Articolo 5 - Responsabilita' per danni o pregiudizi. 1. La Fondazione e' responsabile di tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attivita' in Italia. Tale responsabilita' e' disciplinata dal diritto italiano. 2. La Fondazione libera l'Italia dalle responsabilita' per richieste di risarcimento in caso di danno prodotti a terzi. 3. La Fondazione stipula un'assicurazione a copertura delle proprie responsabilita' civili.