(Accordo - art. 6)
                 Articolo 6 - Disposizioni generali 
1. L'Italia applica  alla  Fondazione  i  privilegi  e  le  immunita'
   previsti nel Protocollo sui  privilegi  e  sulle  immunita'  delle
   Comunita' europee, sottoscritto a Bruxelles l'8 aprile 1965. 
2. Ai fini dell'applicazione del Protocollo  sui  privilegi  e  sulle
   immunita' delle Comunita' europee alle relazioni tra la Fondazione
   e l'Italia, valgono le seguenti definizioni: 
   - tutti i riferimenti alle Comunita' europee vanno letti come 
     riferimenti alla Fondazione; 
   - tutti i riferimenti ai funzionari e agli altri agenti delle 
     Comunita' europee vanno letti come riferimenti ai  funzionari  e
agli altri agenti della Fondazione; 
   - fatta eccezione per gli articoli 7, 13, 15 e 16, i riferimenti 
     al Consiglio e alla Commissione vanno letti come riferimenti  al
"Consiglio d'amministrazione" della Fondazione. 
3. I  privilegi  individuali  o  specifici  non  rientranti  in  tale
   convenzione verranno negoziati tenendo conto delle condizioni gia'
   ottenute e  in  vigore  per  altre  organizzazioni  internazionali
   insediate in Italia. Tutti gli emendamenti negoziati in  tal  modo
   costituiranno oggetto di  un  accordo  complementare  al  presente
   Accordo.