(Accordo - art. 4)
        Articolo 4 - Responsabilita' giuridica internazionale 
La responsabilita'  giuridica  internazionale  dell'Italia  non  puo'
essere chiamata in causa in conseguenza di attivita' della Fondazione
sul territorio italiano, di atti o omissioni della  Fondazione  o  di
suoi rappresentanti, che  agiscono  o  si  astengono  dall'agire  nei
limiti delle proprie funzioni. Se tuttavia viene chiamata in causa la
responsabilita' dell'Italia, essa ha diritto di ricorso nei confronti
della Fondazione.