REP. N. 4345 REGIONE PIEMONTE CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE, CITTA' DI TORINO E FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA FONDAZIONE DI PARTE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO VILLA GUALINO SITO IN TORINO, VIALE SETTIMIO SEVERO, 65. PREMESSO CHE: - la Comunita' Europea, con il regolamento n. 1360/90, ha istituito la Fondazione Europea per la Formazione e in data 28.10.93 i capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dell'Unione Europea ne hanno deciso la localizzazione a Torino; - il Governo Italiano, per il tramite della Regione Piemonte e della Citta' di Torino, ha proposto alla Fondazione Europea per la Formazione, d'ora in avanti nel presente atto denominata Fondazione, di stabilire la sede di quest'ultima presso il compendio immobiliare denominato Villa Gualino sito in Torino, Viale Settimio Severo, 65, di proprieta' della Regione Piemonte; - la Fondazione ha accolto questa proposta, individuando nel compendio immobiliare di Villa Gualino il luogo idoneo dove stabilire la sede della propria attivita'; - la Regione Piemonte ha dato in concessione il compendio immobiliare di Villa Gualino, con atto rep. n. 206 registrato a Torino il 29.10.1990, alle Societa' "Consorzio Villa Gualino s.r.l., d'ora in avanti nel presente atto denominata Consorzio, di natura giuridica privata, a responsabilita' limitata, che persegue finalita' d'interesse pubblico, costituita da FINPIEMONTE (societa' finanziaria per azioni, la cui maggioranza di capitale e' di proprieta' della Regione Piemonte), con una quota del 66%, dalla Camera di Commercio di Torino (ente periferico del Ministero per l'Industria, Commercio e Artigianato), con una quota del 30% e da SOPRIN (societa' per azioni controllata da FINPIEMONTE), con una quota del 4%; - la Regione Piemonte, con l'atto di concessione, ha affidato al Consorzio la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la gestione dei servizi, riservandosi comunque la definizione della destinazione degli spazi e delle relative modalita' di utilizzo, normandole con convenzione rep. n. 1167 registrata a Torino il 20.12.1991; - tra la Regione Piemonte e la Citta' di Torino e' stato stipulato un protocollo d'intesa, sottoscritto per accettazione dal Consorzio, allegato col n. 1 al presente atto, che definisce le forme di collaborazione per la realizzazione e Villa Gualino dell'insediamento della Fondazione. TRA: la Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016) rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale dott. Gian Paolo Brizio, nato a Cirie' (TO) l'08.07.1929, domiciliato per la carica in Torino - P.zza Castello n. 165, autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. 144 - 39291 del 17.10.1994 E: la Citta' di Torino (C.F. n. 00514490010) rappresentata dal Sindaco della Citta' di Torino, Prof. Valentino Castellani, nato a Varmo (UD) il 19.3.1940, domiciliato per la carica in Torino - P.zza Palazzo di Citta' n. 1, autorizzato con C.C. n. 94 - 7858/15 del 07.11.1994 E: la Fondazione Europea per la Formazione, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, dott. Thomas O'Dwyer, nato a Tipperary (Irlanda) il 13.4.1937, domiciliato per la carica a Bruxelles (Belgio) - Rue de la Loi 200, B-1049, autorizzato con decisione del Consiglio di Direzione della Fondazione in data 20/9/1994 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 - La Regione Piemonte, d'intesa con la Citta' di Torino, assegna alla Fondazione, mettendole a disposizione in uso esclusivo, le porzioni del compendio immobiliare di Villa Gualino delimitate con linea continua negli allegati n. 2 e n. 3, che fanno parte integrante della presente convenzione nonche' n. 40 posti auto. ART. 2 - La consegna del fabbricato, di cui all'art. 1, avviene con le seguenti scadenze: - Settore B entro il 31.12.1994 - Settore C entro il 30.04.1995 - Settore D entro il 30.06.1997 La consegna dei settori B, C e D indicati negli allegati n. 4 e n. 5, che formano parte integrante della presente convenzione, avviene con gli edifici gia' ristrutturati ed immediatamente utilizzabili, ivi compresa l'installazione degli impianti. Per i settori B e C la ristrutturazione sara' realizzata, sulla base delle relazioni tecniche di cui agli allegati n. 6 e n. 7 e per il settore D con le modalita' indicate al successivo art. 5. Sara' cura della Fondazione provvedere, a proprio carico, all'installazione del cablaggio informatico e dei servizi telefonici nonche' agli arredi. ART. 3 - La consegna dei settori, di cui all'art. 2, avviene mediante redazione di idonei verbali controfirmati da Consorzio e Fondazione; copia dei verbali e' trasmessa alle Amministrazioni Regionale e Comunale. ART. 4 - Al fine di rispondere tempestivamente alle esigenze funzionali della Fondazione, anche preliminarmente alla consegna formale dei beni ristrutturati, il Consorzio mette a disposizione, con consegna provvisoria, anticipatamente rispetto alle scadenze di consegna previste all'art. 2 della presente convenzione, le seguenti porzioni immobiliari: - settore c1 entro il 31.12.1994; - eptagono nord del settore D (piano terreno e 1 piano) entro il 30.4.1996. ART. 5 - L'approvazione del progetto definitivo relativo al settore D, da parte della Fondazione, dovra' essere effettuato entro il 30.11.1994. ART. 6 - Al fine di accertare che l'esecuzione dei lavori sia attuata in modo coerente con i progetti concordati, la Fondazione puo', pre- via richiesta, compiere ispezioni. In ogni caso la Regione Piemonte ed il Consorzio, su richiesta, mettono a disposizione della Fondazione i documenti progettuali, gli atti relativi agli appalti ed all'esecuzione dei lavori, i documenti amministrativi e contabili di collaudo e di fine lavori, fornendo tutte le informazioni e le precisazioni che la Fondazione ritenga di acquisire in merito ai lavori stessi. ART. 7 - Sono sotto la responsabilita' e a carico della Fondazione tutte le spese di gestione e di utilizzazione delle porzioni immobiliari assegnate in uso esclusivo, di cui all'art. 1, ivi comprese le spese necessarie alla buona conservazione degli spazi e degli impianti interni. Sono inoltre a carico della Fondazione le spese di manutenzione ordinaria dell'esterno dell'edificio, purche' queste ultime non superino l'importo annuo di 50.000 ECU. ART. 8 - La Regione Piemonte ed il Consorzio si impegnano ad elaborare, d'intesa con la Fondazione, idonee soluzioni per quanto attiene all'uso delle aree comuni del complesso, relative alla viabilita' interna, al parco e al giardino nonche' ai parcheggi non assegnati in uso esclusivo alla Fondazione. L'utilizzo di tali aree e' gratuito. ART. 9 - La Fondazione e' tenuta a stipulare un contratto autonomo per quanto attiene alla propria utenza telefonica (fonia e trascrizione dati). Per i servizi erogati centralmente dal Consorzio, quali energia termica, energia elettrica, raccolta rifiuti, acqua, vigilanza, manutenzione impianti, assicurazioni antincendio e danni all'immobile e responsabilita' civile derivante dell'immobile, manutenzione della viabilita' interna, dei parcheggi e delle aree esterne, oneri fiscali, amministrazione ed organizzazione generale, la Fondazione rimborsa al Consorzio la quota parte a proprio carico, cosi' come descritto e definito nell'allegato n. 8. Per il calcolo dell'utilizzo reale di energia elettrica e di energia termica relativo alle parti a destinazione esclusiva della Fondazione, ci si avvarra' di strumenti misuratori. In ogni caso la Fondazione e' liberata da ogni responsabilita' ed onere circa la manutenzione straordinaria degli impianti relativi ai servizi centralizzati di cui al presente articolo. Qualora per ragioni tecniche, per evoluzione delle tecnologie, per variazione delle esigenze funzionali delle parti ovvero per obblighi derivanti da nuove normative, si rendesse necessario provvedere a modifiche straordinarie o a sostituzione degli impianti, le parti concordemente definiranno le soluzioni da adottare e la ripartizione degli oneri relativi. ART. 10 - La Fondazione si avvale gratuitamente, fatto salvo il concorso nelle spese gestionali relative, di cui all'allegato n. 8, della sala congressi e delle salette riunioni comuni all'intero complesso. Le modalita' di prenotazione di tali spazi saranno definite d'intesa con il Consorzio; in ogni Caso la Fondazione si impegna a garantire un congruo anticipo nella prenotazione ed il Consorzio a riservare particolare attenzione nell'accoglimento delle richieste, in uno spirito di reciproca comprensione delle diverse esigenze. ART. 11 - I servizi centralizzati del compendio di Villa Gualino (ristorante, self-service, cafeteria, foresteria) sono a disposizione della Fondazione, qualora la stessa ritenga di proprio interesse avvalersene. Le modalita' e gli oneri derivanti dall'uso di tali servizi sono definiti dai tariffari generali, approvati annualmente dalla Regione Piemonte con propria deliberazione, o, con reciproco vantaggio per la Fondazione ed il Consorzio, mediante contratti specifici da stipularsi direttamente con il Consorzio stesso, d'intesa con l'Amministrazione Regionale. ART. 12 - Entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e Comunque non oltre il 31.12.1994, la Fondazione ed il Consorzio stipulano un contratto con scadenza al 26.10.2003, per la definizione dei rispettivi obblighi e l'assunzione delle rispettive responsabilita' ed oneri nonche' per la regolamentazione delle modalita' di insediamento e di presenza della Fondazione in Villa Gualino, con particolare riferimento a quanto previsto ai precedenti artt. 8, 9, 10 e 11 e sulla base dell'allegato n. 8. Per il periodo successivo il contratto sara' rinnovato con modalita' da ridefinirsi. ART. 13 - La Fondazione versa, annualmente, al Consorzio, per la messa a disposizione delle porzioni del compendio immobiliare di Villa Gualino, di cui all'art. 1 della presente convenzione, l'importo simbolico di 1 ECU. ART. 14 - Al fine di favorire un raccordo tra le istanze e le esigenze dei soggetti sottoscrittori del presente atto anche all'uopo di esercitare la vigilanza sull'esecuzione di quanto normato dalla presente convenzione e di vagliare eventuali problemi che dovessero insorgere, si svolgeranno incontri periodici, su richiesta di una delle parti, con la partecipazione di funzionari competenti degli enti firmatari, al fine di ricercare soluzioni che garantiscano le rispettive esigenze operative. ART. 15 - L'assegnazione del fabbricato, di cui agli artt. 1 e 2, ha la durata di anni 30, a decorrere dalla data di consegna del settore D. Alla data di scadenza l'immobile deve essere restituito alla Regione Piemonte nelle condizioni in cui e' stato consegnato, fatta salva la naturale usura del tempo. Eventuali migliorie apportate dalla Fondazione sono acquisite dalla Regione Piemonte, al momento della restituzione. Alla scadenza, previo preavviso di almeno un anno, le parti possono concordare di rinnovare la collaborazione mediante stipulazione di una nuova convenzione con clausole e modalita' da definirsi. ART. 16 - La Fondazione dispone dell'immobile per le finalita' previste dal Regolamento CEE citato in premessa. Eventuali necessita' od esigenze, che dovessero emergere nel periodo di durata del contratto, diverse rispetto alla destinazione concordata, saranno oggetto di nuovi e specifici accordi integrativi. ART. 17 - La Fondazione non puo' arrecare alcuna innovazione o trasformazione dell'immobile assegnato, senza la preventiva autorizzazione della Regione Piemonte, che si riserva di accertarne la congruita' e l'opportunita', ai fini delle normative vigenti e della tutela del proprio interesse patrimoniale. ART. 18 - La Fondazione esonera espressamente la Regione Piemonte ed il Consorzio da ogni responsabilita' per danni diretti o indiretti alle persone ed alle cose che possano derivare dall'uso dell'immobile per l'esercizio della propria attivita', relativamente alle porzioni assegnate in uso esclusivo, di cui all'art. 1. ART. 19 - La Fondazione si impegna a versare direttamente al Consorzio l'importo di 5.000.000 di ECU, quale contributo parziale agli oneri derivanti dal recupero dei fabbricati ancora da ristrutturare ed alla sistemazione definitiva dell'intero complesso. Tale importo e' liquidato con le seguenti modalita': - 2.000.000 di ECU entro il 31.12.1994, ad avvenuta consegna del settore B e ad avvenuta messa a disposizione del settore c1; - 1.000.000 di ECU nel corso del 1995, ad avvenuta consegna del settore C e ad avvenuto formale inizio dei lavori del settore D; - 1.000.000 di ECU nel corso del 1996, ad avvenuta esecuzione del rustico relativo al settore D e ad avvenuta messa a disposizione dell'eptagono nord dello stesso settore; - 1.000.000 di ECU nel corso del 1997, ad avvenuta consegna del settore D. ART. 20 - Qualora non fossero rispettate le scadenze di consegna di cui all'art. 2 della presente convenzione la Fondazione applichera' una penale di 10.000 ECU per ogni mese di ritardo, per ognuna delle scadenze, defalcando l'importo corrispondente dai versamenti previsti all'art. 19 del presente atto. ART. 21 - Il mancato rispetto dei termini, di cui all'art. 5 della presente convenzione, relativi alle indicazioni e alle approvazioni da parte della Fondazione, comportera', da parte del Consorzio, conseguenti proroghe nelle scadenze di consegna, di cui all'art. 2. ART. 22 - A partire dall'1.1.1998 la Fondazione ha il diritto di decidere di lasciare i locali di Villa Gualino. In questo caso la Fondazione e' tenuta a comunicare formalmente alla Regione Piemonte tale decisione. L'abbandono di Villa Gualino dovra' concretarsi non prima di 12 mesi dalla data di notifica alla Regione Piemonte della decisione. In tale caso la Fondazione, fatta salva la rinuncia ad ogni pretesa di restituzione del contributo erogato al Consorzio di cui all'art. 19, non avra' nessun obbligo ne' verso la Regione Piemonte e la Citta' di Torino ne' verso il Consorzio. Nel caso in cui l'abbandono di Villa Gualino dipenda da inadempienze gravi attribuibili a responsabilita' e colpa dell'Amministrazione regionale o del Consorzio, la Fondazione non e' tenuta a rispettare il preavviso di cui al 3 comma del presente articolo e potra' richiedere il risarcimento del danno. ART. 23 - Per quanto non previsto nel presente atto, le parti si riportano alle disposizioni del Codice Civile italiano. ART. 24 - In caso di controversia nell'interpretazione della presente Convenzione, sara' attivato un tentativo di composizione negoziale fra le parti interessate. Ove questa procedura non risolvesse le controversie, queste verranno deferite alla Corte di Giustizia delle Comunita' Europee. ART. 25 - La Societa' "Consorzio Villa Gualino s.c. a r.l." , rappresentata dalla Dr.ssa Aurelia Castagnone Vaccarino, nata a Bolzano il 2.4.1926, nella sua qualita' di Presidente, domiciliata per la carica in Torino, Villa Gualino, Viale Settimio Severo, 65, autorizzata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27.10.1994 sottoscrive per accettazione delle condizioni di sua pertinenza la presente convenzione. ART. 26 - Il presente atto e' redatto in lingua italiana in sei copie originali da consegnare alla Fondazione, al Ministero degli Affari Esteri italiano, alla Regione Piemonte, alla Citta' di Torino, al Consorzio ed alla Corte di Giustizia delle Comunita' Europee. Letto, confermato e sottoscritto. Torino, li' 28 NOV. 1994 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE Il Presidente del Consiglio d'amministrazione Fondazione Europea per la Formazione T. O'Dwyer CONSORZIO VILLA GUALINO Societa' Consorzio a.r.l. Con la riserva che la Regione Piemonte riconosca il carattere di imperiosa urgenza delle opere da eseguire Parte di provvedimento in formato grafico