Art. 10. 1. L'articolo 16 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, e' sostituito dal seguente: "Art. 16 (Organi collegiali) . - 1. L'analisi dei risultati degli studi e la valutazione dell'attitudine professionale di ciascun allievo maresciallo sono affidate ai seguenti organi collegiali e permanenti delle scuole: a) consiglio degli istruttori che esprime un giudizio sull'attitudine fisica; b) consiglio degli studi, che esprime un giudizio sull'attitudine intelletiva; c) consiglio di disciplina, che esprinie un giudizio sulle qualita' d'animo e di carattere".