(Accordo - art. 3)
                     Articolo 3 - Comunicazioni 
1. La Fondazione e' autorizzata ad impiantare ed operare sul  proprio
   sito  sistemi  di  telecomunicazione.  L'Italia  adotta  tutti   i
   provvedimenti idonei ad agevolare la  Fondazione  nell'impianto  e
   nell'utilizzazione   di   tali   sistemi   di   telecomunicazione,
   conformemente alle leggi e ai regolamenti italiani,  e  adotta  in
   particolare provvedimenti che permettano la concessione  in  tempo
   utile delle autorizzazioni necessarie ad impiantare  e  utilizzare
   antenne fisse e mobili e altri  dispositivi  di  telecomunicazione
   via satellite. 
2. Nessuna comunicazione ufficiale indirizzata alla  Fondazione  o  a
   qualsiasi  membro  del  suo   personale,   nessuna   comunicazione
   ufficiale inviata dalla Fondazione, in qualsiasi forma  e  tramite
   qualsiasi  mezzo  di  trasmissione,  puo'  essere   sottoposta   a
   restrizioni  di  qualsiasi  tipo  o  essere  violata   nella   sua
   riservatezza. La tutela riguarda in particolare le  pubblicazioni,
   i nastri magnetici, i dischi  ottici,  i  dischetti,  le  immagini
   fisse, i film e le registrazioni visive e sonore.