(Accordo - art. 7)
                       Articolo 7 - Immunita' 
1. La Fondazione, i suoi beni e i suoi averi,  ovunque  situati,  non
   possono essere  oggetto  di  alcun  provvedimento  di  coercizione
   amministrativa o giudiziaria, eccettuato il  caso  di  sospensione
   dell'immunita'  ai  sensi  dell'articolo  1  del  Protocollo   sui
   privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee. 
2. I  locali  e  gli  edifici  utilizzati   dalla   Fondazione   sono
   inviolabili. 
   Per "edifici, locali e terreni  utilizzati  dalla  Fondazione"  si
   intendono: 
   a) quelli indicati come tali nella convenzione allegata al 
      presente documento; le modifiche  vengono  comunicate  mediante
      scambio di lettere  tra  le  autorita'  designate  dalle  parti
      contraenti;  le  planimetrie  degli  edifici  vengono  messe  a
      disposizione in caso di necessita'; 
   b) quelli che la Fondazione si trova ad utilizzare temporaneamente 
      per proprie attivita' ufficiali; in tal caso l'applicazione del
      presente Accordo relativo alla sede vale solo  per  il  periodo
      durante il quale la Fondazione occupa detti edifici,  locali  e
      terreni. In ciascuna di tali evenienze la  Fondazione  provvede
      ad avvertire le autorita' competenti, per quanto possibile  con
      almeno una settimana di anticipo e  secondo  una  procedura  da
      concordare, indicando  l'indirizzo  esatto  del  luogo  ove  si
      svolgeranno tali attivita'. 
3. Le persone autorizzate ai sensi  delle  leggi  e  dei  regolamenti
   italiani a garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza
   non possono entrare negli edifici e nei locali della Fondazione, o
   nei  terreni  da  essa  utilizzati,   che   su   domanda   o   con
   autorizzazione  del  direttore  della  Fondazione  o  di  un   suo
   rappresentante  debitamente  autorizzato,  e  ricevono  da  questi
   l'assistenza necessaria.  Tuttavia  il  consenso  delle  autorita'
   competenti della Fondazione si ritiene dato in caso  di  calamita'
   naturali, incendio o altre circostanze  che  richiedono  l'impiego
   immediato di misure di tutela della sicurezza pubblica. 
4. Il direttore della Fondazione si impegna a fare  in  modo  che  la
   sede della Fondazione non venga utilizzata come rifugio da persone
   intenzionate a sottrarsi ad un arresto o ad altri provvedimenti di
   limitazione della liberta' personale. 
5. Il Governo  italiano  riconosce  alla  Fondazione  il  diritto  di
   convocare riunioni nella propria sede e, in  cooperazione  con  le
   autorita'  italiane  interessate  in  qualsiasi  altra   localita'
   d'Italia. 
6. Le autorita' italiane garantiscono il libero accesso agli edifici,
   ai locali e ai terreni utilizzati dalla  Fondazione  alle  persone
   indicate nel presente Accordo.