(Accordo - art. 3)
                             Articolo 3. 
 
    Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita 
 
 1. Ciascuna Parte contraente,  nel  proprio  territorio,  accordera'
agli  investimenti  ed  ai   relativi   redditi   degli   investitori
dell'altra, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai
propri cittadini o investitori di Stati terzi. 
 2. Il trattamento accordato alle attivita' direttamente connesse con
gli investimenti di investitori di  ciascuna  Parte  contraente,  non
sara' meno favorevole di quello accordato alle similari attivita'  di
investitori propri o di qualsiasi Paese terzo. 
 3. Ambedue le Parti regoleranno, in conformita' con le loro leggi  e
regolamenti, i problemi relativi all'ingresso,  residenza,  lavoro  e
spostamenti nei loro rispettivi territori, cui devono  far  fronte  i
cittadini dell'altra parte ed i membri delle loro famiglie  impegnati
in  attivita'  connesse  agli  investimenti  nello  spirito  di  tale
accordo. 
 4. Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente  articolo  non
si applicano ai vantaggi ed ai privilegi  che  una  Parte  contraente
riconosce o riconoscera' in futuro a Paesi terzi per effetto di: 
  a)  una  sua  appartenenza  ad  unioni  doganali   od   economiche,
associazioni di mercato  comune,  zone  di  libero  scambio,  accordi
regionali o sub-regionali; 
  b) accordi economici multilaterali internazionali; o 
  c) accordi  conclusi  per  evitare  la  doppia  imposizione  o  per
facilitare gli scambi transfrontalieri.