(Accordo - art. 8)
              Articolo 8 - Esenzione da tasse e imposte 
1. La Fondazione, le sue proprieta' e i suoi  beni,  entro  i  limiti
   della loro attivita' ufficiale, sono esenti da tutte  le  tasse  e
   imposte dirette dovute a Stato, regioni, province e comuni. 
2. Per gli  acquisti,  i  servizi  e  le  operazioni  concernenti  lo
   svolgimento dei suoi compiti ufficiali la Fondazione fruisce degli
   stessi   esoneri   e   concessioni   accordati   alle    pubbliche
   amministrazioni dello Stato italiano. 
3. Per quanto  attiene  all'imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA)  la
   Fondazione ne e' esente per gli acquisti di importo  rilevante  di
   beni e servizi concernenti i suoi compiti ufficiali e  l'esercizio
   delle sue funzioni. Ai fini  del  presente  Accordo  l'espressione
   "acquisti di importo rilevante" si applica all'acquisto di beni  o
   servizi di importo superiore alle  100.000  lire  italiane,  o  di
   importo superiore, che potra' essere stabilito  in  modo  generale
   dalle competenti autorita' italiane.  Detta  franchigia  non  deve
   comunque pregiudicare i principi generali stabiliti  nel  presente
   articolo. 
4. Per quanto attiene all'utilizzazione degli edifici, la  Fondazione
   e' ugualmente esente dalle imposte sul consumo  e  dalle  analoghe
   sovrattasse sul consumo di elettricita', metano e ogni altro  tipo
   di combustibile impiegato. 
5. Le esenzioni e concessioni previste dal presente articolo  non  si
   applicano alle imposte (tasse) sui servizi  di  pubblica  utilita'
   prestati alla Fondazione secondo tariffe debitamente fissate dalle
   autorita' italiane interessate,  a  condizione  che  tali  imposte
   vengano indicate singolarmente e specificamente.