Art. 11. 1. L'articolo 17 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, e' sostitito dal seguente: "Art. 17 (Classifiche) . - 1. Il comando di ciascuna scuola, sulla base delle votazioni degli esami e dei voti di (attitudine professionale, provvede a compilare la graduatoria in base ai punti di merito conseguiti dai singoli allievi marescialli. 2. Nella graduatoria, a parita' di punto di media, e' data la precedenza all'allievo maresciallo che ha il piu' alto voto di attitudine professionale. A parita' anche di questo, e' data precedenza all'allievo maresciallo piu' giovane d'eta. 3. I nominativi degli allievi marescialli non promossi - con le relative votazioni - e ammessi agli esami di riparazione, nonche' di coloro che vengono proposti per il proscioglimento d'autorita' per protratta insufficienza di profitto negli studi sono aggiunti dopo i promossi, fuori graduatoria".