(Accordo - art. 10)
                            Articolo 10. 
 
       Regolamento delle controversie tra le Parti contraenti 
 
 1.   Le   controversie   tra   le    Parti    contraenti    relative
all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo dovranno
essere,  per  quanto  possibile,  risolte  amichevolmente   per   via
diplomatica. 
 2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere risolte  nei
tre mesi successivi alla data in cui una delle  Parti  contraenti  ne
abbia fatto richiesta scritta, esse verranno, su iniziativa di una di
esse, sottoposte alla competenza di un tribunale arbitrale ad hoc  in
conformita' con le disposizioni del presente articolo. 
 3. Il tribunale arbitrale verra' costituito nel modo seguente: entro
due mesi dalla data di ricezione della richiesta di  arbitrato,  ogni
Parte  nominera'  un  membro  del  tribunale.   Questi   due   membri
sceglieranno poi, quale presidente, un cittadino di uno Stato  terzo.
Il presidente dovra' essere nominato entro tre  mesi  dalla  data  di
nomina dei due membri predetti. 
 4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del  presente  articolo,
le nomine dei due membri non siano ancora  state  effettuate,  ognuna
delle due Parti  contraenti  potra'  richiedere  la  loro  nomina  al
presidente della Corte internazionale di  giustizia.  Qualora  questi
sia cittadino di una delle Parti contraenti  o  per  qualsiasi  altro
motivo non gli fosse possibile effettuare le nomine, ne verra'  fatta
richiesta al vice presidente della  Corte.  Ove  poi  anche  il  vice
presidente  sia  cittadino  di  una  delle  Parti  contraenti  o  per
qualsiasi altro motivo non fosse a lui pure possibile  effettuare  le
nomine, procedera' alla nomina il membro della  Corte  internazionale
di giustizia piu' anziano che non sia cittadino di  una  delle  Parti
contraenti. 
 5. Il tribunale arbitrale decidera' a maggioranza dei voti e le  sue
decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti contraenti sosterra'
le  spese  per  il  proprio  arbitro  e   quelle   per   la   propria
partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il  presidente
e le rimanenti spese saranno a  carico  delle  due  Parti  in  misura
uguale. Il tribunale puo' comunque, per sua decisione, stabilire  che
una piu' alta proporzione dei costi debba  essere  a  carico  di  una
delle due Parti contraenti e  tale  decisione  sara'  vincolante  per
entrambe le Parti contraenti. 
 Il tribunale arbitrale stabilira' le proprie procedure.