Art. 2.
             Regime giuridico, economico e assicurativo
                       del personale militare
 1.   Al   personale   del   contingente  militare  italiano  di  cui
all'articolo  1, impegnato in operazioni all'interno del territorio o
delle  acque  territoriali  albanesi, e' attribuito, in aggiunta allo
stipendio o alla paga, nonche' agli altri assegni a carattere fisso e
continuativo,  il  trattamento  di  missione all'estero, nella misura
intera,  previsto  dalle norme vigenti con riferimento all'Albania, a
decorrere dalla data di ingresso nelle predette zone e fino alla data
di uscita dalle medesime.
 2.  Al  personale militare, non inquadrato nel contingente di cui al
comma  1,  impiegato a qualsiasi titolo all'estero per l'espletamento
di  attivita'  comunque connesse con la missione in Albania di cui al
comma  1  dell'articolo  1,  e' attribuito il trattamento di missione
previsto dalle norme vigenti per i servizi isolati all'estero.
 3.  Contro  i  rischi comunque connessi all'impiego nel territorio o
nelle acque territoriali albanesi, al personale di cui ai commi 1 e 2
e'  riconosciuta  la  copertura  assicurativa prevista dalla legge 18
maggio 1982, n. 301; il massimale assicurativo minimo e' ragguagliato
al  trattamento  economico  del  grado  di  sergente maggiore o gradi
corrispondenti.
 4.  In  caso  di  decesso  del personale militare di cui al presente
articolo  per  causa  di  servizio,  connessa  all'espletamento della
missione  in  Albania,  si  applica l'articolo 3 della legge 3 giugno
1981,  n.  308.  In caso di invalidita' dello stesso personale per la
medesima  causa,  si  applicano  le  norme  in  materia  di  pensione
privilegiata  ordinaria  di  cui  al  testo  unico  delle  norme  sul
trattamento  di  quiescenza  dei  dipendenti  civili e militari dello
Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
dicembre  1973,  n.  1092. Le provvidenze di cui al presente comma si
cumulano,  nei limiti stabiliti dalle disposizioni che le concernono,
con  la  copertura  assicurativa  di  cui  al comma 3, nonche' con la
speciale  elargizione  e  con  l'indennizzo  privilegiato aeronautico
previsti,  rispettivamente,  dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal
regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5
agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni.
 5.  Al  personale militare di cui al presente articolo si applica il
codice  penale  militare  di pace. Al medesimo personale, ai fini del
rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui
all'articolo  3,  secondo  comma, lettera b), della legge 21 novembre
1967, n. 1185.
 6. Il personale militare in servizio presso le sale e le cellule op-
erative  delle  Forze  armate operanti nel territorio nazionale ed il
personale  dell'unita'  di  crisi  del Ministero degli affari esteri,
impegnato  per  le  esigenze  previste  dal  presente  decreto,  sono
autorizzati,   per   il  periodo  di  detto  impegno,  ad  effettuare
prestazioni  di  lavoro  straordinario  anche  in  deroga  ai  limiti
stabiliti  dalla  vigente  normativa,  per  una spesa complessiva non
superiore a lire 4.000 milioni.