Art. 2. 1. L'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' cosi' modificato: a) nei commi 1, 2, 4 e 5 le parole: "pena pecuniaria" sono sostituite con le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria"; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. La violazione degli obblighi previsti dall'articolo 3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire eccedente il controvalore di venti milioni di lire, con un minimo di lire duecentomila."; c) nel comma 6 le parole: "pene pecuniarie" sono sostituite con le parole: "sanzioni amministrative pecuniarie"; d) il comma 7 e' soppresso; e) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: "8-bis. Chiunque, nel rendere la dichiarazione prevista dall'articolo 3, omette di indicare le generalita' del soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, ovvero le indica false, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.".
Nota all'art. 2: - Per il decreto - legge n. 167/1990 vedi note alle premesse. L'art. 5 cosi' recitava: "Art. 5 (Sanzioni). - 1. Per la violazione degli obblighi di cui all'art. 1, posti a carico degli intermediari, si applica la pena pecuniaria del 25 per cento degli importi delle operazioni cui le violazioni si riferiscono. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio delle imposte competente in relazione al domicilio fiscale dell'intermediario. 2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'art. 2, relativo ai trasferimenti diversi da quelli riguardanti investimenti all'estero e attivita' estere di natura finanziaria, e' punita con la pena pecuniaria di lire un milione quando l'ammontare complessivo di tali trasferimenti e' superiore, nel periodo di imposta, a lire 20 milioni. 3. Per la violazione del divieto previsto dall'articolo 3, comma 1, e degli obblighi di dichiarazione previsto dallo stesso articolo si applica la pena pecuniaria del 25 per cento dell'importo indebitamente trasferito o che si tenta di trasferire. 4. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'art. 4, comma 1, e' punita con la pena pecuniaria di lire un milione. 5. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'art. 4, comma 2, e' punita con la pena pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. 6. Per la violazione dell'obbligo di cui all'art. 4, comma 3, si applicano le pene pecuniarie previste rispettivamente per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 4. 7. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui all'art. 3 e per la irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. 8. Chiunque fornisce agli intermediari di cui all'art. 1 false indicazioni sul soggetto realmente interessato al trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari ovvero dichiara falsamente di non essere residente in Italia, in modo da non consentire l'adempimento degli obblighi previsti nello stesso art. 1, e' punito, salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni".