(Accordo - art. 5)
        Articolo 5 - Responsabilita' per danni o pregiudizi. 
1. La Fondazione e'  responsabile  di  tutti  i  danni  o  pregiudizi
   provocati dalle proprie attivita' in Italia. Tale  responsabilita'
   e' disciplinata dal diritto italiano. 
2. La Fondazione libera l'Italia dalle responsabilita' per  richieste
   di risarcimento in caso di danno prodotti a terzi. 
3. La Fondazione stipula un'assicurazione a copertura  delle  proprie
   responsabilita' civili.