Art. 6 1. Con regolamento emanato a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono disciplinate le modalita' di dichiarazione dei trasferimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto legislativo, le esenzioni dal relativo obbligo e le modalita' di comunicazione e utilizzazione dei dati. 2. Il regolamento assicura la compatibilita' del regime di tali trasferimenti con la libera circolazione delle persone e dei capitali sancita dal diritto comunitario, secondo la giurisprudenza interpretativa della Corte di giustizia delle Comunita' europee e si attiene ai principi informatori della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991 ed eventuali modificazioni. 3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le corrispondenti disposizioni degli articoli 3, 3-bis e 3-ter del decretolegge n. 167 del 1990. Dalla medesima data, i riferimenti alle disposizioni previste dall'articolo 3, contenuti negli articoli 5 e 5-ter del decretolegge n. 167 del 1990, come modificato dagli articoli 2 e 3 del presente decreto legislativo, si intendono integrati e sostituiti con i riferimenti alle corrispondenti disposizioni del regolamento.
Note all'art. 6: La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17, comma 2, cosi' recita: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - Per l'art. 3 del decreto-legge n. 167/1990 vedi note all'art. 1. - Per la direttiva 91/308/CEE vedi note alle premesse. - Per l'art. 5 del decreto-legge n. 167/1990 vedi nota all'art. 2.