Articolo 10. Regolamento delle controversie tra le Parti contraenti 1. Le controversie tra le Parti contraenti relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, risolte amichevolmente per via diplomatica. 2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere risolte nei tre mesi successivi alla data in cui una delle Parti contraenti ne abbia fatto richiesta scritta, esse verranno, su iniziativa di una di esse, sottoposte alla competenza di un tribunale arbitrale ad hoc in conformita' con le disposizioni del presente articolo. 3. Il tribunale arbitrale verra' costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte nominera' un membro del tribunale. Questi due membri sceglieranno poi, quale presidente, un cittadino di uno Stato terzo. Il presidente dovra' essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti. 4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le nomine dei due membri non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti contraenti potra' richiedere la loro nomina al presidente della Corte internazionale di giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti contraenti o per qualsiasi altro motivo non gli fosse possibile effettuare le nomine, ne verra' fatta richiesta al vice presidente della Corte. Ove poi anche il vice presidente sia cittadino di una delle Parti contraenti o per qualsiasi altro motivo non fosse a lui pure possibile effettuare le nomine, procedera' alla nomina il membro della Corte internazionale di giustizia piu' anziano che non sia cittadino di una delle Parti contraenti. 5. Il tribunale arbitrale decidera' a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti contraenti sosterra' le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale. Il tribunale puo' comunque, per sua decisione, stabilire che una piu' alta proporzione dei costi debba essere a carico di una delle due Parti contraenti e tale decisione sara' vincolante per entrambe le Parti contraenti. Il tribunale arbitrale stabilira' le proprie procedure.