(Accordo - art. 14)
            Articolo 14 - Risoluzione delle controversie 
Tutte le controversie relative all'applicazione del presente  Accordo
e della Convenzione riportata  in  allegato  saranno  oggetto  di  un
tentativo  di  soluzione  negoziale  tra  le  parti  interessate.  Le
controversie non risolte con  questa  procedura  sono  di  competenza
della Corte di giustizia delle Comunita' europee.