Articolo 14. Durata e scadenza 1. Il presente accordo rimarra' in vigore per dieci anni a partire dalla data di espletamento delle procedure di notifica di cui all'articolo 13 e rimarra' in vigore fino allo scadere dei dodici mesi dalla data in cui una delle Parti contraenti abbia notificato, per iscritto, all'altra di volerlo terminare. 2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al precedente comma, le disposizioni degli articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per un periodo di vent'anni dopo la data del termine e senza pregiudizio per l'applicazione in seguito dei principi generali del diritto internazionale. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autoriz-"zati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo. Fatto in due esemplari a Bridgetown il 25 ottobre 1995, in lingua italiana ed in lingua inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo delle Barbados Per il Governo della Repubblica italiana Parte di provvedimento in formato grafico