(Accordo - art. 9)
                             Articolo 9. 
 
   Regolamento di controversie tra investitori e Parti contraenti 
 
 1.  Ogni  controversia  insorta  tra  una  Parte  contraente  ed  un
investitore dell'altra in relazione agli investimenti  effettuati  da
quest'ultimo nel territorio dell'altra Parte contraente  dovra',  per
quanto, possibile essere amichevolmente risolta. 
 2.  Qualora   tali   controversie   non   possano   essere   risolte
amichevolmente entro tre mesi  dalla  data  della  presentazione  per
iscritto della domanda di soluzione, l'investitore in questione  puo'
a sua  scelta  rivolgersi  alle  competenti  istanze  locali  per  la
composizione di tali controversie ovvero sottoporre  le  stesse  alla
conciliazione o arbitrato secondo quanto previsto dagli articoli 28 e
36 della convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sul "Regolamento
delle controversie relative agli investimenti fra Stati  e  cittadini
di altri Stati" (1 convenzione). 
 3.  Nulla  di  quanto  sancito  in  questo  articolo   deve   essere
interpretato  come  impedimento  per  la  Parte  contraente   e   per
l'investitore dell'altra Parte contraente a convenire  di  sottoporre
in qualsiasi momento, di comune accordo, la controversia  di  cui  ai
paragrafi   precedenti    alla    conciliazione    o    all'arbitrato
rispettivamente secondo gli articoli 28 e 36 della convenzione. 
 4. Qualora la  controversia  riguardi  una  questione  che  non  sia
l'esproprio o la nazionalizzazione secondo  l'articolo  5,  la  Parte
contraente interessata consentira' alla sua immediata  presentazione,
se cosi' preferisce l'investitore, 
  a) l'arbitrato o conciliazione secondo gli articoli 28 e 36 della 
convenzione ICSID; o 
  b) un tribunale arbitrale ad hoc,  in  conformita'  alle  procedure
stabilite dal regolamento arbitrale dalla Commissione  delle  Nazioni
Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) in 
conformita' con la risoluzione UNGA 31/98 del 15 dicembre 1986; o 
  c) alla conciliazione in conformita'  con  le  procedure  stabilite
dalle  norme  UNCITRAL  secondo  quanto   previsto   dalla   relativa
risoluzione UNGA. 
 5. In relazione all'arbitrato, la  Parte  contraente  che  e'  parte
della  controversia  non  sollevera'  alcuna  obiezione  a  qualsiasi
livello di procedure o di applicazione di una decisione sul fatto che
l'investitore, che e' l'altra Parte  contraente  della  controversia,
abbia ricevuto,  a  seguito  di  un  contratto  d'assicurazione,  una
indennita' relativa ad una parte o alla totalita' delle perdite. 
 6. Una persona giuridica inserita o costituita secondo la  legge  in
vigore nel territorio di una Parte contraente nella quale, prima  che
insorgesse una tale controversia, la maggioranza delle quote  era  di
proprieta' di cittadini  dell'altra  Parte  contraente,  deve  essere
trattata -  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  25  (2b)  della
convenzione - come un cittadino dell'altra Parte contraente. 
 7.1. Le due Parti si asterranno dal  trattare  attraverso  i  canali
diplomatici una controversia gia' sottoposta al Centro internazionale
per la risoluzione delle controversie relative  ad  investimenti  (il
Centro) a meno che: 
  a)  il  Segretario  generale  del  Centro,  o  una  commissione  di
conciliazione o un tribunale arbitrale costituito da esso, decida che 
la controversia non ricada nella giurisdizione del Centro; o 
  b) l'altra Parte contraente  non  tenga  fede  e  non  rispetti  la
decisione presa dal tribunale arbitrale. 
 Cio' non preclude scambi diplomatici  informali  al  solo  scopo  di
facilitare una risoluzione delle controversie. 
 7.2. Inoltre, entrambe le Parti contraenti  devono  anche  astenersi
dal negoziare attraverso i  canali  diplomatici  qualsiasi  questione
relativa ad ogni procedura di conciliazione od arbitraggio  stabilita
secondo i regolamenti UNCITRAL fino a  quando  tali  procedure  siano
state  concluse  e  la  Parte  contraente   interessata   non   abbia
ottemperato alla decisione della commissione di conciliazione  o  del
tribunale arbitrale.