(Accordo - art. 13)
               Articolo 13 - Disposizioni particolari 
1. Ogniqualvolta un membro del personale prende servizio o termina le
   proprie funzioni, la Fondazione ne informa le autorita'  italiane.
   Almeno una volta all'anno la Fondazione  comunica  alle  autorita'
   italiane l'elenco di tutti i  membri  del  personale  e  dei  loro
   familiari conviventi. Il direttore  della  Fondazione  consegna  a
   tutti i membri del personale una speciale  carta  d'identita'  con
   fotografia, nome del titolare e sue funzioni alla Fondazione. 
2. Il Consiglio d'amministrazione della Fondazione ha il diritto e il
   dovere di privare dell'immunita' il direttore della  Fondazione  o
   un  membro  del  suo  personale  o  un  esperto  incaricato  dalla
   Fondazione, qualora ritenga che l'immunita'  possa  ostacolare  il
   corso della giustizia e  la  sua  rimozione  non  pregiudichi  gli
   interessi della Fondazione. 
3. La Fondazione si impegna a cooperare con le  competenti  autorita'
   del Governo italiano ogniqualvolta sia  necessario  per  prevenire
   abusi relativi ai privilegi, alle immunita' e  alle  facilitazioni
   previste dal presente Accodo.