Art. 7.
 1.  Ai fini della razionalizzazione delle strutture amministrative e
del  potenziamento  degli  strumenti operativi a supporto dell'azione
del  Governo  in  materia  di  politica  economica,  finanziaria e di
bilancio  e'  disposto  l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero  del  bilancio e della programmazione economica in un'unica
amministrazione,  che  assume  la  denominazione  di  "Ministero  del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica", nel quale
confluiscono tutte le funzioni, gli uffici, il personale e le risorse
finanziarie   dei  due  Ministeri  interessati.  In  tutti  gli  atti
normativi  e  gli atti ufficiali della Repubblica italiana le dizioni
"Ministero  del  tesoro"  e  "Ministro  del  tesoro" e "Ministero del
bilancio e della programmazione economica" e "Ministro del bilancio e
della   programmazione   economica"  sono  sostituite  dalle  dizioni
"Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica"
e   "Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica".
 2.  Il  Governo  della  Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti   legislativi   diretti  a  riordinare  le  competenze  e  la
organizzazione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica. Nell'emanazione dei decreti legislativi il
Governo si attiene ai principi e criteri direttivi contenuti nella
legge  7  agosto  1990,  n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29,  e successive modificazioni e integrazioni, nonche' ai
seguenti principi e criteri direttivi:
  a)   eventuale   trasferimento   ad   altre  amministrazioni  delle
competenze non strettamente connesse ai fini istituzionali;
  b)  eliminazione  di  ogni  forma di duplicazione e sovrapposizione
organizzativa e funzionale sia fra le strutture dei Ministeri oggetto
dell'unificazione, sia fra queste ed altre amministrazioni;
  c)   organizzazione  della  struttura  ministeriale  attraverso  la
previsione   di   settori  generali  ed  omogenei  di  attivita',  da
individuare  anche  in  forma  dipartimentale, e, nel loro ambito, di
uffici   di  livello  dirigenziale  generale,  ove  necessario  anche
periferici, articolati in altre unita' organizzative interne, secondo
le rispettive attribuzioni;
  d)  rafforzamento  delle  strutture di studio e ricerca economica e
finanziaria,   nonche'   di  analisi  della  fattibilita'  economico-
finanziaria  delle  innovazioni  normative riguardanti i vari settori
dell'intervento  pubblico;  e)  ridefinizione  delle attribuzioni del
Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE), con
eliminazione   dei   compiti   di  gestione  finanziaria,  tecnica  e
amministrativa   ed   attribuzione   degli   stessi  alle  competenti
amministrazioni,  nonche'  riordino,  con  eventuale  unificazione  o
soppressione, degli attuali organi della programmazione economica;
  f)  riordino, rafforzamento ed eventuale unificazione del nucleo di
valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo per la
verifica degli investimenti pubblici;
  g) riorganizzazione della cabina di regia di cui all'articolo 6 del
decreto-legge  23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  8  agosto  1995,  n.  341,  intesa  quale  strumento di
coordinamento,    promozione    di   iniziative   e   supporto   alle
amministrazioni centrali dello Stato, a quelle regionali e agli altri
enti  attuatori in materia di utilizzazione dei fondi comunitari, con
potenziamento  delle  relative  strutture tecniche ed amministrative,
nonche' individuazione, tra le altre, di una struttura dipartimentale
per le aree depresse sulla base dei criteri di cui alla lettera c).
 3.  L'organizzazione,  la dotazione organica, l'individuazione degli
uffici  di livello dirigenziale e delle relative funzioni, nonche' la
distribuzione  dei  posti  di funzione dirigenziale del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti
con  regolamento  da emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, nel
rispetto dei principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei
 seguenti criteri:
 a) la determinazione dei compiti delle ripartizioni amministrative
 e' retta da criteri di omogeneita', complementarieta' e organicita'
mediante anche l'accorpamento degli uffici esistenti;
  b) l'organizzazione si conforma al criterio di flessibilita', per
 corrispondere  al  mutamento  delle  esigenze,  per svolgere compiti
anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;
  c)  l'ordinamento  complessivo  e'  orientato  alla diminuzione dei
costi  amministrativi,  alla  semplificazione  ed accelerazione delle
procedure,   all'accorpamento  e  razionalizzazione  degli  esistenti
comitati, nuclei e commissioni, all'eliminazione delle duplicazioni e
delle  sovrapposizioni  dei procedimenti, nell'ambito di un indirizzo
che deve garantire la riduzione della spesa.
 4. Al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione di
cui  all'articolo  9, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e
al  Senato  della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei
regolamenti in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui
ai  commi  2  e  3 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
 5. Nella prima applicazione della presente legge e' mantenuta, salva
diversa istanza degli interessati, la collocazione nei ruoli centrali
o   periferici   ai   quali   i   dipendenti   appartengono  all'atto
dell'unificazione  di  cui  al  comma  1,  anche attraverso opportune
attivita' di riqualificazione.
 6.  Con  regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in  vigore  della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e'
disposta  la  fusione  dell'Istituto  di  studi per la programmazione
economica  (ISPE)  e  dell'Istituto  nazionale  per  lo  studio della
congiuntura  (ISCO) in un unico Istituto, sottoposto alla vigilanza e
all'alta  direzione  del  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  denominato  Istituto  di  studi e analisi
economica  (ISAE),  dotato  di  autonomia scientifica, organizzativa,
finanziaria  e  contabile,  al quale sono attribuiti il personale, le
risorse  finanziarie  e  le  sedi  dei precedenti Istituti, nonche' i
relativi  rapporti  attivi  e  passivi.  Al  conseguimento  dei  fini
istituzionali  l'ISAE  provvede: a) con il contributo dello Stato, il
cui  importo  annuo e' determinato con la legge finanziaria; b) con i
contributi  di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonche' di
organizzazioni  internazionali;  c) con i redditi di beni costituenti
il proprio patrimonio; d) con i proventi derivanti dalle attivita' di
promozione,  consulenza  e  collaborazione.  Dalla data di entrata in
vigore  del regolamento sono abrogate le norme, anche di legge, rela-
tive ai soppressi ISCO e ISPE.
 7.  La  Ragioneria  centrale presso il Ministero del tesoro e quella
presso  il  Ministero  del  bilancio e della programmazione economica
sono   soppresse.   Gli   uffici  e  il  personale,  compreso  quello
dirigenziale,  sono trasferiti alla Ragioneria centrale del Ministero
del   tesoro,   del   bilancio   e  della  programmazione  economica,
contestualmente istituita.
 8. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto, per le parti
corrispondenti,  dalla data di entrata in vigore dei relativi decreti
legislativi previsti dal comma 2.
 
          Note all'art. 7:
            - Per il titolo della legge n. 241/1990 si veda  in  nota
          all'art.  5.
            -  Per  il  titolo  del D.Lgs. n. 29/1993 si veda in nota
          all'art.  5.
            - Il testo dell'art. 6 del decreto-legge 23 giugno  1995,
          n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli
          interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi
          nelle  aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla
          legge 8 agosto 1995, n. 341, e' il seguente:
            "Art.  6  (Disposizioni  organizzative).  -  1.  Per  una
          efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel
          territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo
          sviluppo  delle  aree depresse, tenuto conto della delibera
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2
          agosto 1994, e' istituita, presso il Ministero del bilancio
          e della  programmazione  economica,  la  "Cabina  di  regia
          nazionale"  come  centro di riferimento delle problematiche
          connesse ai relativi interventi.
            2. E' altresi' istituito un Comitato per l'indirizzo e la
          valutazione delle politiche operative di intervento con  il
          compito  di  fornire  indicazioni  e  pareri alla Cabina di
          regia nazionale. Il predetto  Comitato  e'  presieduto  dal
          Ministro  del  bilancio  e della programmazione economica o
          per sua delega da un sottosegretario di Stato del Ministero
          del bilancio e della programmazione economica. Con  decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro del bilancio  e  della  programmazione  economica,
          sono  nominati i componenti del Comitato di cui fanno parte
          i componenti del Comitato tecnico di  cui  all'art.  5  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n.
          284, nonche' rappresentanti delle  amministrazioni  statali
          interessate  agli  interventi sui fondi strutturali e nelle
          aree depresse con  qualifica  non  inferiore  a  quella  di
          dirigente,  rappresentanti  delle  regioni,  delle province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  delle  province,  dei
          comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura  e delle parti sociali. Possono essere invitati
          ad assistere alla seduta del Comitato rappresentanti  della
          Commissione europea.
            3.  La  Cabina  di  regia  nazionale,  nel rispetto delle
          competenze di ciascuna Amministrazione pubblica, coordina i
          rapporti  di  cooperazione  tra  tutte  le  amministrazioni
          pubbliche  interessate agli interventi finanziati con fondi
          strutturali e ad interventi nelle aree depresse  nonche'  i
          rapporti  di  collaborazione  con le regioni e con soggetti
          che gestiscono programmi comunitari; promuove le iniziative
          atte ad assicurare l'integrale e  tempestiva  utilizzazione
          delle  risorse comunitarie e dispone le azioni di controllo
          dell'attuazione degli interventi; effettua il  monitoraggio
          delle  risorse  nazionali  destinate al cofinanziamento dei
          quadri comunitari di sostegno; verifica, anche  sulla  base
          di  indici predeterminati, l'efficacia dell'attivita' delle
          amministrazioni   pubbliche   relativa   agli    interventi
          attuativi  della  politica  comunitaria di coesione; svolge
          anche i  compiti  gia'  attribuiti  all'Osservatorio  delle
          politiche  regionali  dall'art. 4, D.Lgs. 3 aprile 1993, n.
          96, e successive modificazioni ed integrazioni; propone  al
          Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione economica
          iniziative    amministrative    ovvero    legislative     o
          regolamentari  necessarie  per  la tempestiva realizzazione
          dei diversi interventi e per accelerare le relative  proce-
          dure;   segnala   al   Ministro   del   bilancio   e  della
          programmazione economica questioni di particolare rilevanza
          che coinvolgono piu' amministrazioni affinche' il  Ministro
          stesso,   su   delega  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, convochi apposita conferenza di  servizi  per  la
          soluzione  delle  questioni; nell'ambito dei compiti di cui
          al  presente  articolo  svolge  attivita'  di  supporto  al
          Presidente    del    Consiglio   dei   Ministri   ai   fini
          dell'applicazione delle  disposizioni  contenute  nell'art.
          11,  legge  23  agosto  1988,  n.  400; svolge attivita' di
          supporto al Ministro del bilancio  e  della  programmazione
          economica    per   le   competenze   ad   esso   attribuite
          dall'ordinamento ed anche ai fini e per gli  effetti  delle
          disposizioni  di  cui  all'art.  5, decreto-legge 12 maggio
          1995, n. 163, convertito, con modificazioni, della legge 11
          luglio 1995, n. 273; svolge altresi' un'azione generale  di
          verifica  e  monitoraggio  dei  dati  sull'andamento  degli
          interventi in collaborazione  con  la  Ragioneria  generale
          dello  Stato;  riferisce  al  Ministro del bilancio e della
          programmazione economica  sull'andamento  e  sull'efficacia
          degli  interventi  e  sullo  stato  di  utilizzazione degli
          stanziamenti e sulle  risorse  a  disposizione  per  futuri
          interventi;  dei  dati  sull'andamento  degli interventi si
          tiene conto in  sede  di  predisposizione  della  relazione
          previsionale e programmatica.
            4.  La  Cabina  di regia nazionale dipende funzionalmente
          dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.
          Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  sono
          nominati  i  componenti  della Cabina di regia nazionale in
          numero di cinque, di cui uno con funzioni di presidente  ed
          uno  con  funzioni,  di  direttore  esecutivo, di specifica
          esperienza professionale nelle materie che formano  oggetto
          delle  competenze  della  Cabina di regia nazionale, scelti
          anche al di fuori delle amministrazioni statali. L'incarico
          dura quattro anni, e' revocabile ed e' rinnovabile una sola
          volta. I dipendenti statali possono essere collocati  fuori
          ruolo   per   la   durata   dell'incarico.   Le   eventuali
          incompatibilita' per i componenti esterni sono definite con
          il regolamento di cui al comma 5.
            5.  Con  regolamento  governativo  da  emanare  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono definite le modalita' organizzative e procedurali  con
          particolare riguardo alla interazione delle attivita' della
          Cabina  di  regia nazionale con le attivita':  delle cabine
          di regia regionali istituite dalle regioni con  riferimento
          in  particolare  alla  possibilita'  che,  a  richiesta, la
          Cabina di regia nazionale offra  paradigmi  operativi  alle
          stesse;  del Comitato tecnico di cui all'art. 5 del decreto
          del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;  del
          Comitato   per   il   coordinamento  delle  iniziative  per
          l'occupazione,  costituito   presso   la   Presidenza   del
          Consiglio  dei  Ministri  con  decreto  del  Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  del  15  settembre  1992;   delle
          amministrazioni statali e della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano.
            6.  Per  i propri compiti la Cabina di regia nazionale si
          avvale di enti e di istituti di studi e  di  ricerca  e  di
          societa' di servizi secondo la normativa vigente. La Cabina
          di  regia  nazionale  puo' anche ricorrere a consulenti per
          studi e ricerche su specifiche materie.  Gli incarichi sono
          conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica, che ne fissa
          anche il compenso di concerto con il Ministro del tesoro.
            7. Il contingente di  personale  da  utilizzare  ai  fini
          dell'attivita'  della  Cabina  di  regia  nazionale  in  un
          massimo di trenta unita' di cui tre dirigenti collocati  in
          posizione  di  fuori  ruolo  e  ventisette unita' ripartite
          nelle qualifiche funzionali  dalla  quinta  alla  nona,  e'
          stabilito  con  decreto  del  Ministro del bilancio e della
          programmazione economica di concerto con  il  Ministro  del
          tesoro.   Il   suddetto   personale  e'  tratto  da  quello
          appartenente ai ruoli del Ministero del  bilancio  e  della
          programmazione   economica   o  messo  a  disposizione,  in
          posizione di comando, dalle pubbliche amministrazioni. Puo'
          essere altresi' comandato il personale di cui all'art. 456,
          comma 12, del testo unico approvato con decreto legislativo
          16 aprile 1994, n. 297. Puo' essere assegnato il  personale
          degli  enti  ed  istituti  sottoposti  a  vigilanza  con il
          consenso dell'ente di appartenenza;  a  tale  personale  si
          applica,  per  il trattamento economico, la disposizione di
          cui all'art. 12, comma 2, del decreto-legge 7 luglio  1995,
          n.   272.  In  sede  di  prima  applicazione  del  presente
          articolo, alla Cabina di regia  nazionale  e'  assegnato  a
          domanda  il personale in servizio presso l'Osservatorio per
          le politiche regionali alla data del 31 luglio 1995.
            8. Ai componenti della Cabina di regia  nazionale  spetta
          il    trattamento    gia'   previsto   per   i   componenti
          dell'Osservatorio delle politiche  regionali  dall'art.  3,
          commi  1  e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri 7 marzo 1994, n. 276. Le indennita'  ivi  previste
          non  sono  cumulabili  con  altre  indennita' eventualmente
          spettanti.   Al personale di cui al  comma  7  spettano  le
          indennita'  previste  per  i  dipendenti  del Ministero del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  nonche'  il
          compenso  per  lavoro  straordinario,  nei  limiti e con le
          modalita' previsti dalle vigenti disposizioni legislative.
            9. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
          al comma 5  e'  soppresso  l'Osservatorio  delle  politiche
          regionali  di  cui  all'art.    4 del decreto legislativo 3
          aprile  1993,  n.  96,  e   successive   modificazioni   ed
          integrazioni.  Il  personale  non  assegnato alla Cabina di
          regia  nazionale  e'  restituito  alle  amministrazioni  di
          appartenenza, anche in soprannumero.
            10.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo si provvede con le economie derivanti per  effetto
          della   soppressione   dell'Osservatorio   delle  politiche
          regionali, nonche' con l'importo di lire 2 miliardi annui a
          decorrere dal 1996 a carico delle risorse del fondo di  cui
          all'art.  19,  comma  5,  del  decreto legislativo 3 aprile
          1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il
          Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
            - Il testo del comma 1 dell'art.  17  della  gia'  citata
          legge  n.    400/1988,  e' il seguente: "1. Con decreto del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
             a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
             b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
             c)  le  materie  in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
             d)    l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
             e) (soppressa)".
            -  Per  il  titolo  del D.Lgs. n. 29/1993 si veda in nota
          all'art.  5.
            - Per il testo del comma 2 dell'art. 17 della gia' citata
          legge n. 400/1988, si veda in nota all'art. 6.