(Accordo - art. 11)
Articolo 11 - Applicazione di altre disposizioni 
1. Qualora una questione sia disciplinata sia  dal  presente  Accordo
che da altri Accordi internazionali a  cui  abbiano  aderito  le  due
Parti  Contraenti,   ovvero   da   principi   generali   di   Diritto
Internazionale, alle Parti Contraenti ed ai loro investitori dovranno
essere applicate le disposizioni piu' favorevoli. 
2. Ogniqualvolta il trattamento  concesso  da  una  delle  due  Parti
Contraenti  agli  investitori   dell'altra   Parte   Contraente,   in
conformita' alle proprie leggi ed ai propri regolamenti  o  ad  altre
disposizioni  o  ad  uno  specifico  contratto  o  ad  autorizzazioni
d'investimento o ad un accordo di investimento, sia  piu'  favorevole
di quello sancito  dal  presente  Accordo,  si  dovra'  applicare  il
trattamento piu' favorevole. 
3.  Ogniqualvolta,  successivamente  alla  data  in  cui   e'   stato
effettuato l'investimento, abbia luogo una modifica delle  condizioni
della protezione accordata agli investimenti nella legislazione della
Parte   Contraente   nel   cui   territorio   e   stato    effettuato
l'investimento, la protezione accordata  ai  sensi  della  precedente
legislazione non verra' intaccata.