(Protocollo - art. 5)
ART. 5 
La Regione Piemonte autorizza, ai  sensi  della  convenzione  con  il
Consorzio, citata in premessa, la stipula  di  un  contratto  con  la
Fondazione per l'uso degli spazi assegnati, a partire dal  1  gennaio
1995, per la durata di 10 anni. 
Il contratto sara' rinnovato  con  modalita'  da  ridefinirsi  per  i
successivi periodi. 
Nel contratto dovranno essere regolamentati i termini per  gli  oneri
derivanti  dalle  spese  di  riscaldamento,  utenze  varie,  pulizia,
manutenzione  ordinaria,   servizi   gestionali   dell'area   nonche'
precisati le condizioni di utilizzo degli spazi e dei servizi  comuni
del complesso (sala convegni, sale riunioni, foresteria,  ristorante,
parco,  parcheggi,  ecc.),  le  relative  tariffe  e  quant'altro  si
rendesse necessario per la definizione dei rapporti. 
Preso atto delle necessita' espresse dalla Fondazione, il  Consorzio,
d'intesa  con  l'Amministrazione  Regionale,  operera'  al  fine   di
garantire l'ospitalita' ad un primo nucleo di massimo 25  persone,  a
partire dal  mese  di  luglio  1994,  anche  ricorrendo  a  soluzione
provvisoria.