Art. 4

  1.  La  dichiarazione prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 28
giugno  1990,  n.  167,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto  1990,  n.  227,  come sostituito dall'articolo 1 del presente
decreto  legislativo,  e'  effettuata  in base al modello allegato al
presente decreto legislativo.
  2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze
e  del  commercio con l'estero, puo' modificare, con proprio decreto,
il modello previsto dal comma 1.
 
          Nota all'art. 4:
            -  Per  l'art.  3 del decreto-legge n. 167/1990 vedi note
          all'art. 1.