(Accordo - art. 10)
               Articolo 10 - Veicoli della Fondazione 
La Fondazione e' esente da "dazi" o da ogni altro diritto, nonche' da
ogni divieto o  restrizione  all'importazione  di  veicoli  destinati
"alle attivita' ufficiali" della Fondazione e dei relativi  pezzi  di
ricambio.  La  Fondazione  e  parimenti  esente  dalla  tassa   sulla
circolazione  dei  veicoli,  che  verranno  immatricolati  in   serie
speciale. I carburanti  e  lubrificanti  necessari  a  detti  veicoli
possono essere importati in esenzione dei diritti  doganali  e  delle
imposte di fabbricazione, entro i limiti dei contingenti stabiliti di
comune accordo tra l'Amministrazione  italiana  delle  Finanze  e  la
Fondazione.  Tre  anni  dopo  l'importazione  la  Fondazione   potra'
disporre liberamente di  tali  veicoli  senza  divieti,  restrizioni,
diritti doganali o altri diritti.