(Accordo - art. 14)
ARTICOLO 14 - Durata e cessazione 
1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci anni  dalla  data
della notifica ai sensi dell'Articolo 12 e restera' in vigore per  un
ulteriore periodo di cinque anni,  salvo  che  una  delle  due  Parti
Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza. 
2. Per gli investimenti effettuati prima della data di  scadenza,  ai
sensi  del  precedente  paragrafo  1  del   presente   Articolo,   le
disposizioni degli Articoli dall'1 all'11 rimarranno  in  vigore  per
ulteriori cinque anni a partire dalle date di cui sopra. 
IN FEDE di che  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai  loro
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
FATTO a  Roma  il  due  maggio  millenovecentonovantacinque,  in  due
originali, nelle lingue italiana, ucraina ed inglese, tutti  i  testi
essendo ugualmente autentici. 
In caso di divergenza, fara' fede il testo inglese. 
    

PER IL GOVERNO DELLA                             PER IL GOVERNO
REPUBBLICA ITALIANA                              DELL'UCRAINA

    

              Parte di provvedimento in formato grafico