Articolo 9. Regolamento di controversie tra investitori e Parti contraenti 1. Ogni controversia insorta tra una Parte contraente ed un investitore dell'altra in relazione agli investimenti effettuati da quest'ultimo nel territorio dell'altra Parte contraente dovra', per quanto, possibile essere amichevolmente risolta. 2. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro tre mesi dalla data della presentazione per iscritto della domanda di soluzione, l'investitore in questione puo' a sua scelta rivolgersi alle competenti istanze locali per la composizione di tali controversie ovvero sottoporre le stesse alla conciliazione o arbitrato secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 36 della convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sul "Regolamento delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati" (1 convenzione). 3. Nulla di quanto sancito in questo articolo deve essere interpretato come impedimento per la Parte contraente e per l'investitore dell'altra Parte contraente a convenire di sottoporre in qualsiasi momento, di comune accordo, la controversia di cui ai paragrafi precedenti alla conciliazione o all'arbitrato rispettivamente secondo gli articoli 28 e 36 della convenzione. 4. Qualora la controversia riguardi una questione che non sia l'esproprio o la nazionalizzazione secondo l'articolo 5, la Parte contraente interessata consentira' alla sua immediata presentazione, se cosi' preferisce l'investitore, a) l'arbitrato o conciliazione secondo gli articoli 28 e 36 della convenzione ICSID; o b) un tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' alle procedure stabilite dal regolamento arbitrale dalla Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) in conformita' con la risoluzione UNGA 31/98 del 15 dicembre 1986; o c) alla conciliazione in conformita' con le procedure stabilite dalle norme UNCITRAL secondo quanto previsto dalla relativa risoluzione UNGA. 5. In relazione all'arbitrato, la Parte contraente che e' parte della controversia non sollevera' alcuna obiezione a qualsiasi livello di procedure o di applicazione di una decisione sul fatto che l'investitore, che e' l'altra Parte contraente della controversia, abbia ricevuto, a seguito di un contratto d'assicurazione, una indennita' relativa ad una parte o alla totalita' delle perdite. 6. Una persona giuridica inserita o costituita secondo la legge in vigore nel territorio di una Parte contraente nella quale, prima che insorgesse una tale controversia, la maggioranza delle quote era di proprieta' di cittadini dell'altra Parte contraente, deve essere trattata - secondo quanto previsto dall'articolo 25 (2b) della convenzione - come un cittadino dell'altra Parte contraente. 7.1. Le due Parti si asterranno dal trattare attraverso i canali diplomatici una controversia gia' sottoposta al Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative ad investimenti (il Centro) a meno che: a) il Segretario generale del Centro, o una commissione di conciliazione o un tribunale arbitrale costituito da esso, decida che la controversia non ricada nella giurisdizione del Centro; o b) l'altra Parte contraente non tenga fede e non rispetti la decisione presa dal tribunale arbitrale. Cio' non preclude scambi diplomatici informali al solo scopo di facilitare una risoluzione delle controversie. 7.2. Inoltre, entrambe le Parti contraenti devono anche astenersi dal negoziare attraverso i canali diplomatici qualsiasi questione relativa ad ogni procedura di conciliazione od arbitraggio stabilita secondo i regolamenti UNCITRAL fino a quando tali procedure siano state concluse e la Parte contraente interessata non abbia ottemperato alla decisione della commissione di conciliazione o del tribunale arbitrale.