(Accordo - art. 1)
     ACCORDO RELATIVO ALLA SEDE TRA LA FONDAZIONE EUROPEA PER LA 
   FORMAZIONE PROFESSIONALE E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
La Repubblica italiana (successivamente denominata "l'Italia") 
da una parte 
la   Fondazione   europea    per    la    formazione    professionale
(successivamente denominata "la Fondazione") 
dall'altra parte 
Considerando il regolamento del Consiglio n.  1360/90  del  7  maggio
1990 che istituisce la Fondazione, 
Considerando la decisione del Consiglio europeo del 29  ottobre  1993
che stabilisce che la Fondazione ha sede a Torino, 
Considerando che l'articolo  13  del  regolamento  del  Consiglio  n.
1360/90 stabilisce che il protocollo sui  privilegi  e  le  immunita'
delle  Comunita'  europee  e'  applicabile  alla  Fondazione,  e  che
l'articolo 14 sulle norme per il personale e'  stato  modificato  dal
regolamento del Consiglio n. 2063/94 del  27.7.1994,  che  stabilisce
che al personale della Fondazione si applicano  i  regolamenti  e  le
regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti  delle
Comunita' europee, ma che e' necessario prevedere altre  disposizioni
relative all'applicazione  di  taluni  articoli  di  tale  protocollo
nonche' ad altri aspetti, 
Considerando che il sostegno del  paese  ospite  e  disciplinato  dal
presente Accordo e dalle intese amministrative riguardanti la messa a
disposizione del complesso Villa Gualino,  situato  a  Torino,  Viale
Settimio Severo, 65, concluse tra la citta'  di  Torino,  la  regione
Piemonte e la Fondazione, riportate all'allegato 1, 
Intenzionate a prendere tutte le misure necessarie per  garantire  le
migliori condizioni giuridiche  e  materiali  di  insediamento  e  di
funzionamento delle strutture della Fondazione in Italia, 
Hanno convenuto quanto segue: 
                      Articolo 1: Villa Gualino 
Quale sede della Fondazione a Torino l'Italia tramite  la  citta'  di
Torino e la regione Piemonte mette a  disposizione  il  complesso  di
Villa  Gualino,  conformemente  alle   clausole   della   Convenzione
riportata all'allegato 1.