  Entro  un  anno  dalla  data  di  entrata  in vigore del decreto
legislativo  di  cui  all'articolo  5,  con  regolamento governativo,
emanato  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede a modificare ed
integrare  il  regolamento  di  contabilita' generale dello Stato, in
conformita'  ai principi generali previsti dalla legge 7 agosto 1990,
n.  241,  e successive modificazioni ed integrazioni, dal regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n.  367,  e  dal  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29, e
successive  modificazioni,  nonche' sulla base dei criteri e principi
direttivi di cui all'articolo 5 della presente legge.
  2.  Con  la  stessa procedura e nel rispetto dei medesimi criteri e
principi   direttivi   di   cui   al  comma  1,  sono  emanate  norme
regolamentari per il finanziamento e la gestione dei programmi comuni
a  piu'  amministrazioni,  anche  mediante  la confluenza in un unico
fondo  degli stanziamenti autorizzati negli stati di previsione della
spesa   delle   amministrazioni  interessate,  la  semplificazione  e
l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili che disciplinano
i  programmi  comuni.  In  particolare,  nella emanazione delle norme
regolamentari  di  cui  al  presente comma, viene data priorita' alla
revisione  delle  procedure  finanziarie  relative  ai  programmi  di
intervento  nelle  aree depresse del Paese, nonche' a quelle relative
ai programmi di intervento nelle aree montane.
  3.  Le  disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e
21  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367,  si  applicano  a  decorrere dal 1 gennaio 1998. Il Ministro del
tesoro,  con  proprio  decreto,  stabilisce  la  data  di avvio delle
procedure di rendicontazione per le operazioni di entrata e di uscita
effettuate  con  modalita'  non  informatiche,  con  riferimento alle
tipologie   previste   dall'articolo  18  del  predetto  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 367 del 1994.
  4.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di
entrata  in  vigore del regolamento governativo di cui al comma 1, un
testo  unico  che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni
legislative  e  regolamentari  che  disciplinano  la  formazione e la
gestione  del bilancio dello Stato. Entro la medesima data il Governo
e' altresi' delegato ad emanare un testo unico che raccolga, coordini
e  raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia di Tesoreria.
  5.  Al  fine dell'espressione del parere da parte della Commissione
di  cui all'articolo 9, il Governo trasmette alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica lo schema dei decreti legislativi di cui
al  comma  4  entro  dieci  mesi  dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 1.
 
          Note all'art. 6:
            - Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e'  il  seguente:  "2.  Con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri,  sentito  il  Consiglio  di Stato, sono emanati i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le   quali   le   leggi   della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici della materia e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
            -  Per  il titolo della legge n. 241/1990 si veda in nota
          all'art.  5.
            - Il D.P.R. 20 aprile 1994, n.  367,  reca:  "Regolamento
          recante  semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa e contabili".
            - Per il titolo del D.Lgs. n. 29/1993  si  veda  in  nota
          all'art.  5.
            -  Il  testo  degli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21
          del gia' citato D.P.R. n. 367/1994, e', rispettivamente  il
          seguente:
            "Art.  4 (Informatizzazione delle fasi della spesa). - 1.
          Ai fini dell'informatizzazione delle  procedure  di  spesa,
          gli  atti dai quali deriva un impegno a carico del bilancio
          dello Stato debbono contenere una clausola  di  ordinazione
          della  spesa  formata  da  tutti gli elementi necessari per
          provvedere al  pagamento,  nelle  evidenze  disponibili  al
          momento dell'impegno.
            2.  In  tutti  i casi nei quali al pagamento non si dabba
          provvedere in unica soluzione, la clausola  di  ordinazione
          della  spesa  riporta  anche le condizioni, i termini e gli
          eventuali importi dei singoli pagamenti.
            3. Gli elementi di cui al comma 1, ed in ogni caso quelli
          indicati dall'art. 652, comma 1, lettere da a) ad  f),  del
          regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, aggiunto dall'art. 17
          del  presente  regolamento,  sono  inseriti,  a  cura della
          competente Ragioneria, nel sistema informativo integrato al
          momento della registrazione dell'impegno e costituiscono la
          base per la formazione del mandato informatico,  che  tiene
          luogo dell'ordinativo diretto cartaceo.
            4.  Qualora  il  pagamento debba essere effettuato in via
          definitiva per un importo inferiore a quello impegnato,  si
          provvede  alla  rideterminazione dell'impegno. Nella stessa
          sede  si  provvede  per  le  modifiche  che  si  rendessero
          necessarie  per l'esatta individuazione del creditore e del
          luogo dell'adempimento".
            "Art. 5 (Pagamento delle spese  dello  Stato).  -  1.  Il
          dirigente  responsabile  della  spesa, previa attestazione,
          nelle forme  da  stabilirsi  con  apposite  istruzioni  del
          Ministro   del   tesoro,   dell'esatto   adempimento  delle
          obbligazioni assunte dai terzi ovvero del verificarsi delle
          altre condizioni o prestazioni  stabilite  in  rapporto  al
          corrispondente    impegno,   anche   sulla   scorta   della
          valutazione  di  organi  tecnici  e  di   controllo   della
          qualita',  emette  l'ordine  di  pagare le somme impegnate.
          Nell'ordine sono  riportati  i  riferimenti  contabili  del
          corrispondente impegno.
            2.  L'ordine  di  pagare, nei casi previsti dall'art. 50,
          comma 4, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,  puo'
          essere   contestuale   all'impegno.  Nei  casi  in  cui  il
          pagamento non avvenga in unica soluzione,  l'ordine  indica
          l'importo  del  singolo  pagamento  e  quello dei pagamenti
          eventualmente gia' effettuati a valere sull'impegno.
            3. Nei casi in cui, a norma dell'art. 7, commi 1 e 3, del
          presente regolamento, l'ordine di  pagare  sia  emesso  nel
          corso  o  prima  dell'inizio della prestazione da parte del
          terzo, il dirigente responsabile attesta  espressamente  le
          condizioni  piu' favorevoli che legittimano l'anticipazione
          del pagamento rispetto al ricevimento della prestazione.
            4. L'ordine di pagare da' luogo, a cura della  competente
          ragioneria, ad apposita transazione sul sistema informativo
          integrato,  a  completamento  dei  dati  della  clausola di
          ordinazione  della  spesa  gia'  presenti  a  sistema,  che
          vengono   definitivamente   convalidati.   L'insieme  delle
          suddette informazioni costituisce il mandato informatico di
          cui al successivo art. 6.
            5.  La  transazione  prevista  dal  comma   4   autorizza
          l'esecuzione   del   pagamento   e  abilita  la  competente
          ragioneria a far luogo all'ulteriore corso del titolo  dopo
          aver  effettuato  le verifiche e i controlli di competenza,
          nonche'   l'aggiornanento   delle    scritture    contabili
          informatizzate".
            "Art.  6  (Mandato  informatico). - 1. Le amministrazioni
          provvedono mediante mandati informatici ai pagamenti di cui
          all'art. 16 del presente regolamento.
            2. I mandati informatici sono individuali e sono pagabili
          dalle tesorerie in essi indicate. Per il  trasferimento  di
          fondi  erariali  agli  enti  locali,  possono essere emessi
          mandati  informatici  collettivi  da  estinguere   mediante
          quietanza   di   entrata   di  tesoreria,  ovvero  mediante
          accreditamento  ai  conti  correnti  intestati  agli   enti
          medesimi.
            3.  Il  mandato  informatico e' costituito dai dati della
          clausola di ordinazione della  spesa  di  cui  al  comma  2
          dell'art.  4,  convalidati definitivamente dalla competente
          Ragioneria  e   integrati   dalle   informazioni   relative
          all'ordine di pagare previsto dal precedente art. 5.
            4.  Il  mandato  informatico  non puo' avere corso se non
          reca la firma del dirigente responsabile  della  spesa,  il
          visto  della  competente ragioneria e, ove previsto, quello
          della Corte dei conti. Si applica l'art. 3,  comma  2,  del
          decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
            5.   Le   transazioni   a  sistema  relative  al  mandato
          informatico sono effettuate  dalla  competente  Ragioneria,
          ferma  restando la responsabilita' del dirigente competente
          alla  spesa,  con   modalita'   atte   ad   assicurare   la
          provenienza, l'intangibilita' e la sicurezza dei dati.
            6.  Le disposizioni del presente regolamento, relative al
          mandato informatico di pagamento, possono applicarsi  anche
          alle    amministrazioni    disciplinate    da   particolari
          regolamenti in materia di amsinistrazione  e  contabilita'.
          Per  le  operazioni  connesse all'esercizio del servizio di
          tesoreria si applica la legge 28 marzo 1991, n. 104".
            "Art. 13 (Estinzione dei titoli di spesa). - 1. I mandati
          informatici  e  gli  altri  titoli  di  spesa  di   importo
          superiore  a  otto  milioni  di  lire vengono emessi con la
          clausola da estinguersi mediante  accreditamento  al  conto
          corrente  bancario o postale del creditore, ovvero mediante
          gli altri  mezzi  di  pagamento  disponibili  nei  circuiti
          bancario  o postale secondo la scelta operata dal creditore
          medesimo, fatti salvi i pagamenti che  devono  affluire  ai
          conti  di  tesoreria  o  all'erario  e  quelli previsti dal
          successivo art. 14. Il Ministro  del  tesoro,  con  proprio
          decreto,  puo'  modificare il suddetto limite di importo al
          fine di adeguare i pagamenti dello Stato alle esigenze e ai
          principi di cui all'art. 1 del presente regolamento".
            "Art. 16 (Pagamento mediante mandati informatici).  -  1.
          Mediante  mandati  informatici,  emessi sulle tesorerie dai
          competenti organi  delle  amministrazioni  in  luogo  degli
          ordinativi diretti cartacei, vengono disposti pagamenti per
          i seguenti titoli:
             a) somme da pagare ai creditori dello Stato;
             b)  somme  da  versare  o  rimborsare  al  contabile del
          portafoglio;
             c) somma  da  versare  con  imputazione  ad  entrate  di
          bilancio;
             d)  somme dovute dallo Stato e da compensare, ai termini
          degli articoli 1241 e 1242 del codice civile;
             e) ritenute per  imposte,  tasse  e  titoli  diversi  da
          versare allo Stato o ad enti autonomi;
             f)  somme  dovute  per  qualsiasi  altro  titolo che non
          determinino effettivo movimento di denaro;
             g) fondi di bilancio da versare  ai  conti  correnti  di
          amministrazioni  o  gestioni  autonome,  compresi  i  conti
          correnti postali previsti dall'art.  15.
            2. Le ritenute sui pagamenti di cui al presente  articolo
          possono  essere  regolate  con procedimenti semplificati da
          stabilirsi con decreti del Ministro del tesoro, sulla  base
          dei valori medi riferiti all'intero stanziamento di ciascun
          capitolo.
            3.  Nei  casi  in  cui i previsto il controllo preventivo
          della Corte dei conti, la Corte appone il visto sui mandati
          riconosciuti regolari effettuando apposita transazione  sul
          sistema  informativo  integrato e trattenendo presso di se'
          la documentazione della spesa.
            4. Per i mandati non assoggettati al controllo preventivo
          della Corte dei conti, il  pagamento  e'  effettuato  sulla
          base  del  visto della competente ragioneria, che trattiene
          presso  di  se'  la  documentazione  della  spesa  ai  fini
          dell'eventuale   inoltro   alla  Corte  dei  conti  per  il
          controllo successivo sulla gestione a norma della legge  14
          gennaio 1994, n. 20.
            5.  I  dati  dei mandati informatici di cui ai precedenti
          commi 3 e 4 sono resi automaticamente  disponibili  per  la
          Direzione  generale  del  tesoro ai fini dell'ammissione al
          pagamento, che ha luogo mediante convalida e invio dei dati
          al  sistema  informativo   dell'istituto   incaricato   del
          servizio  di  tesoreria.  Nei  casi  in cui, ai sensi delle
          vigenti  disposizioni,  non  si  deve  procedere   a   tale
          adempimento,   i   dati   del   mandato   informatico  sono
          direttamente avviati al sistema  informativo  dell'istituto
          incaricato del servizio di tesoreria per l'estinzione.
            6. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria, per i
          pagamenti  da  accreditare  ai  conti  correnti  bancari  o
          postali dei creditori, provvede a trasmettere  le  relative
          informazioni  al sistema bancario o postale. Tali pagamenti
          sono descritti  dalla  sezione  di  tesoreria  in  appositi
          elenchi informatici.
            7.  Per  i mandati da estinguere mediante la commutazione
          in documenti di entrata di tesoreria o in  vaglia  cambiari
          vengono compilati gli elenchi di cui al comma 6.
            8.  Per  i  mandati  da  pagare direttamente ai creditori
          presso gli  uffici  postali  o  le  competenti  sezioni  di
          tesoreria,   queste   ultime   provvedono  alla  stampa  di
          docunenti sostitutivi del mandato informatico, nonche'  del
          relativo  avviso; su tali documenti sostitutivi si provvede
          all'acquisizione della quietanza dei creditori.
            9. Ai documenti sostitutivi  prodotti  dalle  sezioni  di
          tesoreria  si  applicano,  ai  fini  del  pagamento e della
          relativa quietanza, le disposizioni previste per  i  titoli
          di  spesa  cartacei  dal regio decreto 18 novembre 1923, n.
          2440 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con
          regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  e   successive
          modificazioni e integrazioni.
            10.  Le  sezioni di tesoreria rendono le contabilita' dei
          pagamenti anche  con  strumenti  e  procedure  informatici.
          Analogamente  si  procede  per la resa del conto giudiziale
          dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria.
            11. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  anche  agli  ordinativi pagabili dalla tesoreria
          centrale nei casi e con le modalita' stabiliti con  decreto
          del Ministro del tesoro".
            "Art.  17  (Integrazioni  al  regolamento di contabilita'
          generale dello Stato). - 1. Al  regolamento  approvato  con
          regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  e' aggiunto il
          seguente: Titolo XVI, ''Dei mandati informatici''"  -  Capo
          I, ''Mandati informatici''".
            Art.  651.  -  1. I mandati informatici, muniti del visto
          della ragioneria e, ove previsto,  anche  della  Corte  dei
          conti,  non  possono  essere  annullati  senza  il concorso
          dell'ufficio emittente e degli uffici che li hanno vistati.
            2.  I  mandati  da  assoggettare  al controllo preventivo
          della Corte dei conti vengono resi disponibili,  unitamente
          alla  relativa  documentazione  da  specificare in apposito
          elenco  informatico,  per  la  competente  ragioneria  che,
          effettuato   il   proprio  riscontro,  e  nulla  avendo  da
          osservare, li trasmette alla Corte dei conti per il tramite
          del sistema informativo integrato.
            3. La Corte dei conti restituisce con rilievo  i  mandati
          non  ammessi  al visto effettuando apposita transazione sul
          sistema integrato.
            4.  La  Direzione  generale  del  tesoro,  con   apposita
          transazione, convalida i dati relativi ai titoli ammessi al
          pagamento e li rende disponibili per il sistema informativo
          dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria.
            5.  Per i pagamenti da effettuare allo sportello o presso
          gli uffici postali della provincia la sezione di  tesoreria
          competente  stampa  i  documenti  sostitutivi  e i relativi
          avvisi per i creditori. Gli avvisi devono contenere i  dati
          essenziali   del   mandato  informatico  e  possono  essere
          recapitati con procedure elettroniche o con altri  analoghi
          sistemi.  I  documenti  sostitutivi  devono  contenere  gli
          elementi del corrispondente mandato informatico. La sezione
          o l'ufficio postale acquisiscono sui documenti  sostitutivi
          la  firma  di  quietanza  del  creditore. L'amministrazione
          postale trasmette alla sezione competente, per il rimborso,
          il documento sostitutivo quietanzato.
            6. Per le somme da accreditare ai conti correnti  bancari
          o  postali  la  sezione di tesoreria, dopo aver scritturato
          fra i pagamenti i relativi mandati  informatici,  trasmette
          le  informazioni  rispettivamente  al  sistema  bancario  o
          all'amministrazione postale, accreditando i fondi necessari
          per il riconoscimento delle somme nei conti correnti.   Gli
          importi  non  riconosciuti  sono  dalle  singole aziende di
          credito o dalla  posta  riversati  in  tesoreria.  Per  gli
          ordinativi da commutare in documenti di entrata o in vaglia
          cambiari,  la  sezione  scrittura fra i pagamenti i mandati
          informatici  contestualmente  all'emissione  degli   stessi
          documenti.  Le  partite  di  cui  al  presente  comma  sono
          descritte dalla sezione in elenchi informatici.
            7. Per i mandati non assoggettati al controllo preventivo
          della Corte dei conti, le competenti  ragionerie  appongono
          il  visto  su  mandati  informatici  riconosciuti  regolari
          effettuando  la  corrispondente  transazione  sul   sistema
          informativo  integrato  e  trattenendo  presso  di  se'  la
          documentazione. I dati riguardanti i mandati vistati  dalle
          ragionerie   sono  resi  direttamente  disponibili  per  il
          sistema informativo dell'istituto incaricato  del  servizio
          di   tesoreria,   tranne   che,   ai  sensi  delle  vigenti
          disposizioni,  si   debba   procedere   all'ammissione   al
          pagamento,  nel  qual  caso  l'invio dei dati e' effettuato
          previa convalida da  parte  della  Direzione  generale  del
          tesoro.
            8.  I dati di tutti i pagamenti eseguiti sono trasmessi a
          cura della Banca d'Italia al sistema informativo integrato.
            Art.  652.  -  1. I mandati di cui al precedente art. 651
          sono di due specie: la prima comporta  effettivo  movimento
          di  denaro  ovvero  determina  commutazione in quietanza di
          entrata o versamento a conto corrente di amministrazioni  e
          gestioni   autonome;   la  seconda  da'  luogo  a  semplici
          registrazioni nelle scritture. I mandati  hanno  un  numero
          d'ordine  progressivo  per  esercizio  e  per  capitolo  di
          bilancio e devono contenere, a cura  delle  amministrazioni
          emittenti, le seguenti indicazioni:
             a)  lo  stato  di previsione, l'esercizio e l'ufficio di
          livello dirigenziale  generale  al  quale  e'  affidata  la
          gestione     della     quota     parte     del     bilancio
          dell'amministrazione cui si riferisce la spesa;
             b)  la  specificazione  dell'atto   dal   quale   deriva
          l'impegno o  l'autorizzazione della spesa;
             c)  il  numero  e la denominazione completa del capitolo
          del bilancio cui e' imputata la spesa;
             d) l'oggetto preciso della spesa e la legge dalla  quale
          essa consegue;
             e) il cognome, il nome e la qualita' del creditore o dei
          creditori  o  di  chi per loro sia legalmente autorizzato a
          dare quietanza, nonche' il relativo  codice  fiscale  o  la
          partita IVA;
             f) le eventuali indicazioni, anche codificate, dei conti
          ai quali deve affluire l'importo;
             g) l'indicazione del dirigente che ha emesso l'ordine di
          pagare e del relativo ufficio, nonche' la data dell'ordine;
             h) la somma da pagare scritta in lettere ed in cifre;
             i) l'eventuale termine a partire dal quale il mandato e'
          pagabile;
             i)   la  tesoreria  ed  il  luogo  dove  deve  farsi  il
          pagamento;
             m) l'indirizzo del creditore;
             n) la zona d'intervento.
            2. I mandati della seconda specie fra quelle indicate  al
          precedente    comma    1   debbono   contenere,   altresi',
          l'indicazione  del  capitolo  o  gruppo  di  capitoli   del
          bilancio  dell'entrata e delle somme da imputarsi a ciascun
          capitolo  o  gruppo,   ovvero   del   conto   corrente   di
          amministrazioni  autonome  e  gestioni a favore delle quali
          l'importo stesso deve essere versato.
            Art.  653.  -  1.  I  documenti  sostitutivi  dei  titoli
          quietanzati,  salvo  quanto  previsto  dal  comma seguente,
          rimangono in custodia presso le sezioni di tesoreria per un
          periodo di dieci anni.
            2. Dopo i primi cinque anni, i documenti di cui al  comma
          1  possono  essere  sostituiti da riproduzioni ottenute con
          supporti  ottici  ovvero  con  altro  idoneo  strumento  di
          archiviazione.
            3. Gli elenchi elettronici delle partite estinte, nonche'
          gli elenchi e i prospetti comunque denominati, rimangono in
          custodia presso la sezione di tesoreria per cinque anni.
            4.  Presso  le  sezioni  di  tesoreria,  i documenti, gli
          elenchi e gli altri supporti di  archiviazione  sostitutivi
          di  essi  sono  a  disposizione  del Ministero del tesoro e
          della Corte dei conti per i controlli di competenza.
            5.  Alle  regolarizzazioni  che  si rendessero necessarie
          dopo  il  pagamento  si  provvede  anche  mediante   flussi
          informatici di rettifica.
            Art.  654.  - 1. I mandati, dopo il visto degli organi di
          controllo, non possono essere  annullati,  ne'  variati  in
          alcuna loro parte, se non col concorso dell'amministrazione
          che  li  ha  emessi  e  degli organi di controllo medesimi,
          fatta eccezione soltanto per l'indicazione  del  luogo  del
          pagamento.
            Art.  655.  -  1.  Le sezioni di tesoreria, per i mandati
          informatici da estinguere  presso  altri  uffici  pagatori,
          provvedono  ad  inviare il documento sostitutivo del titolo
          con elenchi di trasmissione in doppio esemplare, di cui uno
          deve essere restituito per ricevuta.   Il  relativo  avviso
          puo'  essere inviato con sistemi informatici o telematici o
          con altri analoghi sistemi.
            Art. 656. - 1. Quando il pagamento deve  essere  eseguito
          in  un  luogo  diverso  da  quello  indicato, la sezione di
          tesoreria dispone la variazione purche' tale luogo si trovi
          nella stessa provincia.
            2. Se  il  pagamento  deve  essere  effettuato  in  altra
          provincia,  la  sezione  di tesoreria invia i relativi dati
          alla sezione competente.
            3. Le informazioni riguardanti le  modifiche  di  cui  ai
          commi   1   e  2  sono  trasmesse  al  sistema  informativo
          integrato.
            Art. 657. - 1. Il mandato informatico che non puo' o  non
          deve  piu'  essere  pagato,  per  morte  del titolare o per
          qualsiasi altra causa, viene rinviato all'ufficio che lo ha
          emesso mediante comunicazione informatica.  Si  procede  in
          pari modo quando in un titolo si sia incorsi in un errore.
            2.  All'annullamento  o correzione dei titoli si provvede
          in conformita' al disposto degli articoli  292  e  413  del
          presente regolamento, in quanto applicabili.
            3.   Le  sezioni  di  tesoreria  trasmettono  al  sistema
          informativo integrato i dati identificativi dei mandati che
          non devono essere  piu'  pagati  ai  sensi  dei  precedenti
          commi.
            Art.  658.  -  1. Per i mandati informatici la sezione di
          tesoreria     competente,     accerta     la      validita'
          dell'autenticazione elettronica e  provvede:
             a)  per  le partite pagabili allo sportello o presso gli
          altri uffici pagatori  nella  provincia,  alla  stampa  dei
          documenti  sostitutivi di cui al precedente art. 651, comma
          5,   che   ammette   a   pagamento   previo    accertamento
          dell'inesistenza  degli atti impeditivi di cui all'art.  69
          della  legge  di  contabilita'  generale  dello   Stato   e
          l'esperimento,   ove   prevista,  della  procedura  per  la
          compensazione amministrativa.  La sezione provvede altresi'
          all'invio, anche con sistemi informatici, degli  avvisi  ai
          beneficiari   con  le  modalita'  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
             b)  per le partite da commutare in vaglia cambiario o in
          documenti di entrata di tesoreria, all'estinzione  ed  alla
          emissione dei vaglia e dei documenti;
             c)  per  le  partite  da  acccreditare in conto corrente
          bancario  o  postale,  all'estinzione  ed   al   successivo
          trasferimento   delle   relative  informazioni  al  sistema
          bancario o postale.
            2. Il tesoriere  centrale  e  l'istituto  incaricato  del
          servizio   di  tesoreria  tramite  il  sistema  informativo
          rinviano  al   sistema   informativo   integrato   i   dati
          identificativi    dei    mandati    informatici    la   cui
          autenticazione elettronica non risulta valida.
            3. Per i mandati estinti mediante accreditamento, la data
          del pagamento e' quella della scritturazione negli  elenchi
          di cui all'art. 651, comma 6.
            Art.   659.  -  1.  I  mandati  inestinti  alla  chiusura
          dell'esercizio,  emessi  sulla  competenza   dell'esercizio
          finanziario  scaduto  al 31 dicembre, possono essere pagati
          anche nel corso dell'esercizio successivo, purche'  ne  sia
          variata   l'imputazione   dalla  competenza  al  conto  dei
          residui, ai sensi dell'art. 276 del presente regolamento.
            2. Egualmente i mandati  informatici  individuali  emessi
          nell'esercizio   in  conto  residui  e  rimasti  inestinti,
          possono  essere   trasportati   all'esercizio   successivo,
          variandosene  l'imputazione,  ad eccezione di quelli il cui
          credito sia prescritto o le  relative  somme  perente  agli
          effetti amministrativi ai sensi dell'art. 36 della legge di
          contabilita' generale dello Stato.
            3.   L'istituto   incaricato  del  servizo  di  tesoreria
          provinciale dello Stato e la tesoreria centrale dello Stato
          per il tramite del controllore capo, elaborano entro il  20
          gennaio  una  raccolta  di  dati informatici contenente gli
          estremi identificativi degli ordinativi di cui ai commi 1 e
          2.
            4. Ove sia noto che di taluno dei mandati informatici non
          debba effettuarsi il pagamento, i dati relativi non vengono
          compresi nella raccolta, ma sono comunicati alle ragionerie
          competenti,  che  ne   promuovono   l'annullamento   o   la
          rinnovazione.
            Art.  660. - 1. La raccolta di dati informatici di cui al
          comma 3 dell'art. 659 e'  inviata  al  sistema  informativo
          della  Ragioneria  generale  dello  Stato  che,  dopo avere
          effettuato il riscontro con i propri dati, previa convalida
          delle ragionerie competenti,  stralcia  gli  ordinativi  da
          trasportare  dalle  scritture  dell'esercizio  scaduto,  li
          inserisce in quelle  del  nuovo  esercizio  ed  integra  la
          raccolta  stessa  con gli estremi dell'imputazione al conto
          dei residui dell'esercizio in corso.
            2. Effettuate le operazioni di cui al comma 1, il sistema
          informativo della Ragioneria generale dello Stato trasmette
          la raccolta recante l'indicazione della  nuova  imputazione
          al sistema informativo della Corte dei conti.
            3.  La  Corte,  riconosciuta  nell'ambito  delle  proprie
          competenze l'esattezza della nuova imputazione, sulla  base
          anche  dei  dati  in  suo  possesso,  elimina dalle proprie
          scritture informatiche i mandati indicati  nella  raccolta,
          li trasporta in quelle dell'esercizio in corso e li mette a
          disposizione   dell'istituto  incaricato  del  servizio  di
          tesoreria provinciale dello Stato, nonche' del  controllore
          capo della tesoreria centrale dello Stato.
            4.  Ove  sui titoli di cui al comma 1 non sia previsto il
          controllo preventivo della Corte dei conti,  la  Ragioneria
          generale  dello  Stato  trasmette la raccolta contenente la
          nuova  imputazione  al  sistema  informativo  dell'istituto
          incaricato del servizio di tesoreria.
            5.   Sulla   base   delle  informazioni  contenute  nella
          raccolta, le sezioni di tesoreria ed  il  controllore  capo
          della  tesoreria centrale provvedono ad aggiornare i propri
          archivi informatici.
            Art. 661. - 1. Dal 1 gennaio e fino a che le  sezioni  di
          tesoreria  provinciale  dello Stato e la tesoreria centrale
          dello Stato non abbiano ricevuto la  nuova  imputazione,  i
          mandati  informatici  inestinti  al  31 dicembre precedente
          possono essere  pagati  dai  tesorieri  ed  inseriti  nelle
          scritture del conto sospeso.
            Art. 662. - 1. I pagamenti relativi a mandati informatici
          non eseguiti entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo
          a quello di emissione, non debbono essere piu' effettuati e
          gli  altri agenti pagatori restituiscono entro il giorno 10
          del mese di gennaio alle sezioni di  tesoreria  provinciale
          dello Stato i documenti sostitutivi; quelli giacenti presso
          la   tesoreria  centrale  sono  restituiti  alla  Direzione
          generale del tesoro".
            2. Le  sezioni  di  tesoreria  e  la  Direzione  generale
          suddetta  trasmettono  un elenco informatico dei mandati di
          cui  al  comma  1  al  sistema  informativo  integrato.  Le
          competenti  ragionerie provvedono all'annullamento nei modi
          stabiliti dal presente regolamento, salvo  il  diritto  dei
          creditori  di  chiederne  la  rinnovazione, se ed in quanto
          tale diritto non sia prescritto,  secondo  le  disposizioni
          del  codice  civile o di leggi speciali e salvo il disposto
          dell'art. 36 della legge  di  contabilita'  generale  dello
          Stato".
            "Art.  18  (Sostituzione  di  articoli del regolamento di
          contabilita' generale dello  Stato).  -  1.  Il  testo  dei
          seguenti  articoli  del  regolamento  approvato  con  regio
          decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' cosi' sostituito:
            ''Art. 576. - 1. Le sezioni di tesoreria pagano per conto
          della Cassa depositi e prestiti  e  del  Fondo  edifici  di
          culto,  nonche' delle amministrazioni ed aziende autonome e
          degli enti pubblici a cio' autorizzati, i titoli  di  spesa
          che  vengono  loro spediti dalle amministrazioni anzidette.
          Le  amministrazioni  versano   anticipatamente   le   somme
          occorrenti nella tesoreria centrale. La tesoreria accredita
          le somme nei rispettivi conti correnti.
            Art.  577. - 1. Nell'eseguire i pagamenti di cui all'art.
          576 le sezioni di tesoreria  osservano  le  norme  generali
          contenute   nel  presente  regolamento  e  le  disposizioni
          speciali dei regolamenti della Cassa depositi  e  prestiti,
          del Fondo edifici di culto, delle amministrazioni e aziende
          autonome  e  degli  enti  pubblici dai quali sono spediti i
          titoli di spesa.
            Art. 579. -  1.  Le  sezioni  di  tesoreria  iscrivono  i
          pagamenti  eseguiti  in registri speciali distinti per ogni
          amministrazione e presentano le contabilita' dei titoli  di
          spesa  cartacei  e  di  quelli  informatici  pagati  con le
          modalita'   previste   per   i    titoli    emessi    dalle
          amministrazioni centrali dello Stato.
            Art.  581.  -  1.  La Cassa depositi e prestiti, il Fondo
          edifici di culto, le amministrazioni e aziende  autonome  e
          gli  enti  pubblici  di cui all'art. 576 confrontano i dati
          informatici dei titoli pagati con quelli dei titoli  emessi
          e,  riconosciutili  regolari,  ne  informano  la  Direzione
          generale del tesoro e la Corte dei conti,  evidenziando  il
          complessivo importo dei titoli respinti.
            2.  La  Direzione  generale  del  tesoro sulla base delle
          predette informazioni ordina  alla  tesoreria  centrale  di
          addebitare  le somme pagate sui relativi conti correnti con
          contestuale emissione di quietanza di fondo somministrato e
          comunica l'avvenuto addebitamento sia alle  amministrazioni
          interessate  sia  all'istituto  incaricato  del servizio di
          tesoreria.
            Art. 582. - 1. I titoli di spesa  cartacei  e  i  mandati
          informatici, non pagati entro l'anno finanziario successivo
          a  quello  di emissione, sono restituiti, salvo che non sia
          altrimenti disposto dai rispettivi regolamenti.
            Art. 604. - 1. Le sezioni  di  tesoreria  rendono  conto,
          anche   mediante   l'utilizzo   di  strumenti  e  procedure
          informatiche, delle operazioni di entrata e di uscita,  per
          tutte le contabilita' loro affidate, presentando i seguenti
          documenti:
             A) giornalmente:
              a)  alla locale ragioneria provinciale dello Stato, gli
          elenchi descrittivi dei versamenti  per  le  entrate  dello
          Stato  amministrate  dalle apposite sezioni della direzione
          regionale delle entrate, dalla  direzione  provinciale  del
          tesoro  e  da  altri  uffici  per  i  quali  la  ragioneria
          provinciale medesima provvede alla contabilizzazione  delle
          rispettive entrate;
             B) mensilmente:
              b)  alle  amministrazioni  e  ai funzionari che abbiano
          costituito una contabilita' speciale a norma dell'art.  585
          del  presente  regolamento,  entro il giorno 21 del mese la
          situazione  della  contabilita'   stessa   con   i   titoli
          giustificativi,   salva  diversa  disposizione  relativa  a
          ciascuna contabilita' speciale;
              c) alla Direzione generale del tesoro:
              entro i primi dodici giorni del mese, la  dimostrazione
          degli  incassi  per  entrate  di  bilancio e fuori bilancio
          fatti nel mese precedente, corredata di  un  riepilogo  dei
          versamenti  distinti  per  capi e capitoli delle entrate di
          bilancio, eccetto quelle che,  per  disposizioni  speciali,
          sono  esposte  complessivamente per capo, i particolari per
          capitoli dovendo essere dati dalla  ragioneria  provinciale
          dello Stato;
              entro  i primi dodici giorni del mese, la dimostrazione
          dei pagamenti per spese di bilancio e fuori bilancio  fatti
          nel mese  precedente;
              entro  il  giorno  19  del  mese,  i titoli estinti per
          pagamenti fuori bilancio e per buoni  ordinari  del  tesoro
          eseguiti  nel  mese  precedente,  descritti  negli elenchi,
          epiloghi e riassunti indicati nelle apposite istruzioni;
              d)  alle  competenti   amministrazioni   centrali,   in
          conformita'  delle speciali istruzioni, le note descrittive
          dei versamenti ricevuti nel mese  precedente  relativamente
          alle entrate da esse amministrate, con esclusione di quelle
          amministrate  dalle  direzioni  provinciali del tesoro e da
          altri uffici per i quali le  ragionerie  provinciali  dello
          Stato  provvedono  alla  contabilirazione  delle rispettive
          entrate;
              e) alle ragionerie provinciali  dello  Stato,  la  nota
          descrittiva  dei versamenti del ramo del lotto ricevuti nel
          mese precedente;
              f) alla Corte dei conti, entro il giorno 21  del  mese,
          una  nota descrittiva dei pagamenti delle spese di bilancio
          eseguiti neI mese precedente con i titoli cartacei estinti,
          gli  epiloghi  e  i  riassunti  indicati  nelle  istruzioni
          predette;  sono  esclusi  i pagamenti e i titoli del debito
          pubblico, nonche' i titoli emessi da uffici  periferici  ai
          sensi  della  legge  17  agosto 1960, n. 908. Per i mandati
          informatici estinti si applicano gli articoli 651 e 653.
              g) alle singole ragionerie  presso  le  amministrazioni
          centrali  un  esemplare  degli  elenchi  descrittivi  degli
          ordinativi diretti delle  stesse  amministrazioni  centrali
          estinti  nel  mese  precedente, un esemplare degli epiloghi
          dei titoli suddeti e degli ordini per pensioni  pagati  nel
          mese precedente;
              h)  alle  competenti  sezioni  regionali  del controllo
          della Corte dei conti e alle  delegazioni  regionali  della
          Corte  stessa,  entro  il  giorno  21  del  mese,  una nota
          descrittiva dei pagamenti delle spese di bilancio  eseguiti
          nel  mese  precedente  con  i  titoli  cartacei  estinti  -
          descritti negli appositi elenchi, epiloghi  e  riassunti  -
          emessi  ai  sensi  della  legge  17 agosto 1960, n. 908, da
          uffici periferici aventi  attribuzioni  decentrate.  Per  i
          mandati informatici si applicano gli articoli 651 e 653;
              i) alle ragionerie regionali e provinciali dello Stato,
          secondo   la  rispettiva  competenza,  un  esemplare  degli
          elenchi descrittivi degli ordinativi diretti  degli  uffici
          periferici  aventi  attribuzioni  decentrate ai sensi della
          legge 17 agosto 1960, n. 908, estinti nel mese  precedente,
          nonche'  un  esemplare  degli  epiloghi  concernenti  detti
          titoli.  Un  esemplare  degli  elenchi  e  degli   epiloghi
          suddetti  deve  essere trasmesso alla competente ragioneria
          centrale;
              l)  ai  singoli funzionari delegati, un esemplare degli
          elenchi descrittivi degli ordinativi e dei buoni emessi dai
          medesimi, pagati nel  mese  precedente,  con  le  modalita'
          previste dall'art. 9 del presente decreto.
            2.  Analogamente procede, in quanto occorra, la Direzione
          generale  del  tesoro  per  le  operazioni  eseguite  dalla
          tesoreria centrale.
            3.   La   sezione   di  tesoreria  di  Roma  unisce  alla
          dimostrazione  mensile   degli   incassi   anche   l'elenco
          descrittivo  delle  quietanze da essa emesse a favore della
          Tesoreria centrale per fondi somministrati.
            4.  Tutte  le  sezioni  di  tesoreria   spediscono   alla
          Direzione  generale  del  tesoro  l'elenco  descrittivo dei
          versamenti che hanno dato luogo al rilascio dei vaglia  del
          tesoro.  Le sezioni trasmettono alla Direzione generale del
          tesoro  l'elenco  informatico  dei  movimenti  relativi  ai
          trasferimenti   di   fondi   mediante  sistemi  informativi
          automatizzati.
            5. L'amministrazione  centrale  dell'istituto  incaricato
          del  servizio  di  tesoreria  predispone mediante strumenti
          informatici il conto  riassuntivo  mensile  costituito  dal
          riepilogo delle entrate distinte per capo e delle uscite di
          bilancio e fuori bilancio - ivi comprese quelle relative ai
          buoni  ordinari  del  tesoro  ed  alle  amministrazioni  ed
          aziende autonome - delle sezioni di tesoreria  provinciale.
          Tale conto riassuntivo e' trasmesso alla Direzione generale
          del  tesoro  ed alla Corte dei conti entro il giorno 12 del
          mese successivo. Con le stesse modalita' e' predisposto  il
          conto riassuntivo annuale da inviare ai medesimi organismi.
            6.   Nei  termini  stabiliti,  le  sezioni  di  tesoreria
          provinciale trasmettono alla Direzione generale del  tesoro
          le contabilita' di cui all'art.  482.
            Art.  605.  -  1.  La  Direzione generale del tesoro e le
          ragionerie  delle  amministrazioni  centrali,  esaminano  e
          verificano  i conti, i documenti, gli elenchi, gli epiloghi
          e le note menzionate al precedente articolo.  I  funzionari
          delegati  registrano i pagamenti degli assegni nel libro di
          cui all'art. 342 e trasmettono  poi  gli  elenchi  ricevuti
          alle  ragionerie delle amministrazioni centrali dalle quali
          ebbero le aperture di credito.
            2. La Direzione generale del tesoro trasmette alla  Corte
          dei  conti  un  esemplare del conto mensile della tesoreria
          centrale, insieme con tutti i titoli estinti per  pagamenti
          fuori  bilancio,  e  per buoni del tesoro, accompagnati dai
          relativi elenchi descrittivi, epiloghi e riassunti.
            Art. 607. - 1. La Corte dei conti accerta la  regolarita'
          dei  titoli  pagati  e  l'esattezza  del  conto riassuntivo
          informatico  mensile  ed  annuale   inviati   dall'istituto
          incaricato  del  servizio  di tesoreria; trasmette il conto
          mensile informatico, munito di dichiarazione di regolarita'
          alla  Direzione  generale  del  tesoro,  che  lo  invia  al
          tesoriere centrale, per il tramite del controllore capo, ed
          all'istituto incaricato del servizio di tesoreria. Provvede
          altresi' alla parifica del conto riassuntivo annuale.
            Art.  608. - 1. La Direzione generale del tesoro, in base
          agli elenchi dei titoli di  spesa  a  carico  del  bilancio
          dello  Stato,  compila  mensilmente  prospetti separati per
          Ministeri  ed  Amministrazioni  centrali,  nei   quali   e'
          dimostrato   distintamente  per  capitolo  l'ammontare  dei
          pagamenti  effettuati  dalle  tesorerie,   eccetto   quelli
          eseguiti mediante assegni ed un prospetto riepilogativo per
          Ministero  e  per  specie  di titoli, ed invia gli uni alle
          rispettive amministrazioni centrali per l'imputazione delle
          relative somme ai  corrispondenti  capitoli  del  bilancio,
          trattenendo  presso  di  se' il prospetto riepilogativo per
          Ministero e per specie di titoli".
            2.  La  stessa  Direzione  generale,  in  relazione  agli
          elenchi  degli  interessi  sui  buoni  del  Tesoro scaduti,
          compila in doppio esemplare  e  trasmette  alla  Corte  dei
          conti  una  nota  riepilogativa delle somme pagate per tale
          titolo.
            3.  La  Corte  trattiene  un  esemplare  della   nota   e
          restituisce l'altro alla Direzione generale del tesoro, per
          la  relativa  imputazione  di detti interessi al competente
          capitolo del bilancio".
            "Art.  21  (Pagamenti  all'estero).  -  1.  Salvo  quanto
          previsto   dal   comma   5   del   presente   articolo,  le
          amministrazioni  dello   Stato   che   debbono   effettuare
          pagamenti   all'estero   inoltrano  le  relative  richieste
          all'Ufficio italiano dei cambi.
            2.  Le  richieste  sono  accompagnate  da   copia   della
          quietanza  di  versamento  al contabile del portafoglio del
          controvalore in lire dell'operazione, calcolato sulla  base
          dell'ultimo cambio di riferimento noto.
            3.  L'Ufficio  italiano dei cambi effettua il pagamento e
          richiede il relativo rimborso al contabile  di  portafoglio
          sulla   base   del   cambio   di   riferimento  del  giorno
          dell'operazione.
            4.  L'eventuale  differenza  fra  il  cambio  provvisorio
          utilizzato      dall'amministrazione      ordinante     per
          l'anticipazione  al  contabile  e  il   cambio   definitivo
          dell'operazione  e'  regolata  dal  contabile  a carico o a
          favore, rispettivamente, di  un  capitolo  dello  stato  di
          previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  o di
          capitolo dello stato di previsione dell'entrata  -  rubrica
          Tesoro.
            5.  Per  la  somministrazione  dei  fondi occorrenti alle
          rappresentanze  diplomatiche  ed  agli  uffici   consolari,
          nonche' per le spese da effettuarsi all'estero da parte del
          Ministero  degli  affari  esteri  ai  sensi  della  legge 6
          febbraio 1985, n. 15,  il  Ministero  degli  affari  esteri
          versera'  anticipatamente  sul  conto corrente infruttifero
          intestato allo stesso Ministero, a  carico  dei  competenti
          capitoli  del  proprio  stato di previsione della spesa, le
          somme  occorrenti  al  contabile  del  portafoglio  per  le
          operazioni  di  rimessa  all'estero,  applicando  i vigenti
          cambi di finanziamento. Le eventuali differenze  di  cambio
          graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione
          della spesa del Ministero degli affari esteri".
            -  Per  il  testo  dell'art. 18 del gia' citato D.P.R. n.
          367/1994, si veda precedente nota.