Art. 2.
  1.   L'articolo  5  del  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e'
cosi' modificato:
  a)  nei  commi  1,  2,  4  e  5  le  parole: "pena pecuniaria" sono
sostituite con le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria";
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "  3.  La  violazione  degli  obblighi  previsti dall'articolo 3 e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per
cento  dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire eccedente
il  controvalore  di  venti  milioni  di  lire, con un minimo di lire
duecentomila.";
  c)  nel comma 6 le parole: "pene pecuniarie" sono sostituite con le
parole: "sanzioni amministrative pecuniarie";
  d) il comma 7 e' soppresso;
  e) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
  "8-bis.   Chiunque,   nel   rendere   la   dichiarazione   prevista
dall'articolo  3,  omette di indicare le generalita' del soggetto per
conto  del  quale  effettua  il  trasferimento da o verso l'estero di
denaro, titoli o valori mobiliari, ovvero le indica false, e' punito,
salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da
sei  mesi  ad  un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci
milioni.".
 
          Nota all'art. 2:
            -   Per il  decreto -  legge n.  167/1990 vedi  note alle
          premesse.  L'art. 5 cosi' recitava:
            "Art. 5   (Sanzioni). -  1.  Per    la  violazione  degli
          obblighi    di  cui  all'art.  1,    posti a   carico degli
          intermediari,  si applica  la pena pecuniaria del   25  per
          cento  degli  importi   delle operazioni  cui le violazioni
          si riferiscono.  All'irrogazione delle   sanzioni  provvede
          l'ufficio   delle  imposte  competente    in  relazione  al
          domicilio fiscale dell'intermediario.
            2. La  violazione dell'obbligo di dichiarazione  previsto
          nell'art.  2,   relativo  ai   trasferimenti  diversi    da
          quelli      riguardanti investimenti all'estero e attivita'
          estere di natura  finanziaria,  e'  punita  con  la    pena
          pecuniaria   di   lire  un     milione  quando  l'ammontare
          complessivo  di  tali  trasferimenti   e' superiore,    nel
          periodo  di imposta, a lire 20 milioni.
            3.  Per  la violazione del divieto previsto dall'articolo
          3, comma 1, e degli obblighi    di  dichiarazione  previsto
          dallo    stesso articolo si applica   la  pena   pecuniaria
          del   25      per    cento      dell'importo  indebitamente
          trasferito o che si tenta di trasferire.
            4. La  violazione dell'obbligo di dichiarazione  previsto
          nell'art.   4, comma 1, e' punita con la pena pecuniaria di
          lire un milione.
            5. La  violazione dell'obbligo di dichiarazione  previsto
          nell'art.  4, comma 2,  e' punita con la   pena  pecuniaria
          dal  5  al    25 per cento dell'ammontare degli importi non
          dichiarati.
            6.  Per    la violazione dell'obbligo di  cui all'art. 4,
          comma  3, si applicano  le    pene   pecuniarie    previste
          rispettivamente   per  la violazione delle disposizioni  di
          cui ai commi 1 e  2 del citato art.  4.
            7.   Per      l'accertamento  delle     violazioni  delle
          disposizioni  di cui all'art. 3 e per la  irrogazione delle
          relative sanzioni si applicano le disposizioni  del  titolo
          II,   capi I e  II, del testo  unico delle norme  di  legge
          in   materia   valutaria,   approvato con    decreto    del
          Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
            8.    Chiunque  fornisce    agli  intermediari    di  cui
          all'art.  1    false  indicazioni  sul  soggetto  realmente
          interessato   al  trasferimento  da  o  verso  l'estero  di
          denaro,  titoli  o  valori     mobiliari  ovvero   dichiara
          falsamente   di   non   essere   residente   in Italia,  in
          modo   da   non  consentire  l'adempimento  degli  obblighi
          previsti nello stesso art. 1, e' punito, salvo che il fatto
          costituisca  un  piu' grave reato, con la reclusione da sei
          mesi ad un anno e con la multa da lire un  milione  a  lire
          dieci milioni".