(Allegato)
                              ALLEGATO 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
                AL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 1997, N. 67 
    All'articolo 1: 
    al comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Una
ulteriore  quota  delle  medesime  risorse,  pari  a  lire  cinquanta
miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, da  ripartire  con
deliberazione  del  CIPE,  e'  destinata  alla  copertura  di   mutui
finalizzati agli interventi di cui all'articolo 17,  comma  5,  della
legge 11 marzo 1988, n. 67, e alla legge 23 gennaio 1992,  n.  32,  e
successive modificazioni"; 
    al comma  2,  primo  periodo,  le  parole:  "465  miliardi"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "515  miliardi"  e  le  parole:  "1.465
miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "1.515 miliardi"; 
    al comma 3 sono premesse  le  seguenti  parole:  "Secondo  quanto
disposto  dalla  legge  18  maggio  1989,  n.   183,   e   successive
modificazioni,". 
    All'articolo 2, al comma 7, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "Resta salva l'eventuale responsabilita' penale ove il fatto
costituisca reato". 
    All'articolo 3: 
    al comma 1, secondo periodo,  le  parole  da:  "L'erogazione  del
contributo  "  fino  a:  "per  l'anno  1997"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "All'erogazione  del  contributo  provvede   il   Ministro
dell'interno con proprio decreto da  emanare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, previa approvazione di una relazione presentata  da
parte  degli  enti  locali  al  Ministero  dell'interno  recante  gli
specifici programmi di  lavoro  e  le  opere  pubbliche  che  saranno
intrapresi per l'anno 1997"; 
    al comma 3, primo periodo, le parole: "nel limite complessivo  di
lire  40  miliardi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nonche'   i
trattamenti di integrazione salariale, in essere  alla  data  del  25
marzo 1997, concessi alle imprese in crisi sottoposte  al  regime  di
amministrazione straordinaria di  cui  al  decreto-legge  30  gennaio
1979, n. 26, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  aprile
1979, n. 95, anche in deroga a quanto disposto dalla legge 23  luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni, nel limite  complessivo  di
lire 43 miliardi"; 
    al comma 4, capoverso 21, le parole: "sessanta" e "venti" sono 
sostituite rispettivamente dalle seguenti: "quaranta" e "quaranta"; 
    dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
    "4-bis. I lavoratori impegnati per un periodo superiore ai 3 anni
nei lavori socialmente utili ed in progetti di pubblica  utilita'  ai
sensi del decreto-legge 28  maggio  1981,  n.  244,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  luglio  1981,   n.   390,   e   del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, hanno, a  parita'  di  punteggio,
titolo di  preferenza  nei  pubblici  concorsi  banditi  sino  al  31
dicembre 1998 dalle amministrazioni presso cui  prestano  servizio  e
negli avviamenti a selezione, di cui all'articolo 16 della  legge  28
febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, ove  sia  richiesta
la medesima professionalita'"; 
    al comma 7, ultimo periodo, le parole: "dei Fondi di cui al comma
7 dell'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo di  cui
al comma 7 dell'articolo 1"; 
    al comma 8 dopo le parole: "Ministero  per  i  beni  culturali  e
ambientali"  sono  inserite  le  seguenti:  "nonche'  ai   funzionari
delegati dell'assessorato per i beni culturali e ambientali e per  la
pubblica istruzione della Regione siciliana"; 
    al comma 9, primo periodo, le parole: "con  priorita'  per"  sono
sostituite dalle seguenti: "destinando non meno  dei  due  terzi  del
totale a"; 
    al comma 9, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Il
Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato di concerto  con  il
Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,  fissa
criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni". 
    Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente: 
    "ART. 3-bis. - (Procedure relative agli ammortizzatori sociali) -
1. Al fine di accelerare le procedure  relative  agli  ammortizzatori
sociali ed in  attesa  della  loro  riforma,  vengono  sottoposte  al
comitato tecnico, di cui all'articolo  19  della  legge  28  febbraio
1986, n. 41, esclusivamente le istanze di approvazione dei  programmi
di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991,  n.  223,
come sostituito dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  1uglio
1994, n. 451. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale  puo'
disporre il pagamento  diretto  ai  lavoratori,  ove  richiesto,  del
trattamento straordinario di integrazione salariale, con il  connesso
assegno per il nucleo familiare, ove spettante, anche in deroga 
all'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 
    2. Il requisito di cui all'articolo 1, comma 1,  della  legge  23
luglio 1991, n. 223, si intende riferito alla data  di  adozione  del
provvedimento  di  assoggettamento  della  societa'  ad   una   delle
procedure concorsuali, previste dall'articolo 3 della medesima  legge
n. 223 del 1991". 
    All'articolo 6, al  comma  4,  primo  periodo,  dopo  le  parole:
"interventi di cui al comma  1"  sono  inserite  le  seguenti:  "gia'
appaltati o affidati in  concessione  e  che  risultino  sospesi  per
qualsiasi  motivo  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto";   al   secondo   periodo,   dopo   le   parole:   "Ministro
dell'ambiente"  sono  inserite  le  seguenti.  "di  concerto  con  il
Ministro dei lavori pubblici". 
    All'articolo 7: 
    al comma 1, lettera l), dopo le parole: "e capitoli" e'  inserita
la seguente: "1109,"; dopo  le  parole:  "l'evasione  fiscale,"  sono
inserite le seguenti: "ad assicurare la tempestiva  attuazione  delle
deleghe in materia fiscale contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 
662,"; 
    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    "1-bis.  Il  termine  per  la  contrazione  dei  mutui   di   cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 3  maggio  1991,  n.  142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195,  e'
prorogato al 31 dicembre 1997. 
    1-ter.  Il  termine  per  la  contrazione  dei   mutui   di   cui
all'articolo 17, commi 18 e 19, della legge 11 marzo 1988,  n.67,  e'
prorogato al 31 dicembre 1997". 
    All'articolo 8: 
    al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo la parola:  "montane"
sono inserite le seguenti: ", dei consorzi di bonifica e consorzi  di
irrigazione"; 
    al  comma  1,  lettera  b),  secondo  periodo,  dopo  la  parola:
"ricorso" e' inserita la seguente: "anche". 
    All'articolo 9: 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Sino alla emanazione del regolamento di  cui  all'articolo  3
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,  le
amministrazioni aggiudicatrici avviano le attivita' di  progettazione
anche  definitiva  ed  esecutiva  anche  in  assenza  del   programma
triennale di cui all'articolo 14 della  medesima  legge  n.  109  del
1994, e successive modificazioni"; 
    dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
    "2-bis. Il Ministro dei lavori pubblici presenta  annualmente  al
Parlamento una relazione sull'utilizzazione del  Fondo,  con  i  dati
specifici dei progetti e delle spese anticipate". 
    All'articolo 11, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
    "2-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo  4  del  decreto-  legge  5
ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' inserito il seguente: 
     8-bis. La denuncia di inizio attivita' di cui al  comma  7  deve
essere corredata  dall'indicazione  dell'impresa  a  cui  si  intende
affidare i lavori". 
    L'articolo 12 e' sostituito dal seguente: 
    "ART. 12. - (Disposizioni in materia di sicurezza nei  cantieri).
- 1. Sino al 31 dicembre 1997,  per  le  contravvenzioni  di  cui  al
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e' raddoppiato il termine
di cui al terzo periodo del comma  1  dell'articolo  20  del  decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, ed e' ridotta  della  meta'  la
somma  di  cui  all'articolo  21,  comma  2,  del  medesimo   decreto
legislativo n. 758 del 1994". 
    All'articolo 13: 
    al comma 2, e' soppresso il secondo periodo; 
    dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
    "4-bis. Per l'attuazione degli interventi di  cui  ai  precedenti
commi  i  commissari  straordinari  provvedono  in  deroga  ad   ogni
disposizione  vigente  e  nel  rispetto  comunque   della   normativa
comunitaria  sull'affidamento  di  appalti  di  lavori,   servizi   e
forniture,  della  normativa  in  materia  di  tutela  ambientale   e
paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e 
monumentale, nonche' dei princ~pi generali dell'ordinamento. 
    4-ter. I provvedimenti  emanati  in  deroga  alle  leggi  vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si  intende
derogare e devono essere motivati"; 
    dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: 
    "7-bis. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
successivo al decreto di cui al comma 1, saranno stabiliti i  criteri
per  la  corresponsione  dei   compensi   spettanti   ai   commissari
straordinari di cui al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si
fara' fronte utilizzando i fondi stanziati per le  opere  di  cui  al
predetto comma 1". 
    All'articolo 14: 
    al comma 2, le parole da: "edilizia agevolata" fino alla fine del
comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "edilizia   agevolata   in
locazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre  1993,
n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  1993,
n. 493, e successive modificazioni, per una percentuale minima del 10
per cento fino ad un massimo del 25 per cento delle disponibilita'"; 
    al comma 5, le parole: "quindici per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "dieci per cento". 
    L'articolo 16 e' soppresso. 
    All'articolo  17,  al  comma  1,  le  parole:  "all'attivita'  di
gestione  aeroportuale"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "alle
attivita'   di   manutenzione   ordinaria   e   straordinaria   delle
infrastrutture  aeroportuali,  nonche'  all'attivita'   di   gestione
aeroportuale". 
    All'articolo 19: 
    al comma 1, dopo le parole: "aventi ad oggetto" sono inserite  le
seguenti: "provvedimenti  relativi  a  procedure  di  affidamento  di
incarichi di progettazione e attivita' tecnico-amministrative ad essa
connesse e"; 
    al comma 2, le parole:  ",  quando  accerta  l'irricevibilita'  o
l'inammissibilita' o l'infondatezza del ricorso" sono soppresse; 
    al comma 3, e' premessa la parola: "Tutti". 
    Dopo l'articolo 19, e' inserito il seguente: 
    "ART.  19-bis.  -  (Realizzazione  e  potenziamento   di   tratti
autostradali). - 1. Per le finalita'  e  con  le  modalita'  previste
nell'articolo 2, comma 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  per
la realizzazione del tratto  Aglio'-Canova  e  il  potenziamento  del
tratto Firenze Nord-Firenze Sud dell'autostrada  Bologna-Firenze,  e'
concesso un ulteriore contributo di lire 100 miliardi  annui  per  il
periodo 1997-1999. 
    2. All'onere derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998  e  1999,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo  9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1997,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  dei
lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
    Dopo l'articolo 20, sono inseriti i seguenti: 
    "ART. 20-bis. - (Funzioni  attribuite  al  Ministero  dei  lavori
pubblici). - 1.  Le  funzioni  attribuite  al  Ministero  dei  lavori
pubblici dagli articoli 9 e 9-bis del decreto  legislativo  3  aprile
1993, n. 96, come da ultimo modificato dal  decreto-legge  23  giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1995, n.  341,  sono  svolte  secondo  le  procedure  gia'  regolanti
l'attivita' dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno. 
    2. Restano validi gli atti e  i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti
sulla base dell'articolo 4, comma 1,  del  decreto-  legge  3  giugno
1996, n. 304; dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge  25  giugno
1996, n. 335; dell'articolo 8, comma 1, del  decreto-legge  8  agosto
1996, n. 443; dell'articolo 3 del  decreto-legge  31  dicembre  1996,
n.670. 
    ART.  20-ter.  -  (Disposizioni  in  materia  di  indennita'   di
mobilita'). - 1. Il diritto all'indennita' di mobilita' di  cui  alla
legge 23 luglio 1991, n. 223,  e'  riconosciuto  a  coloro  che,  pur
regolarmente iscritti alle liste  di  mobilita',  abbiano  presentato
oltre i termini previsti la relativa domanda, a condizione che  entro
il 31 marzo 1992 fossero stati comunque compiuti dagli stessi tutti 
gli adempimenti necessari. 
    2. Senza ulteriori oneri, e' erogata  l'indennita'  spettante  al
momento  della  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  della
domanda,  maggiorata  degli  interessi  maturati  fino   al   momento
dell'erogazione. 
    3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono
posti a carico del Fondo di  cui  al  comma  7  dell'articolo  1  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite di lire 2 miliardi per
l'anno 1997".