Art. 2

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 7 maggio 1997
                              SCALFARO
                         Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
       Pinto, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
    Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
                                                            economica
Visto, il Guardasigilli: Flick