(Accordo - art. 13)
ARTICOLO 13 - Emendamenti 
Gli emendamenti  alle  disposizioni  del  presente  Accordo  potranno
essere concordati  dalle  due  Parti  Contraenti.  Detti  emendamenti
diverranno effettivi dalla data in cui le Parti Contraenti si saranno
notificate  l'avvenuto  espletamento   delle   rispettive   procedure
nazionali per la loro entrata in vigore.