Art. 4. Acquisti e lavori in economia 1. Per le finalita' del presente decreto e nei limiti temporali di cui al comma 1 dell'articolo 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, ad effettuare, anche in economia, lavori e acquisti di beni e servizi di cui ai numeri 6), 10), 12), 18) e 19) del primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, nei limiti di assegnazione dei pertinenti capitoli di bilancio.