Art. 5.
         Interventi umanitari e nel settore dell'istruzione
 1.  Per  provvedere  alla  raccolta  e  all'invio  di  aiuti  e alla
realizzazione  di progetti umanitari in Albania, nonche' per prestare
l'assistenza  agli  stranieri di cittadinanza albanese nel rientro in
Albania,  il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega,
il   Ministro   per  la  solidarieta'  sociale  promuove  e  coordina
l'attivita'    delle    organizzazioni    non    governative,   delle
organizzazioni  e  associazioni  di  volontariato  e  di  ogni  altra
istituzione  e  organizzazione  con  finalita'  umanitarie,  che gia'
operino in Albania da almeno due anni, nonche' degli enti locali.
 2.  Per  il finanziamento di iniziative e di interventi straordinari
ed aggiuntivi a carattere umanitario, aventi le finalita' indicate al
comma  1,  e'  autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno
1997.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il
Ministro  per la solidarieta' sociale ripartisce detta disponibilita'
tra gli enti, le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 1.
 3.  Il  Ministero  della sanita', di concerto con il Ministero degli
affari  esteri,  puo'  autorizzare  gli  enti  sanitari,  pubblici  e
privati,  di  cui  all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  come  modificato  dal decreto legislativo 7 dicembre
1993,  n.  517, a collocare in aspettativa senza assegni, per periodi
predeterminati,  proprio  personale  per lo svolgimento in Albania di
compiti   di   assistenza  sanitaria,  ferma  restando  la  posizione
previdenziale   in   godimento   a   carico  dell'amministrazione  di
appartenenza.
 4.  Per  il  finanziamento  di  interventi  di emergenza nel settore
scolastico   e  universitario,  anche  finalizzati  a  consentire  il
proseguimento  degli  studi  a  stranieri  di  cittadinanza  albanese
durante  il loro soggiorno in Italia, e' autorizzata la spese di lire
3.000  milioni  per  l'anno  1997. La disponibilita' e' ripartita con
decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  e  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.