Art. 6. Modificazioni al decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60 1. Le spese relative agli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, sono poste a carico del capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 2. All'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per finanziare gli interventi previsti dal presente decreto, ivi compresi le attivita' amministrative, tecniche e logistiche, il trattamento di missione e le prestazioni di lavoro straordinario nelle attivita' di cui all'articolo 1, anche in deroga ai limiti stabiliti dalla vigente normativa, del personale delle Forze di polizia, del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del restante personale dipendente dal Ministero dell'interno, nonche' del personale del Ministero della sanita' e degli altri Ministeri interessati, del Dipartimento della protezione civile e del personale militare delle Forze armate, e' autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 21.500 milioni per l'anno 1997."; b) il secondo e il terzo periodo del comma 2 sono sostituiti dai seguenti: "Tali somme sono, allo scopo, conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, da iscrivere negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere disposte, in corso di esercizio e sulla base delle effettive esigenze connesse all'attuazione del presente decreto, variazioni compensative tra i relativi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.".