(Accordo - art. 9)
              Articolo 9 - Importazioni e esportazioni 
1. La Fondazione e' esente da ogni dazio doganale, imposta, divieto o
   restrizione,  sui  beni  di  ogni  tipo  importati   o   esportati
   nell'esercizio delle proprie attivita' ufficiali. I beni importati
   verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari,  nonche'
   ai provvedimenti che ne  derivano  ai  sensi  dei  regolamenti  in
   vigore  nell'Unione;  le  autorita'  italiane  si   impegnano   ad
   effettuare i controlli con tutta la diligenza necessaria,  tenendo
   conto delle esigenze operative della Fondazione. 
2. I beni importati, esportati  o  trasferiti,  se  trasportati  come
   bagaglio a mano,  possono  essere  dichiarati  all'importazione  o
   all'esportazione, conformemente ad accordi speciali da  concludere
   tra  la  Fondazione  e  le  competenti  autorita'  italiane,   che
   comporteranno piu' specificamente l'impiego delle etichette e  dei
   formulari normalmente utilizzati per il bagaglio diplomatico. 
3. I prodotti e i materiali importati o esportati dalla Fondazione, o
   a suo nome, o per suo conto, e necessari alle strutture e  al  suo
   funzionamento, in Italia sono esenti da "dazi"  e  da  ogni  altro
   diritto di importazione o esportazione, nonche' da ogni divieto  o
   restrizione  all'importazione  e  all'esportazione.  I  beni  e  i
   materiali importati verranno sottoposti ai  controlli  sanitari  e
   fitosanitari, nonche' ai provvedimenti che ne  derivano  ai  sensi
   dei regolamenti in vigore nell'unione; le  autorita'  italiane  si
   impegnano  ad  effettuare  i  controlli  con  tutta  la  diligenza
   necessaria,  tenendo  conto   delle   esigenze   operative   della
   Fondazione. 
4. I beni  importati  in  esenzione  delle  imposte  e  dei  diritti,
   conformemente alle clausole  del  presente  accordo,  non  possono
   essere ceduti a  terzi  a  titolo  oneroso  o  gratuito  senza  il
   preventivo accordo dalle autorita' italiane, e senza il  pagamento
   delle  relative  imposte,  diritti  e  contributi.  Qualora  dette
   imposte, diritti e contributi  vengano  fissati  in  funzione  del
   valore dei beni, essi vengono calcolati su tale valore al  momento
   della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a  tale
   data.