Articolo 10 - Veicoli della Fondazione La Fondazione e' esente da "dazi" o da ogni altro diritto, nonche' da ogni divieto o restrizione all'importazione di veicoli destinati "alle attivita' ufficiali" della Fondazione e dei relativi pezzi di ricambio. La Fondazione e parimenti esente dalla tassa sulla circolazione dei veicoli, che verranno immatricolati in serie speciale. I carburanti e lubrificanti necessari a detti veicoli possono essere importati in esenzione dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione, entro i limiti dei contingenti stabiliti di comune accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e la Fondazione. Tre anni dopo l'importazione la Fondazione potra' disporre liberamente di tali veicoli senza divieti, restrizioni, diritti doganali o altri diritti.