Articolo 11 - Applicazione di altre disposizioni 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da altri Accordi internazionali a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da principi generali di Diritto Internazionale, alle Parti Contraenti ed ai loro investitori dovranno essere applicate le disposizioni piu' favorevoli. 2. Ogniqualvolta il trattamento concesso da una delle due Parti Contraenti agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle proprie leggi ed ai propri regolamenti o ad altre disposizioni o ad uno specifico contratto o ad autorizzazioni d'investimento o ad un accordo di investimento, sia piu' favorevole di quello sancito dal presente Accordo, si dovra' applicare il trattamento piu' favorevole. 3. Ogniqualvolta, successivamente alla data in cui e' stato effettuato l'investimento, abbia luogo una modifica delle condizioni della protezione accordata agli investimenti nella legislazione della Parte Contraente nel cui territorio e stato effettuato l'investimento, la protezione accordata ai sensi della precedente legislazione non verra' intaccata.