Art. 10.
  1.  L'articolo  16 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570,
e' sostituito dal seguente:
  "Art.  16  (Organi collegiali) . - 1. L'analisi dei risultati degli
studi  e  la  valutazione  dell'attitudine  professionale  di ciascun
allievo  maresciallo  sono  affidate  ai seguenti organi collegiali e
permanenti delle scuole:
  a)   consiglio   degli   istruttori   che   esprime   un   giudizio
sull'attitudine fisica;
  b)  consiglio  degli studi, che esprime un giudizio sull'attitudine
intelletiva;
  c) consiglio di disciplina, che esprinie un giudizio sulle qualita'
d'animo e di carattere".