Art. 11.
  1.  L'articolo  17 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570,
e' sostitito dal seguente:
  "Art.  17 (Classifiche) . - 1. Il comando di ciascuna scuola, sulla
base   delle   votazioni  degli  esami  e  dei  voti  di  (attitudine
professionale,  provvede  a compilare la graduatoria in base ai punti
di merito conseguiti dai singoli allievi marescialli.
  2.  Nella  graduatoria,  a  parita'  di  punto di media, e' data la
precedenza  all'allievo  maresciallo  che  ha  il  piu'  alto voto di
attitudine   professionale.  A  parita'  anche  di  questo,  e'  data
precedenza all'allievo maresciallo piu' giovane d'eta.
  3.  I  nominativi  degli  allievi marescialli non promossi - con le
relative  votazioni - e ammessi agli esami di riparazione, nonche' di
coloro  che  vengono  proposti per il proscioglimento d'autorita' per
protratta  insufficienza di profitto negli studi sono aggiunti dopo i
promossi, fuori graduatoria".