Art. 5 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' modificare con proprio decreto il limite di importo previsto dagli articoli 1, comma 1, 3, comma 1, 5, comma 3, e 5-ter, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal presente decreto legislativo.
Note all'art. 5: - Per il decreto-legge n. 167/1990 vedi note alle premesse. L'art. 1 disciplina i trasferimenti attraverso intermediari. Il comma 1 cosi' recita: "1. Le aziende di credito e gli istituti di credito speciale, abilitati ai sensi del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, devono mantenere evidenza, anche mediante rilevazione elettronica dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, di importo superiore a lire 20 milioni, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e soggetti indicati all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le generalita' o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale e' effettuato il trasferimento, nonche' la data, la causale, l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione". - Per l'art. 3, comma 1, vedi note all'art. 1. - Per l'art. 5, comma 3, vedi nota all'art. 2.