(Accordo - art. 11)
              Articolo 11 - Personale della Fondazione 
1.  Il  personale  della  Fondazione  e'  composto   dalle   seguenti
categorie: 
   a) personale statuario soggetto allo statuto dei funzionari o al 
      regime applicabile agli altri agenti delle Comunita; 
      - funzionari 
      - agenti temporanei 
      - agenti locali 
      - agenti ausiliari 
   b) personale esterno 
      - esperti nazionali distaccati (END) 
      - esperti a contratto, incaricati di studi, ecc. 
   Il personale esterno con incarichi ad-hoc di natura  specialistica
   della  Fondazione  viene  considerato  "esperto  incaricato  dalla
   Fondazione". Ai  fini  del  presente  Accordo  i  consulenti  e  i
   tirocinanti  vengono   considerati   "esperti   incaricati   dalla
   Fondazione". 
2. I privilegi e  le  immunita'  concessi  dal  presente  Accordo  al
   personale  della  Fondazione  e  agli  esperti  incaricati   dalla
   Fondazione mirano unicamente a garantire  il  funzionamento  senza
   ostacoli della Fondazione, e l'indipendenza delle persone  che  ne
   fruiscono. 
3. Senza modificare le disposizioni degli articoli da  12  a  15  del
   Protocollo  sui  privilegi  e  sulle  immunita'  delle   Comunita'
   europee, si conviene specificamente che i funzionari,  gli  agenti
   temporanei e gli agenti ausiliari della Fondazione 
   (i) godono dell'immunita' di giurisdizione per gli atti da loro 
         compiuti in veste ufficiale, comprese le  loro  parole  e  i
         loro  scritti;  continueranno  a   beneficiare   di   queste
         immunita' dopo la cessazione delle loro funzioni; 
   (ii) sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed 
         emolumenti versati dalla Fondazione; non si tiene conto  dei
         redditi  esenti  per  il  calcolo  delle  imposte  su  altri
         redditi; 
   (iii) ne' essi, ne' i loro coniugi e i familiari a loro carico, 
         sono   sottoposti    alle    disposizioni    che    limitano
         l'immigrazione e  alle  formalita'  di  registrazione  degli
         stranieri; 
   (iv) godono, per quanto riguarda la disciplina dei cambi, delle 
         agevolazioni riconosciute ai funzionari di pari grado  delle
         missioni diplomatiche straniere in Italia; 
   (v) ottengono, come i loro coniugi e i familiari a loro carico, 
         la stessa assistenza al rimpatrio accordata  ai  diplomatici
         in caso di crisi internazionale; la clausola non si  applica
         ai cittadini italiani; 
   (vi) possono importare in franchigia doganale e senza divieti e 
         restrizioni - dal paese della loro  ultima  residenza  o  da
         quello  di  cui  sono   cittadini,   a   titolo   di   primo
         insediamento, per un periodo di un anno  ad  iniziare  dalla
         presa di servizio alla Fondazione, per  un  massimo  di  due
         spedizioni  -  la  propria  mobilia  e  i   propri   effetti
         personali, compreso un veicolo acquistato alle condizioni di
         mercato di tale paese, che  verra'  immatricolato  in  serie
         speciale; 
   (vii) possono esportare, nell'anno successivo alla data di 
         cessazione  delle  loro  funzioni  alla  Fondazione,   senza
         divieti e restrizioni, la propria mobilia e i propri effetti
         personali, compresi i veicoli, in loro uso e possesso. 
4. Oltre ai privilegi e alle immunita' definite ai punti  precedenti,
   il Direttore  della  Fondazione  fruisce  personalmente,  come  il
   proprio coniuge  e  i  figli  minorenni,  dei  privilegi  e  delle
   immunita', delle sanzioni e facilitazioni  accordate  dal  Governo
   italiano ai membri di pari grado del corpo diplomatico in Italia. 
5. Agli  agenti  locali   si   applicano   unicamente   i   privilegi
   dell'articolo 12 paragrafo 3 (i). 
6. Per quanto riguarda gli esperti in missione presso la  Fondazione,
   nonche' tutte le persone invitate dalla Fondazione  a  partecipare
   alle proprie attivita', le competenti autorita' italiane  assumono
   tutte  le  iniziative  necessarie  ad  agevolarne  l'ingresso  nel
   territorio italiano, il soggiorno  e  la  partenza.  Vengono  loro
   concessi  gratuitamente  e  con  la  massima  rapidita'  visti  ed
   autorizzazioni e, se necessario, l'assistenza al transito. 
7. Oltre i privilegi e alle immunita'  precedentemente  definiti,  il
   personale  che  non  e'  cittadino  italiano  ne'  permanentemente
   residente  in  Italia  al  momento  dell'entrata  in  servizio  e'
   autorizzato ad acquistare un'autovettura in franchigia di  diritti
   e imposte per il periodo della permanenza in Italia; l'autovettura
   viene immatricolata in serie speciale.