(Accordo - art. 2)
                   Articolo 2 - Sostegno generale 
1. L'Italia adotta tutti i  provvedimenti  necessari  ad  aiutare  la
   Fondazione  ad  insediare  e   mantenere   in   buono   stato   di
   funzionamento le proprie strutture in Italia. 
2. L'Italia riconosce e conviene che per il buon funzionamento  della
   Fondazione sono necessarie apposite misure e prestazioni,  nonche'
   impianti e servizi di sostegno.  Per  agevolare  l'applicazione  a
   livello  locale  del  presente  Accordo,  la  Fondazione  mantiene
   stretti rapporti di coordinamento con  i  rappresentanti  nominati
   dall'Italia e con le amministrazioni locali. 
3. a) Le competenti autorita' italiane e gli enti  loro  subordinati,
      si adoperano per quanto possibile a fornire alla Fondazione, su
      sua richiesta, tutti i servizi  necessari,  che  comprendono  a
      titolo non esaustivo l'elettricita', l'acqua, le fognature,  il
      gas, la posta, il telefono,  i  collegamenti  per  trasmissione
      dati, il telegrafo, i trasporti locali, le  canalizzazioni,  la
      raccolta rifiuti e la protezione anti-incendio. 
   b) Tali servizi vengono forniti a condizioni eque, di modo che la 
      Fondazione fruisca di termini simili a quelli previsti in 
      circostanze analoghe per  le  amministrazioni  pubbliche  dello
Stato italiano. 
4. L'Italia si adopera' affinche' le  competenti  autorita'  italiane
   garantiscano una protezione adeguata  alle  aree  circostanti  gli
   edifici indicati all'articolo 1, soprattutto per prevenire accessi
   non autorizzati o altre forme di disturbo.