ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLE BARBADOS SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo delle Barbados (qui di seguito denominati Parti contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi ed, in particolare, per investimenti da parte di investitori di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte contraente e, riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione in base agli Accordi internazionali, di tali investimenti, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti contraenti, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Definizioni Ai fini del presente accordo: 1. Per "investimento" si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte contraente nel territorio dell'altra, in conformita' con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima. Un cambiamento della forma nella quale i beni sono investiti non influisce sul loro carattere di investimenti ed il termine "investimenti" include tutti gli investimenti effettuati prima o dopo la data d'entrata in vigore di tale accordo. In tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica: a) diritti di proprieta' su beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto reale, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi; b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito nonche' titoli pubblici in genere; c) crediti finanziari, o qualsiasi altro diritto per impegni e prestazioni aventi valore economico, relativi ad investimenti nonche' i redditi da investimento reinvestiti; d) diritti d'autore, royalties, marchi commerciali, brevetti, de- signs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, la ditta e l'avviamento; e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' a vigenti disposizioni amministrative o ad altri regolamenti per l'esercizio di attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali. 2. Per "investitore", si intende una persona fisica o giuridica di una Parte contraente che abbia effettuato, effettui o stia effettuando investimenti nel territorio dell'altra Parte contraente. 3. Per "persona fisica", si intende, per ciascuna Parte contraente, una persona fisica che ne abbia per legge la cittadinanza. 4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte contraente, qualsiasi entita' avente sede nel territorio di una di esse e da quest'ultima riconosciuta a norma di legge, come istituti pubblici, societa' di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e, questo, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno. Il potere e qualsiasi atto legale di persone giuridiche sono regolati dalle leggi o regolamenti della parte nel cui territorio gli investimenti sono stati effettuati. 5. Per "redditi", si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o quote di profitti, interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza, servizi tecnici, capitali reinvestiti, rendite da capitale ed ogni altro incremento di reddito da investimento. 6. Per "territorio" si intendono, in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri, il mare territoriale e la zona esclusiva sulla quale le Parti contraenti esercitano la sovranita' o esercitano diritti di sovranita' o giurisdizionali secondo il diritto internazionale.