Art. 4 1. La dichiarazione prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto legislativo, e' effettuata in base al modello allegato al presente decreto legislativo. 2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e del commercio con l'estero, puo' modificare, con proprio decreto, il modello previsto dal comma 1.
Nota all'art. 4: - Per l'art. 3 del decreto-legge n. 167/1990 vedi note all'art. 1.