Art. 7. Copertura finanziaria 1. Al maggior onere di lire 65 miliardi, quale concorso nella complessiva spesa di cui agli articoli 1, 2 e 3, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, ampliando le finalita' previste dal medesimo articolo. 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, pari complessivamente a lire 13 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 3 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche compensative.