Art. 4.

                    Acquisti e lavori in economia

1. Per le finalita' del presente decreto e nei limiti temporali di
cui  al  comma  1  dell'articolo  1,  il  Ministero  della  difesa e'
autorizzato,  in  caso di necessita' ed urgenza, ad effettuare, anche
in economia, lavori e acquisti di beni e servizi di cui ai numeri 6),
10),  12),  18) e 19) del primo comma dell'articolo 1 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  5 dicembre 1983, n. 939, nei limiti di
assegnazione dei pertinenti capitoli di bilancio.