Art. 7.
                        Copertura finanziaria
 1.  Al  maggior  onere  di  lire  65  miliardi, quale concorso nella
complessiva spesa di cui agli articoli 1, 2 e 3, si provvede mediante
utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato
dell'8  per  mille  IRPEF,  iscritta  nello  stato  di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, ai sensi dell'articolo 48 della
legge  20  maggio  1985,  n. 222, ampliando le finalita' previste dal
medesimo articolo.
 2.   All'onere   derivante  dall'attuazione  dell'articolo  5,  pari
complessivamente  a  lire  13  miliardi  per l'anno 1997, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10
miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri  e,  quanto  a lire 3 miliardi, l'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione.
 3.  Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche compensative.