Art. 3.

                     Cessioni di beni e servizi

1. Per le finalita' umanitarie di cui al presente decreto ed in
particolare   per   l'attivazione   del   processo  di  ricostruzione
dell'Albania,  e nei limiti temporali di cui al comma 1 dell'articolo
1,  e'  autorizzata  la  cessione  a  titolo  gratuito alle Autorita'
albanesi,  sulla  base  delle  richieste  formulate  dalle stesse, di
mezzi,  materiali  di  consumo  e  di  supporto logistico, nonche' di
servizi.
 2.  Salvi  gli effetti di provvedimenti giurisdizionali, e' altresi'
autorizzata,  entro  il  limite  di  spesa  di  lire  1.000  milioni,
l'effettuazione   di  interventi  di  manutenzione,  compresa  quella
straordinaria,   anche  mediante  l'utilizzazione  di  strutture  del
Ministero della difesa, sulle unita' navali di proprieta' dello Stato
albanese  che  si  trovino,  a qualsiasi titolo, nella disponibilita'
delle   autorita'   italiane.  Gli  interventi  sono  finalizzati  al
ripristino  di  adeguate  condizioni  di  operativita'  delle  unita'
medesime  in  funzione  della  loro eventuale restituzione o del loro
impiego per le finalita' di cui al presente decreto.