Art. 9.
 1.  Entro  trenta  giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  e'
istituita  una  Commissione  composta da quindici senatori e quindici
deputati,  nominati  rispettivamente  dal Presidente del Senato della
Repubblica  e  dal Presidente della Camera dei deputati, nel rispetto
della  proporzione  esistente  tra  i gruppi parlamentari, sulla base
delle  designazioni  dei  gruppi  medesimi,  al fine dell'esame degli
schemi  di  decreto  trasmessi ai sensi degli articoli 5, comma 3, 6,
comma 5, e 7, comma 4.