Art. 3.
  1.  Dopo  l'articolo 5-bis del decretolegge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e'
inserito il seguente:
  "Art.  5-ter  (Accertamento delle violazioni e sequestro). - 1. Per
l'accertamento   delle   violazioni   delle   disposizioni   previste
dall'articolo  3  e  per  l'irrogazione  delle  relative  sanzioni si
applicano le disposizioni del titolo II, capi I e Il, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
  2. Nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo
3, il denaro, i titoli o i valori mobiliari trasferiti o che si tenta
di  trasferire in eccedenza al controvalore di venti milioni di lire,
sono  soggetti  a  sequestro  secondo le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica n. 148 del 1988 indicate nel comma 1.
  3.  Il  sequestro  e'  eseguito  nel  limite del quaranta per cento
dell'importo  in  eccedenza,  o  senza  tale  limite se l'oggetto del
sequestro  e'  indivisibile  o  non  e' conosciuto l'autore dei fatti
accertati.
  4.  Il  sequestro  e' eseguito senza il limite indicato nel comma 3
anche  quando,  per la natura e l'entita' dei valori trasferiti o che
si  tenta di trasferire, il relativo controvalore in lire non risulta
agevolmente  determinabile  all'atto  del sequestro medesimo. In tale
caso,  i valori sequestrati che superano il limite indicato nel comma
3  sono restituiti agli aventi diritto entro trenta giorni dalla data
di esecuzione del sequestro.
  5.  L'interessato puo' ottenere dall'UIC la restituzione dei valori
sequestrati  depositando  presso la tesoreria provinciale dello Stato
del  luogo della propria residenza o sede, o di quello del sequestro,
una  cauzione  pari al quaranta per cento dell'importo in eccedenza a
garanzia  del  pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. La
cauzione  puo'  essere sostituita da una fidejussione prestata per lo
stesso ammontare da una banca operante nel territorio dello Stato.".
 
          Note all'art. 3:
            -  Per  il  decreto-legge  n.    167/1990  vedi note alle
          premesse. L'art.   5-bis e'  stato  aggiunto  dall'art.  22
          della legge 6 febbraio 1996, n.  52 (legge  comunitaria per
          il  1994);   esso prevede le ipotesi  in cui non si applica
          l'obbligo di dichiarazione.
            - Per il D.P.R. n. 148/1988  vedi note alle premesse.  Il
          titolo  II, nei   capi  I  e  II,   reca  disposizioni  per
          l'accertamento  delle violazioni    valutarie    e      per
          l'applicazione   delle   sanzioni amministrative.