ACCORDO RELATIVO ALLA SEDE TRA LA FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA La Repubblica italiana (successivamente denominata "l'Italia") da una parte la Fondazione europea per la formazione professionale (successivamente denominata "la Fondazione") dall'altra parte Considerando il regolamento del Consiglio n. 1360/90 del 7 maggio 1990 che istituisce la Fondazione, Considerando la decisione del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993 che stabilisce che la Fondazione ha sede a Torino, Considerando che l'articolo 13 del regolamento del Consiglio n. 1360/90 stabilisce che il protocollo sui privilegi e le immunita' delle Comunita' europee e' applicabile alla Fondazione, e che l'articolo 14 sulle norme per il personale e' stato modificato dal regolamento del Consiglio n. 2063/94 del 27.7.1994, che stabilisce che al personale della Fondazione si applicano i regolamenti e le regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunita' europee, ma che e' necessario prevedere altre disposizioni relative all'applicazione di taluni articoli di tale protocollo nonche' ad altri aspetti, Considerando che il sostegno del paese ospite e disciplinato dal presente Accordo e dalle intese amministrative riguardanti la messa a disposizione del complesso Villa Gualino, situato a Torino, Viale Settimio Severo, 65, concluse tra la citta' di Torino, la regione Piemonte e la Fondazione, riportate all'allegato 1, Intenzionate a prendere tutte le misure necessarie per garantire le migliori condizioni giuridiche e materiali di insediamento e di funzionamento delle strutture della Fondazione in Italia, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1: Villa Gualino Quale sede della Fondazione a Torino l'Italia tramite la citta' di Torino e la regione Piemonte mette a disposizione il complesso di Villa Gualino, conformemente alle clausole della Convenzione riportata all'allegato 1.