Art. 6.
         Modificazioni al decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60
 1.  Le  spese  relative  agli  interventi  di cui all'articolo 1 del
decreto-legge  20 marzo 1997, n. 60, sono poste a carico del capitolo
4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
 2.  All'articolo  4  del  decreto-legge  20  marzo 1997, n. 60, sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 "1. Per finanziare gli interventi previsti dal presente decreto, ivi
compresi  le  attivita'  amministrative,  tecniche  e  logistiche, il
trattamento  di  missione  e  le  prestazioni di lavoro straordinario
nelle  attivita'  di  cui  all'articolo  1, anche in deroga ai limiti
stabiliti  dalla  vigente  normativa,  del  personale  delle Forze di
polizia,  del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco  e del restante personale dipendente dal Ministero
dell'interno,  nonche'  del  personale  del Ministero della sanita' e
degli  altri Ministeri interessati, del Dipartimento della protezione
civile e del personale militare delle Forze armate, e' autorizzata la
spesa aggiuntiva di lire 21.500 milioni per l'anno 1997.";
  b)  il  secondo  e il terzo periodo del comma 2 sono sostituiti dai
seguenti:  "Tali  somme  sono,  allo  scopo, conservate nel conto dei
residui  per  essere  versate  all'entrata del bilancio dello Stato e
successivamente  riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad
appositi  capitoli,  anche  di  nuova istituzione, da iscrivere negli
stati  di  previsione  delle amministrazioni interessate. Con decreti
del  Ministro  del  tesoro,  su  proposta  del Ministro dell'interno,
possono  essere  disposte,  in  corso di esercizio e sulla base delle
effettive  esigenze  connesse  all'attuazione  del  presente decreto,
variazioni  compensative  tra  i  relativi  capitoli  dello  stato di
previsione del Ministero dell'interno.".