(Accordo - art. 1)
          ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
ED IL GOVERNO DELLE BARBADOS  SULLA  PROMOZIONE  E  PROTEZIONE  DEGLI
INVESTIMENTI. 
 
 Il Governo della Repubblica italiana ed il  Governo  delle  Barbados
(qui di seguito denominati Parti contraenti), 
  desiderando  creare  condizioni   favorevoli   per   una   maggiore
cooperazione economica fra  i  due  Paesi  ed,  in  particolare,  per
investimenti da parte di investitori  di  una  Parte  contraente  nel
territorio  dell'altra  Parte  contraente  e,  riconoscendo  che   la
promozione  e  la  reciproca  protezione   in   base   agli   Accordi
internazionali, di  tali  investimenti,  contribuiranno  a  stimolare
iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due
Parti contraenti, 
  hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1. 
 
                             Definizioni 
 
 Ai fini del presente accordo: 
 1. Per "investimento"  si  intende,  indipendentemente  dalla  forma
giuridica prescelta, ogni bene investito, prima o dopo  l'entrata  in
vigore del presente accordo, da persone fisiche o giuridiche  di  una
Parte contraente nel territorio dell'altra,  in  conformita'  con  le
leggi e con i regolamenti di quest'ultima. Un cambiamento della forma
nella quale i beni sono investiti non influisce sul loro carattere di
investimenti  ed  il  termine  "investimenti"   include   tutti   gli
investimenti effettuati prima o dopo la data d'entrata in  vigore  di
tale accordo. In tale contesto  di  carattere  generale,  il  termine
"investimento" indica: 
  a) diritti di proprieta' su beni mobili ed immobili,  nonche'  ogni
altro  diritto  reale,   compresi,   per   quanto   impiegabili   per
investimento, i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi; 
  b) azioni, obbligazioni, quote  di  partecipazione  ed  ogni  altro
titolo di credito nonche' titoli pubblici in genere; 
  c) crediti finanziari, o qualsiasi  altro  diritto  per  impegni  e
prestazioni aventi valore economico, relativi ad investimenti nonche'
i redditi da investimento reinvestiti; 
  d) diritti d'autore, royalties, marchi commerciali,  brevetti,  de-
signs industriali ed altri diritti  di  proprieta'  intellettuale  ed
industriale, know-how, segreti commerciali, la ditta e l'avviamento; 
  e) ogni diritto di natura  economica  conferito  per  legge  o  per
contratto,  nonche'  ogni  licenza  e   concessione   rilasciata   in
conformita'  a  vigenti  disposizioni  amministrative  o   ad   altri
regolamenti per l'esercizio di attivita' economiche, comprese  quelle
di prospezione, coltivazione, estrazione e  sfruttamento  di  risorse
naturali. 
 2. Per "investitore", si intende una persona fisica o  giuridica  di
una  Parte  contraente  che  abbia  effettuato,   effettui   o   stia
effettuando investimenti nel territorio dell'altra Parte contraente. 
 3. Per "persona fisica", si intende, per ciascuna Parte  contraente,
una persona fisica che ne abbia per legge la cittadinanza. 
 4. Per "persona giuridica" si intende, con  riferimento  a  ciascuna
Parte contraente, qualsiasi entita' avente sede nel territorio di una
di esse e  da  quest'ultima  riconosciuta  a  norma  di  legge,  come
istituti pubblici, societa' di persone  o  di  capitali,  fondazioni,
associazioni e, questo,  indipendentemente  dal  fatto  che  la  loro
responsabilita' sia limitata o meno. 
 Il potere  e  qualsiasi  atto  legale  di  persone  giuridiche  sono
regolati dalle leggi o regolamenti della parte nel cui territorio gli
investimenti sono stati effettuati. 
 5. Per "redditi", si intendono le somme ricavate o da ricavare da un
investimento,  ivi  compresi  in  particolare  profitti  o  quote  di
profitti,  interessi,  redditi  da  capitale,  dividendi,  royalties,
compensi  per  assistenza,  servizi  tecnici,  capitali  reinvestiti,
rendite  da  capitale  ed  ogni  altro  incremento  di   reddito   da
investimento. 
 6.  Per  "territorio"  si  intendono,  in  aggiunta  alle  superfici
comprese entro i confini terrestri, il mare territoriale  e  la  zona
esclusiva sulla quale le Parti contraenti esercitano la sovranita'  o
esercitano diritti di sovranita' o giurisdizionali secondo il diritto
internazionale.