Art. 6

  1. Con regolamento emanato a norma dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del tesoro, di
concerto  con  i  Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle
finanze, del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono disciplinate le modalita' di dichiarazione dei
trasferimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28
giugno  1990,  n.  167,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto  1990,  n.  227,  come sostituito dall'articolo 1 del presente
decreto legislativo, le esenzioni dal relativo obbligo e le modalita'
di comunicazione e utilizzazione dei dati.
  2.  Il  regolamento  assicura  la compatibilita' del regime di tali
trasferimenti con la libera circolazione delle persone e dei capitali
sancita   dal   diritto   comunitario,   secondo   la  giurisprudenza
interpretativa  della Corte di giustizia delle Comunita' europee e si
attiene  ai  principi  informatori  della  direttiva  91/308/CEE  del
Consiglio del 10 giugno 1991 ed eventuali modificazioni.
  3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere
efficacia  le  corrispondenti  disposizioni degli articoli 3, 3-bis e
3-ter  del  decretolegge  n.  167  del  1990.  Dalla medesima data, i
riferimenti  alle  disposizioni  previste  dall'articolo 3, contenuti
negli  articoli  5  e  5-ter  del  decretolegge n. 167 del 1990, come
modificato  dagli articoli 2 e 3 del presente decreto legislativo, si
intendono   integrati   e   sostituiti   con   i   riferimenti   alle
corrispondenti disposizioni del regolamento.
 
          Note all'art. 6:
            La  legge  23  agosto  1988,    n.  400,  reca disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento della   Presidenza
          del  Consiglio   dei Ministri.  L'art.  17, comma  2, cosi'
          recita: "2.  Con decreto  del Presidente della  Repubblica,
          previa  deliberazione del  Consiglio dei  Ministri  sentito
          il  Consiglio   di Stato,  sono emanati  i regolamenti  per
          la disciplina delle   materie,  non  coperte    da  riserva
          assoluta    di  legge  prevista  dalla Costituzione, per le
          quali le leggi della Repubblica, autorizzando   l'esercizio
          della   potesta' regolamentare  del Governo, determinano le
          norme generali   regolatrici  della  materia  e  dispongono
          l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
          in vigore delle norme regolamentari".
            -  Per  l'art.  3 del decreto-legge n. 167/1990 vedi note
          all'art. 1.
             - Per la direttiva 91/308/CEE vedi note alle premesse.
            - Per l'art. 5 del decreto-legge n.  167/1990  vedi  nota
          all'art. 2.