(Accordo - art. 4)
ARTICOLO 4 - Risarcimento per danni o Perdite 
1.  Qualora  gli  investitori  di  una  delle  due  Parti  Contraenti
subiscano perdite o danni negli investimenti da essi  effettuati  nel
territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altro tipo
di conflitti armati,  stati  di  emergenza,  guerre  civili  o  altri
avvenimenti analoghi,  la  Parte  Contraente  nella  quale  e'  stato
effettuato l'investimento dovra' accordare un  adeguato  risarcimento
per detti danni e perdite, indipendentemente dal fatto che essi siano
stati causati o meno  da  forze  governative.  I  relativi  pagamenti
dovranno essere liberamente trasferibili senza indebito ritardo. 
Gli investitori interessati dovranno godere di un trattamento  simile
a quello concesso ai cittadini dell'altra Parte Contraente ed in ogni
caso non meno favorevole, di  quello  concesso  agli  investitori  di
Paesi terzi.