Articolo 2 - Sostegno generale 1. L'Italia adotta tutti i provvedimenti necessari ad aiutare la Fondazione ad insediare e mantenere in buono stato di funzionamento le proprie strutture in Italia. 2. L'Italia riconosce e conviene che per il buon funzionamento della Fondazione sono necessarie apposite misure e prestazioni, nonche' impianti e servizi di sostegno. Per agevolare l'applicazione a livello locale del presente Accordo, la Fondazione mantiene stretti rapporti di coordinamento con i rappresentanti nominati dall'Italia e con le amministrazioni locali. 3. a) Le competenti autorita' italiane e gli enti loro subordinati, si adoperano per quanto possibile a fornire alla Fondazione, su sua richiesta, tutti i servizi necessari, che comprendono a titolo non esaustivo l'elettricita', l'acqua, le fognature, il gas, la posta, il telefono, i collegamenti per trasmissione dati, il telegrafo, i trasporti locali, le canalizzazioni, la raccolta rifiuti e la protezione anti-incendio. b) Tali servizi vengono forniti a condizioni eque, di modo che la Fondazione fruisca di termini simili a quelli previsti in circostanze analoghe per le amministrazioni pubbliche dello Stato italiano. 4. L'Italia si adopera' affinche' le competenti autorita' italiane garantiscano una protezione adeguata alle aree circostanti gli edifici indicati all'articolo 1, soprattutto per prevenire accessi non autorizzati o altre forme di disturbo.