Art. 7. 1. Ai fini della razionalizzazione delle strutture amministrative e del potenziamento degli strumenti operativi a supporto dell'azione del Governo in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio e' disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione, che assume la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", nel quale confluiscono tutte le funzioni, gli uffici, il personale e le risorse finanziarie dei due Ministeri interessati. In tutti gli atti normativi e gli atti ufficiali della Repubblica italiana le dizioni "Ministero del tesoro" e "Ministro del tesoro" e "Ministero del bilancio e della programmazione economica" e "Ministro del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle dizioni "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" e "Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica". 2. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare le competenze e la organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) eventuale trasferimento ad altre amministrazioni delle competenze non strettamente connesse ai fini istituzionali; b) eliminazione di ogni forma di duplicazione e sovrapposizione organizzativa e funzionale sia fra le strutture dei Ministeri oggetto dell'unificazione, sia fra queste ed altre amministrazioni; c) organizzazione della struttura ministeriale attraverso la previsione di settori generali ed omogenei di attivita', da individuare anche in forma dipartimentale, e, nel loro ambito, di uffici di livello dirigenziale generale, ove necessario anche periferici, articolati in altre unita' organizzative interne, secondo le rispettive attribuzioni; d) rafforzamento delle strutture di studio e ricerca economica e finanziaria, nonche' di analisi della fattibilita' economico- finanziaria delle innovazioni normative riguardanti i vari settori dell'intervento pubblico; e) ridefinizione delle attribuzioni del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE), con eliminazione dei compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa ed attribuzione degli stessi alle competenti amministrazioni, nonche' riordino, con eventuale unificazione o soppressione, degli attuali organi della programmazione economica; f) riordino, rafforzamento ed eventuale unificazione del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici; g) riorganizzazione della cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, intesa quale strumento di coordinamento, promozione di iniziative e supporto alle amministrazioni centrali dello Stato, a quelle regionali e agli altri enti attuatori in materia di utilizzazione dei fondi comunitari, con potenziamento delle relative strutture tecniche ed amministrative, nonche' individuazione, tra le altre, di una struttura dipartimentale per le aree depresse sulla base dei criteri di cui alla lettera c). 3. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, nonche' la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti con regolamento da emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei seguenti criteri: a) la determinazione dei compiti delle ripartizioni amministrative e' retta da criteri di omogeneita', complementarieta' e organicita' mediante anche l'accorpamento degli uffici esistenti; b) l'organizzazione si conforma al criterio di flessibilita', per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi; c) l'ordinamento complessivo e' orientato alla diminuzione dei costi amministrativi, alla semplificazione ed accelerazione delle procedure, all'accorpamento e razionalizzazione degli esistenti comitati, nuclei e commissioni, all'eliminazione delle duplicazioni e delle sovrapposizioni dei procedimenti, nell'ambito di un indirizzo che deve garantire la riduzione della spesa. 4. Al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione di cui all'articolo 9, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Nella prima applicazione della presente legge e' mantenuta, salva diversa istanza degli interessati, la collocazione nei ruoli centrali o periferici ai quali i dipendenti appartengono all'atto dell'unificazione di cui al comma 1, anche attraverso opportune attivita' di riqualificazione. 6. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e' disposta la fusione dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) in un unico Istituto, sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, al quale sono attribuiti il personale, le risorse finanziarie e le sedi dei precedenti Istituti, nonche' i relativi rapporti attivi e passivi. Al conseguimento dei fini istituzionali l'ISAE provvede: a) con il contributo dello Stato, il cui importo annuo e' determinato con la legge finanziaria; b) con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonche' di organizzazioni internazionali; c) con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio; d) con i proventi derivanti dalle attivita' di promozione, consulenza e collaborazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le norme, anche di legge, rela- tive ai soppressi ISCO e ISPE. 7. La Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro e quella presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica sono soppresse. Gli uffici e il personale, compreso quello dirigenziale, sono trasferiti alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contestualmente istituita. 8. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto, per le parti corrispondenti, dalla data di entrata in vigore dei relativi decreti legislativi previsti dal comma 2.
Note all'art. 7: - Per il titolo della legge n. 241/1990 si veda in nota all'art. 5. - Per il titolo del D.Lgs. n. 29/1993 si veda in nota all'art. 5. - Il testo dell'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e' il seguente: "Art. 6 (Disposizioni organizzative). - 1. Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, e' istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la "Cabina di regia nazionale" come centro di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi. 2. E' altresi' istituito un Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento con il compito di fornire indicazioni e pareri alla Cabina di regia nazionale. Il predetto Comitato e' presieduto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica o per sua delega da un sottosegretario di Stato del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono nominati i componenti del Comitato di cui fanno parte i componenti del Comitato tecnico di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, nonche' rappresentanti delle amministrazioni statali interessate agli interventi sui fondi strutturali e nelle aree depresse con qualifica non inferiore a quella di dirigente, rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle parti sociali. Possono essere invitati ad assistere alla seduta del Comitato rappresentanti della Commissione europea. 3. La Cabina di regia nazionale, nel rispetto delle competenze di ciascuna Amministrazione pubblica, coordina i rapporti di cooperazione tra tutte le amministrazioni pubbliche interessate agli interventi finanziati con fondi strutturali e ad interventi nelle aree depresse nonche' i rapporti di collaborazione con le regioni e con soggetti che gestiscono programmi comunitari; promuove le iniziative atte ad assicurare l'integrale e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie e dispone le azioni di controllo dell'attuazione degli interventi; effettua il monitoraggio delle risorse nazionali destinate al cofinanziamento dei quadri comunitari di sostegno; verifica, anche sulla base di indici predeterminati, l'efficacia dell'attivita' delle amministrazioni pubbliche relativa agli interventi attuativi della politica comunitaria di coesione; svolge anche i compiti gia' attribuiti all'Osservatorio delle politiche regionali dall'art. 4, D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni; propone al Ministro del bilancio e della programmazione economica iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per la tempestiva realizzazione dei diversi interventi e per accelerare le relative proce- dure; segnala al Ministro del bilancio e della programmazione economica questioni di particolare rilevanza che coinvolgono piu' amministrazioni affinche' il Ministro stesso, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, convochi apposita conferenza di servizi per la soluzione delle questioni; nell'ambito dei compiti di cui al presente articolo svolge attivita' di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 11, legge 23 agosto 1988, n. 400; svolge attivita' di supporto al Ministro del bilancio e della programmazione economica per le competenze ad esso attribuite dall'ordinamento ed anche ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 5, decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, della legge 11 luglio 1995, n. 273; svolge altresi' un'azione generale di verifica e monitoraggio dei dati sull'andamento degli interventi in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato; riferisce al Ministro del bilancio e della programmazione economica sull'andamento e sull'efficacia degli interventi e sullo stato di utilizzazione degli stanziamenti e sulle risorse a disposizione per futuri interventi; dei dati sull'andamento degli interventi si tiene conto in sede di predisposizione della relazione previsionale e programmatica. 4. La Cabina di regia nazionale dipende funzionalmente dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono nominati i componenti della Cabina di regia nazionale in numero di cinque, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni, di direttore esecutivo, di specifica esperienza professionale nelle materie che formano oggetto delle competenze della Cabina di regia nazionale, scelti anche al di fuori delle amministrazioni statali. L'incarico dura quattro anni, e' revocabile ed e' rinnovabile una sola volta. I dipendenti statali possono essere collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico. Le eventuali incompatibilita' per i componenti esterni sono definite con il regolamento di cui al comma 5. 5. Con regolamento governativo da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' organizzative e procedurali con particolare riguardo alla interazione delle attivita' della Cabina di regia nazionale con le attivita': delle cabine di regia regionali istituite dalle regioni con riferimento in particolare alla possibilita' che, a richiesta, la Cabina di regia nazionale offra paradigmi operativi alle stesse; del Comitato tecnico di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 1992; delle amministrazioni statali e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 6. Per i propri compiti la Cabina di regia nazionale si avvale di enti e di istituti di studi e di ricerca e di societa' di servizi secondo la normativa vigente. La Cabina di regia nazionale puo' anche ricorrere a consulenti per studi e ricerche su specifiche materie. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne fissa anche il compenso di concerto con il Ministro del tesoro. 7. Il contingente di personale da utilizzare ai fini dell'attivita' della Cabina di regia nazionale in un massimo di trenta unita' di cui tre dirigenti collocati in posizione di fuori ruolo e ventisette unita' ripartite nelle qualifiche funzionali dalla quinta alla nona, e' stabilito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro. Il suddetto personale e' tratto da quello appartenente ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica o messo a disposizione, in posizione di comando, dalle pubbliche amministrazioni. Puo' essere altresi' comandato il personale di cui all'art. 456, comma 12, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Puo' essere assegnato il personale degli enti ed istituti sottoposti a vigilanza con il consenso dell'ente di appartenenza; a tale personale si applica, per il trattamento economico, la disposizione di cui all'art. 12, comma 2, del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 272. In sede di prima applicazione del presente articolo, alla Cabina di regia nazionale e' assegnato a domanda il personale in servizio presso l'Osservatorio per le politiche regionali alla data del 31 luglio 1995. 8. Ai componenti della Cabina di regia nazionale spetta il trattamento gia' previsto per i componenti dell'Osservatorio delle politiche regionali dall'art. 3, commi 1 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1994, n. 276. Le indennita' ivi previste non sono cumulabili con altre indennita' eventualmente spettanti. Al personale di cui al comma 7 spettano le indennita' previste per i dipendenti del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonche' il compenso per lavoro straordinario, nei limiti e con le modalita' previsti dalle vigenti disposizioni legislative. 9. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 e' soppresso l'Osservatorio delle politiche regionali di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale non assegnato alla Cabina di regia nazionale e' restituito alle amministrazioni di appartenenza, anche in soprannumero. 10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le economie derivanti per effetto della soppressione dell'Osservatorio delle politiche regionali, nonche' con l'importo di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1996 a carico delle risorse del fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Il testo del comma 1 dell'art. 17 della gia' citata legge n. 400/1988, e' il seguente: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa)". - Per il titolo del D.Lgs. n. 29/1993 si veda in nota all'art. 5. - Per il testo del comma 2 dell'art. 17 della gia' citata legge n. 400/1988, si veda in nota all'art. 6.