Art. 3. Cessioni di beni e servizi 1. Per le finalita' umanitarie di cui al presente decreto ed in particolare per l'attivazione del processo di ricostruzione dell'Albania, e nei limiti temporali di cui al comma 1 dell'articolo 1, e' autorizzata la cessione a titolo gratuito alle Autorita' albanesi, sulla base delle richieste formulate dalle stesse, di mezzi, materiali di consumo e di supporto logistico, nonche' di servizi. 2. Salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali, e' altresi' autorizzata, entro il limite di spesa di lire 1.000 milioni, l'effettuazione di interventi di manutenzione, compresa quella straordinaria, anche mediante l'utilizzazione di strutture del Ministero della difesa, sulle unita' navali di proprieta' dello Stato albanese che si trovino, a qualsiasi titolo, nella disponibilita' delle autorita' italiane. Gli interventi sono finalizzati al ripristino di adeguate condizioni di operativita' delle unita' medesime in funzione della loro eventuale restituzione o del loro impiego per le finalita' di cui al presente decreto.