(Accordo - art. 14)
                            Articolo 14. 
 
                          Durata e scadenza 
 
 1. Il presente accordo rimarra' in vigore per dieci anni  a  partire
dalla data  di  espletamento  delle  procedure  di  notifica  di  cui
all'articolo 13 e rimarra' in vigore fino  allo  scadere  dei  dodici
mesi dalla data in cui una delle Parti contraenti  abbia  notificato,
per iscritto, all'altra di volerlo terminare. 
 2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di  scadenza  di
cui al precedente comma, le disposizioni degli articoli  da  1  a  12
rimarranno in vigore per un periodo di vent'anni  dopo  la  data  del
termine  e  senza  pregiudizio  per  l'applicazione  in  seguito  dei
principi generali del diritto internazionale. 
 In fede  di  che,  i  sottoscritti,  debitamente  autoriz-"zati  dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo. 
 Fatto in due esemplari a Bridgetown il 25 ottobre  1995,  in  lingua
italiana ed in lingua inglese, ambedue  i  testi  facenti  ugualmente
fede. 
 
    

Per il Governo delle Barbados
                             Per il Governo della Repubblica italiana


    
 

              Parte di provvedimento in formato grafico