Art. 5

  1. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno,
di  grazia  e  giustizia, delle finanze, del commercio con l'estero e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' modificare con
proprio decreto il limite di importo previsto dagli articoli 1, comma
1,  3,  comma  1,  5, comma 3, e 5-ter, comma 2, del decreto-legge 28
giugno  1990,  n.  167,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto   1990,   n.   227,   come  modificato  dal  presente  decreto
legislativo.
 
          Note all'art. 5:
            -  Per  il  decreto-legge  n.    167/1990  vedi note alle
          premesse.  L'art.    1     disciplina  i      trasferimenti
          attraverso intermediari.  Il comma  1 cosi' recita:  "1. Le
          aziende    di credito  e gli istituti  di credito speciale,
          abilitati ai sensi del testo  unico delle norme di legge in
          materia   valutaria,   approvato    con      decreto    del
          Presidente    della  Repubblica  31   marzo 1988, n.   148,
          devono mantenere   evidenza, anche  mediante    rilevazione
          elettronica   dei   trasferimenti  da  o  verso l'estero di
          denaro, titoli o valori mobiliari, di importo  superiore  a
          lire     20    milioni,    effettuati,  anche    attraverso
          movimentazione  di conti, per conto o a favore  di  persone
          fisiche,   enti   non  commerciali  e    soggetti  indicati
          all'art. 5  del testo  unico delle   imposte  sui  redditi,
          approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 22
          dicembre  1986, n. 917, residenti  in Italia. Tali evidenze
          riguardano le generalita' o la denominazione o  la  ragione
          sociale,  il  domicilio,  il codice   fiscale del  soggetto
          residente  in Italia  per conto  o a favore  del  quale  e'
          effettuato   il trasferimento, nonche' la data, la causale,
          l'importo   del  trasferimento   medesimo  e   gli  estremi
          identificativi degli eventuali conti di destinazione".
             - Per l'art. 3, comma 1, vedi note all'art. 1.
             - Per l'art. 5, comma 3, vedi nota all'art. 2.