Art. 8.
 1.  Dopo l'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' inserito
il seguente:
 "Art.  9-bis (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa). - 1.
Nello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro e' istituito un
''Fondo   di  riserva  per  l'integrazione  delle  autorizzazioni  di
cassa'', il cui stanziamento e' annualmente determinato, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
 2.  Con  decreto  del Ministero del tesoro, su proposta del Ministro
interessato,  che  ne  da' contestuale comunicazione alle Commissioni
parlamentari  competenti,  sono  trasferite  dal Fondo ed iscritte in
aumento  delle  autorizzazioni  di  cassa dei capitoli iscritti negli
stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie
a  provvedere  ad  eventuali  deficienze delle dotazioni dei capitoli
medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.
In  deroga  all'articolo  3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.
20,  i decreti sono trasmessi alla Corte dei conti al solo fine della
parificazione del rendiconto generale dello Stato. I medesimi decreti
di variazione sono trasmessi al Parlamento".
 2.  Il Fondo di cui all'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n.
468,  introdotto  dal  comma  1,  in  sede  di prima applicazione, e'
determinato in lire 5.000 miliardi per l'anno 1997.
 
          Note all'art. 8:
            -  Il  testo  dell'art.  9  della  gia'  citata  legge n.
          468/1978, e' il seguente:
            "Art. 9 (Fondo di riserva per  le  spese  impreviste).  -
          Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del tesoro e'
          istituito, nella parte corrente, un ''Fondo di riserva  per
          le   spese  impreviste'',  per  provvedere  alle  eventuali
          deficienze  delle  assegnazioni  di   bilancio,   che   non
          riguardino  le spese di cui al precedente art. 7 (punto 2),
          ed al successivo articolo 12 e che, comunque, non impegnino
          i bilanci futuri con carattere di continuita'.
            Il trasferimento di somme dal predetto fondo  e  la  loro
          corrispondente  iscrizione  ai  capitoli  di bilancio hanno
          luogo mediante decreti del Presidente della  Repubbilca  su
          proposta dei Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte
          dei  conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
          quelle di cassa dei capitoli interessati.
            Allo stato di previsione della spesa  dei  Ministero  del
          tesoro  e'  allegato  un elenco da approvarsi, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del  bilancio,  delle
          spese  per  le quali puo' esercitarsi la facolta' di cui al
          comma precedente.
            Alla legge di approvazione del rendiconto generale  dello
          Stato  e'  allegato un elenco dei decreti di cui al secondo
          comma, con le indicazioni dei motivi  per  i  quali  si  e'
          proceduto  ai  prelevamenti  dal  fondo  di cui al presente
          articolo".
            - Il testo del comma 1 dell'art. 3 della legge 14 gennaio
          1994,  n.  20  (Disposizioni  in materia di giurisdizione e
          controllo della Corte dei Conti), e' il seguente:
            "Art. 3 (Norme in materia di controllo  della  Corte  dei
          conti).  - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
          Corte  dei  conti  si  esercita esclusivamente sui seguenti
          atti non aventi forza di legge:
             a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri;
             b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti
          dei  Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante
          organiche,  il  conferimento  di  incarichi   di   funzioni
          dirigenziali  e le direttive generali per l'indirizzo e per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa;
             c)  atti  normativi  a  rilevanza   esterna,   atti   di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie;
             d)   provvedimenti  dei  comitati  interministeriali  di
          riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni ema-
          nate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
             e)  autorizzazioni  alla  sottoscrizione  dei  contratti
          collettivi,   secondo  quanto  previsto  dall'art.  51  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
             f) provvedimenti  di  disposizione  del  demanio  e  del
          patrimonio immobiliare;
             g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni
          dello  Stato,  escluse  le  aziende  autonome:  attivi,  di
          qualunque  importo;  di  appalto  d'opera,  se  di  importo
          superiore  al  valore  in  ECU  stabilito  dalla  normativa
          comunitaria   per   l'applicazione   delle   procedure   di
          aggiudicazione   dei   contratti  stessi;  altri  contratti
          passivi, se di importo superiore ad un  decimo  del  valore
          suindicato;
             h)  decreti  di  variazione del bilancio dello Stato, di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi;
             i)  atti  per  il cui corso sia stato impartito l'ordine
          scritto del Ministro;
             l) atti che il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
          richieda   di   sottoporre   temporaneamente   a  controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo".