(Protocollo - Convenzione)
                            REP. N. 4345 
                          REGIONE PIEMONTE 
CONVENZIONE TRA REGIONE  PIEMONTE,  CITTA'  DI  TORINO  E  FONDAZIONE
EUROPEA  PER  LA  FORMAZIONE  PER  LA  MESSA  A  DISPOSIZIONE   DELLA
FONDAZIONE  DI  PARTE  DEL  COMPENDIO  IMMOBILIARE  DENOMINATO  VILLA
GUALINO SITO IN TORINO, VIALE SETTIMIO SEVERO, 65. 
PREMESSO CHE: 
- la Comunita' Europea, con il regolamento n. 1360/90,  ha  istituito
la Fondazione Europea per la Formazione e in data 28.10.93 i capi  di
Stato e di Governo dei Paesi  membri  dell'Unione  Europea  ne  hanno
deciso la localizzazione a Torino; 
- il Governo Italiano, per il tramite della Regione Piemonte e  della
Citta'  di  Torino,  ha  proposto  alla  Fondazione  Europea  per  la
Formazione, d'ora in avanti nel presente atto denominata  Fondazione,
di stabilire la sede di quest'ultima presso il compendio  immobiliare
denominato Villa Gualino sito in Torino, Viale Settimio  Severo,  65,
di proprieta' della Regione Piemonte; 
-  la  Fondazione  ha  accolto  questa  proposta,  individuando   nel
compendio immobiliare di Villa Gualino il luogo idoneo dove stabilire
la sede della propria attivita'; 
- la Regione Piemonte ha dato in concessione il compendio immobiliare
di Villa Gualino, con  atto  rep.  n.  206  registrato  a  Torino  il
29.10.1990, alle Societa' "Consorzio Villa Gualino s.r.l.,  d'ora  in
avanti nel presente atto denominata Consorzio,  di  natura  giuridica
privata,  a  responsabilita'   limitata,   che   persegue   finalita'
d'interesse pubblico, costituita da FINPIEMONTE (societa' finanziaria
per azioni, la cui maggioranza di capitale  e'  di  proprieta'  della
Regione Piemonte), con una quota del 66%, dalla Camera  di  Commercio
di Torino (ente periferico del Ministero per l'Industria, Commercio e
Artigianato), con una quota del 30% e da SOPRIN (societa' per  azioni
controllata da FINPIEMONTE), con una quota del 4%; 
- la Regione Piemonte, con l'atto  di  concessione,  ha  affidato  al
Consorzio la  realizzazione  dei  lavori  di  ristrutturazione  e  la
gestione dei servizi,  riservandosi  comunque  la  definizione  della
destinazione degli spazi e  delle  relative  modalita'  di  utilizzo,
normandole con convenzione  rep.  n.  1167  registrata  a  Torino  il
20.12.1991; 
- tra la Regione Piemonte e la Citta' di Torino e' stato stipulato un
protocollo d'intesa, sottoscritto  per  accettazione  dal  Consorzio,
allegato col n. 1  al  presente  atto,  che  definisce  le  forme  di
collaborazione per la realizzazione e Villa Gualino dell'insediamento
della Fondazione. 
TRA: la Regione Piemonte  (C.F.  n.  80087670016)  rappresentata  dal
Presidente della Giunta Regionale dott. Gian  Paolo  Brizio,  nato  a
Cirie' (TO) l'08.07.1929, domiciliato per la carica in Torino - P.zza
Castello n. 165, autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale 
n. 144 - 39291 del 17.10.1994 
E: la Citta'  di  Torino  (C.F.  n.  00514490010)  rappresentata  dal
Sindaco della Citta' di Torino, Prof. Valentino  Castellani,  nato  a
Varmo (UD) il 19.3.1940, domiciliato per la carica in Torino -  P.zza
Palazzo di Citta' n. 1, autorizzato con C.C. n. 94 - 7858/15 del 
07.11.1994 
E:  la  Fondazione  Europea  per  la  Formazione,  rappresentata  dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione della  Fondazione,  dott.
Thomas O'Dwyer, nato a Tipperary (Irlanda) il 13.4.1937,  domiciliato
per la carica a Bruxelles (Belgio) -  Rue  de  la  Loi  200,  B-1049,
autorizzato con decisione del Consiglio di Direzione della Fondazione 
in data 20/9/1994 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
ART. 1 - La Regione Piemonte,  d'intesa  con  la  Citta'  di  Torino,
assegna alla Fondazione, mettendole a disposizione in uso  esclusivo,
le porzioni del compendio immobiliare di Villa Gualino delimitate con
linea continua negli allegati n. 2 e n. 3, che fanno parte integrante
della presente convenzione nonche' n. 40 posti auto. 
ART. 2 - La consegna del fabbricato, di cui all'art. 1,  avviene  con
le seguenti scadenze: 
- Settore B entro il 31.12.1994 
- Settore C entro il 30.04.1995 
- Settore D entro il 30.06.1997 
La consegna dei settori B, C e D indicati negli allegati n. 4 e n. 5,
che formano parte integrante della presente convenzione, avviene  con
gli edifici gia' ristrutturati ed  immediatamente  utilizzabili,  ivi
compresa l'installazione degli impianti. 
Per i settori B e C la ristrutturazione sara' realizzata, sulla  base
delle relazioni tecniche di cui agli allegati n. 6 e n. 7  e  per  il
settore D con le modalita' indicate al successivo art. 5. 
Sara'  cura  della   Fondazione   provvedere,   a   proprio   carico,
all'installazione del cablaggio informatico e dei servizi  telefonici
nonche' agli arredi. 
ART. 3 - La consegna dei settori, di cui all'art. 2, avviene mediante
redazione di idonei verbali controfirmati da Consorzio e  Fondazione;
copia dei verbali  e'  trasmessa  alle  Amministrazioni  Regionale  e
Comunale. 
ART.  4  -  Al  fine  di  rispondere  tempestivamente  alle  esigenze
funzionali della  Fondazione,  anche  preliminarmente  alla  consegna
formale dei beni ristrutturati, il Consorzio  mette  a  disposizione,
con consegna provvisoria, anticipatamente rispetto alle  scadenze  di
consegna previste all'art. 2 della presente convenzione, le  seguenti
porzioni immobiliari: 
- settore c1 entro il 31.12.1994; 
- eptagono nord del settore D (piano terreno  e  1  piano)  entro  il
30.4.1996. 
ART. 5 - L'approvazione del progetto definitivo relativo  al  settore
D, da parte della  Fondazione,  dovra'  essere  effettuato  entro  il
30.11.1994. 
ART. 6 - Al fine di accertare che l'esecuzione dei lavori sia attuata
in modo coerente con i progetti concordati, la Fondazione puo',  pre-
via richiesta, compiere ispezioni. In ogni caso la  Regione  Piemonte
ed  il  Consorzio,  su  richiesta,  mettono  a   disposizione   della
Fondazione i documenti progettuali, gli atti relativi agli appalti ed
all'esecuzione dei lavori, i documenti amministrativi e contabili  di
collaudo e di fine  lavori,  fornendo  tutte  le  informazioni  e  le
precisazioni che la Fondazione ritenga  di  acquisire  in  merito  ai
lavori stessi. 
ART. 7 - Sono sotto la responsabilita' e a  carico  della  Fondazione
tutte  le  spese  di  gestione  e  di  utilizzazione  delle  porzioni
immobiliari assegnate in  uso  esclusivo,  di  cui  all'art.  1,  ivi
comprese le spese necessarie alla buona conservazione degli  spazi  e
degli impianti interni. Sono inoltre a  carico  della  Fondazione  le
spese di manutenzione ordinaria dell'esterno  dell'edificio,  purche'
queste ultime non superino l'importo annuo di 50.000 ECU. 
ART. 8 -  La  Regione  Piemonte  ed  il  Consorzio  si  impegnano  ad
elaborare, d'intesa con la Fondazione, idonee  soluzioni  per  quanto
attiene all'uso  delle  aree  comuni  del  complesso,  relative  alla
viabilita' interna, al parco e al giardino nonche' ai  parcheggi  non
assegnati in uso esclusivo alla Fondazione. 
L'utilizzo di tali aree e' gratuito. 
ART. 9 - La Fondazione e' tenuta a stipulare  un  contratto  autonomo
per  quanto  attiene  alla  propria  utenza   telefonica   (fonia   e
trascrizione dati). 
Per i servizi  erogati  centralmente  dal  Consorzio,  quali  energia
termica,  energia  elettrica,  raccolta  rifiuti,  acqua,  vigilanza,
manutenzione impianti, assicurazioni antincendio e danni all'immobile
e responsabilita' civile derivante dell'immobile, manutenzione  della
viabilita'  interna,  dei  parcheggi  e  delle  aree  esterne,  oneri
fiscali, amministrazione ed organizzazione  generale,  la  Fondazione
rimborsa al Consorzio la quota parte a  proprio  carico,  cosi'  come
descritto e definito nell'allegato n. 8. 
Per il calcolo dell'utilizzo reale di energia elettrica e di  energia
termica  relativo  alle  parti   a   destinazione   esclusiva   della
Fondazione, ci si avvarra' di strumenti misuratori. In ogni  caso  la
Fondazione e' liberata da ogni  responsabilita'  ed  onere  circa  la
manutenzione  straordinaria  degli  impianti  relativi   ai   servizi
centralizzati di cui al presente articolo. 
Qualora per ragioni tecniche, per evoluzione  delle  tecnologie,  per
variazione delle esigenze funzionali delle parti ovvero per  obblighi
derivanti da nuove normative, si  rendesse  necessario  provvedere  a
modifiche straordinarie o a sostituzione  degli  impianti,  le  parti
concordemente definiranno le soluzioni da adottare e la  ripartizione
degli oneri relativi. 
ART. 10 - La Fondazione  si  avvale  gratuitamente,  fatto  salvo  il
concorso nelle spese gestionali relative, di cui all'allegato  n.  8,
della sala congressi  e  delle  salette  riunioni  comuni  all'intero
complesso. 
Le modalita' di prenotazione di tali spazi saranno definite  d'intesa
con il Consorzio; in ogni Caso la Fondazione si impegna  a  garantire
un congruo anticipo nella prenotazione ed il  Consorzio  a  riservare
particolare attenzione  nell'accoglimento  delle  richieste,  in  uno
spirito di reciproca comprensione delle diverse esigenze. 
ART. 11 - I servizi centralizzati  del  compendio  di  Villa  Gualino
(ristorante, self-service, cafeteria, foresteria) sono a disposizione
della Fondazione, qualora la  stessa  ritenga  di  proprio  interesse
avvalersene. 
Le modalita' e gli oneri derivanti  dall'uso  di  tali  servizi  sono
definiti dai tariffari generali, approvati annualmente dalla  Regione
Piemonte con propria deliberazione, o, con reciproco vantaggio per la
Fondazione  ed  il  Consorzio,  mediante   contratti   specifici   da
stipularsi  direttamente  con  il  Consorzio  stesso,  d'intesa   con
l'Amministrazione Regionale. 
ART. 12  -  Entro  90  giorni  dalla  sottoscrizione  della  presente
convenzione e Comunque non oltre il 31.12.1994, la Fondazione  ed  il
Consorzio stipulano un contratto con scadenza al 26.10.2003,  per  la
definizione dei rispettivi obblighi e l'assunzione  delle  rispettive
responsabilita'  ed  oneri  nonche'  per  la  regolamentazione  delle
modalita' di insediamento e di presenza  della  Fondazione  in  Villa
Gualino, con particolare riferimento a quanto previsto ai  precedenti
artt. 8, 9, 10 e 11 e sulla base dell'allegato n. 8. 
Per il periodo successivo il contratto sara' rinnovato con  modalita'
da ridefinirsi. 
ART. 13 - La Fondazione versa,  annualmente,  al  Consorzio,  per  la
messa a disposizione delle  porzioni  del  compendio  immobiliare  di
Villa  Gualino,  di  cui  all'art.  1  della  presente   convenzione,
l'importo simbolico di 1 ECU. 
ART. 14 - Al fine di  favorire  un  raccordo  tra  le  istanze  e  le
esigenze dei soggetti sottoscrittori del presente atto anche all'uopo
di esercitare la vigilanza sull'esecuzione di  quanto  normato  dalla
presente convenzione e di vagliare eventuali problemi  che  dovessero
insorgere, si svolgeranno incontri periodici,  su  richiesta  di  una
delle parti, con la partecipazione  di  funzionari  competenti  degli
enti firmatari, al fine di ricercare soluzioni  che  garantiscano  le
rispettive esigenze operative. 
ART. 15 - L'assegnazione del fabbricato, di cui agli artt. 1 e 2,  ha
la durata di anni 30, a decorrere dalla data di consegna del  settore
D. 
Alla data di scadenza l'immobile deve essere restituito alla  Regione
Piemonte nelle condizioni in cui e' stato consegnato, fatta salva  la
naturale usura del tempo. 
Eventuali migliorie apportate dalla Fondazione sono  acquisite  dalla
Regione Piemonte, al momento della restituzione. 
Alla scadenza, previo preavviso di almeno un anno, le  parti  possono
concordare di rinnovare la collaborazione  mediante  stipulazione  di
una nuova convenzione con clausole e modalita' da definirsi. 
ART. 16 -  La  Fondazione  dispone  dell'immobile  per  le  finalita'
previste dal Regolamento CEE citato in premessa. 
Eventuali necessita' od esigenze, che dovessero emergere nel  periodo
di  durata  del  contratto,  diverse   rispetto   alla   destinazione
concordata, saranno oggetto di nuovi e specifici accordi integrativi. 
ART. 17 - La  Fondazione  non  puo'  arrecare  alcuna  innovazione  o
trasformazione   dell'immobile   assegnato,   senza   la   preventiva
autorizzazione della Regione Piemonte, che si riserva  di  accertarne
la congruita' e l'opportunita', ai fini  delle  normative  vigenti  e
della tutela del proprio interesse patrimoniale. 
ART. 18 - La Fondazione esonera espressamente la Regione Piemonte  ed
il Consorzio da ogni responsabilita' per danni  diretti  o  indiretti
alle persone ed alle cose che possano derivare dall'uso dell'immobile
per l'esercizio della propria attivita', relativamente alle  porzioni
assegnate in uso esclusivo, di cui all'art. 1. 
ART. 19  -  La  Fondazione  si  impegna  a  versare  direttamente  al
Consorzio l'importo di 5.000.000 di ECU,  quale  contributo  parziale
agli  oneri  derivanti  dal  recupero  dei   fabbricati   ancora   da
ristrutturare ed alla sistemazione definitiva dell'intero complesso. 
Tale importo e' liquidato con le seguenti modalita': 
- 2.000.000 di ECU entro il  31.12.1994,  ad  avvenuta  consegna  del
settore B e ad avvenuta messa a disposizione del settore c1; 
- 1.000.000 di ECU nel corso  del  1995,  ad  avvenuta  consegna  del
settore C e ad avvenuto formale inizio dei lavori del settore D; 
- 1.000.000 di ECU nel corso del 1996,  ad  avvenuta  esecuzione  del
rustico relativo al settore D e  ad  avvenuta  messa  a  disposizione
dell'eptagono nord dello stesso settore; 
- 1.000.000 di ECU nel corso  del  1997,  ad  avvenuta  consegna  del
settore D. 
ART. 20 - Qualora non fossero rispettate le scadenze di  consegna  di
cui all'art. 2 della presente convenzione la  Fondazione  applichera'
una penale di 10.000 ECU per ogni mese di ritardo, per  ognuna  delle
scadenze, defalcando l'importo corrispondente dai versamenti previsti
all'art. 19 del presente atto. 
ART. 21 - Il mancato rispetto dei termini, di cui  all'art.  5  della
presente convenzione, relativi alle indicazioni e  alle  approvazioni
da parte della  Fondazione,  comportera',  da  parte  del  Consorzio,
conseguenti proroghe nelle scadenze di consegna, di cui all'art. 2. 
ART. 22 - A partire dall'1.1.1998 la  Fondazione  ha  il  diritto  di
decidere di lasciare i locali di Villa Gualino. 
In questo caso la Fondazione e' tenuta a comunicare formalmente  alla
Regione Piemonte tale decisione. 
L'abbandono di Villa Gualino dovra' concretarsi non prima di 12  mesi
dalla data di notifica alla Regione Piemonte della decisione. 
In tale caso la Fondazione, fatta salva la rinuncia ad  ogni  pretesa
di restituzione del contributo erogato al Consorzio di  cui  all'art.
19, non avra' nessun obbligo ne'  verso  la  Regione  Piemonte  e  la
Citta' di Torino ne' verso il Consorzio. 
Nel caso in cui l'abbandono di Villa Gualino dipenda da  inadempienze
gravi attribuibili a  responsabilita'  e  colpa  dell'Amministrazione
regionale o del Consorzio, la Fondazione non e' tenuta  a  rispettare
il preavviso di cui  al  3  comma  del  presente  articolo  e  potra'
richiedere il risarcimento del danno. 
ART. 23 - Per quanto non previsto nel  presente  atto,  le  parti  si
riportano alle disposizioni del Codice Civile italiano. 
ART. 24 - In caso di controversia nell'interpretazione della presente
Convenzione, sara' attivato un tentativo  di  composizione  negoziale
fra le parti interessate. Ove  questa  procedura  non  risolvesse  le
controversie, queste verranno deferite alla Corte di Giustizia  delle
Comunita' Europee. 
ART. 25 - La  Societa'  "Consorzio  Villa  Gualino  s.c.  a  r.l."  ,
rappresentata dalla  Dr.ssa  Aurelia  Castagnone  Vaccarino,  nata  a
Bolzano il 2.4.1926, nella sua qualita'  di  Presidente,  domiciliata
per la carica in Torino, Villa Gualino, Viale  Settimio  Severo,  65,
autorizzata con deliberazione del Consiglio  di  Amministrazione  del
27.10.1994 sottoscrive  per  accettazione  delle  condizioni  di  sua
pertinenza la presente convenzione. 
ART. 26 - Il presente atto e' redatto in lingua italiana in sei copie
originali da consegnare alla Fondazione, al  Ministero  degli  Affari
Esteri italiano, alla Regione Piemonte, alla  Citta'  di  Torino,  al
Consorzio ed alla Corte di Giustizia delle Comunita' Europee. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Torino, li' 28 NOV. 1994 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE 
                   Il Presidente del Consiglio d'amministrazione 
                   Fondazione Europea per la Formazione 
                                T. O'Dwyer 
CONSORZIO VILLA GUALINO 
Societa' Consorzio a.r.l. 
                           Con la riserva che la Regione 
                           Piemonte riconosca il carattere 
                           di imperiosa urgenza delle opere 
                           da eseguire 

              Parte di provvedimento in formato grafico