Art. 2. Regime giuridico, economico e assicurativo del personale militare 1. Al personale del contingente militare italiano di cui all'articolo 1, impegnato in operazioni all'interno del territorio o delle acque territoriali albanesi, e' attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga, nonche' agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il trattamento di missione all'estero, nella misura intera, previsto dalle norme vigenti con riferimento all'Albania, a decorrere dalla data di ingresso nelle predette zone e fino alla data di uscita dalle medesime. 2. Al personale militare, non inquadrato nel contingente di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo all'estero per l'espletamento di attivita' comunque connesse con la missione in Albania di cui al comma 1 dell'articolo 1, e' attribuito il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i servizi isolati all'estero. 3. Contro i rischi comunque connessi all'impiego nel territorio o nelle acque territoriali albanesi, al personale di cui ai commi 1 e 2 e' riconosciuta la copertura assicurativa prevista dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; il massimale assicurativo minimo e' ragguagliato al trattamento economico del grado di sergente maggiore o gradi corrispondenti. 4. In caso di decesso del personale militare di cui al presente articolo per causa di servizio, connessa all'espletamento della missione in Albania, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidita' dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Le provvidenze di cui al presente comma si cumulano, nei limiti stabiliti dalle disposizioni che le concernono, con la copertura assicurativa di cui al comma 3, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni. 5. Al personale militare di cui al presente articolo si applica il codice penale militare di pace. Al medesimo personale, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185. 6. Il personale militare in servizio presso le sale e le cellule op- erative delle Forze armate operanti nel territorio nazionale ed il personale dell'unita' di crisi del Ministero degli affari esteri, impegnato per le esigenze previste dal presente decreto, sono autorizzati, per il periodo di detto impegno, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario anche in deroga ai limiti stabiliti dalla vigente normativa, per una spesa complessiva non superiore a lire 4.000 milioni.