Art. 5. Interventi umanitari e nel settore dell'istruzione 1. Per provvedere alla raccolta e all'invio di aiuti e alla realizzazione di progetti umanitari in Albania, nonche' per prestare l'assistenza agli stranieri di cittadinanza albanese nel rientro in Albania, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per la solidarieta' sociale promuove e coordina l'attivita' delle organizzazioni non governative, delle organizzazioni e associazioni di volontariato e di ogni altra istituzione e organizzazione con finalita' umanitarie, che gia' operino in Albania da almeno due anni, nonche' degli enti locali. 2. Per il finanziamento di iniziative e di interventi straordinari ed aggiuntivi a carattere umanitario, aventi le finalita' indicate al comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1997. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per la solidarieta' sociale ripartisce detta disponibilita' tra gli enti, le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 1. 3. Il Ministero della sanita', di concerto con il Ministero degli affari esteri, puo' autorizzare gli enti sanitari, pubblici e privati, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, a collocare in aspettativa senza assegni, per periodi predeterminati, proprio personale per lo svolgimento in Albania di compiti di assistenza sanitaria, ferma restando la posizione previdenziale in godimento a carico dell'amministrazione di appartenenza. 4. Per il finanziamento di interventi di emergenza nel settore scolastico e universitario, anche finalizzati a consentire il proseguimento degli studi a stranieri di cittadinanza albanese durante il loro soggiorno in Italia, e' autorizzata la spese di lire 3.000 milioni per l'anno 1997. La disponibilita' e' ripartita con decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.