Art. 2. 1. L'articolo 2 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Compiti di istituto) - 1. La funzione educativa delle scuole e' rivolta a far acquisire conoscenze tecniche e marinaresche, a sviluppare le qualita' etiche e militari, a completare l'educazione civica e a coltivare le attitudini fisiche degli allievi e dei sottufficiali frequentatori. 2. Le scuole hanno i seguenti compiti: a) formare gli allievi del ruolo dei marescialli in relazione agli impieghi previsti all'atto del passaggio in servizio permanente; b) formare il personale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente ed il personale del ruolo dei sergenti in relazione agli impieghi previsti nei vari gradi del ruolo; c) formare il personale volontario di truppa in ferma breve in relazione al servizio da prestare nel periodo previsto; d) formare il personale volontario del ruolo dei musicisti; e) completare la formazione del personale del Corpo equipaggi militari marittimi (di seguito denominato C.E.M.M.) in servizio permanente e in ferma di leva, preparandolo a ricoprire incarichi e ad assumere le responsabilita' previste per i diversi gradi nei diversi ruoli; f) tenere corsi di aggiornamento, d'istruzione e di abilitazione professionale per il personale del C.E.M.M.; g) tenere corsi, secondo le direttive dello Stato maggiore marina, per il personale delle altre Forze armate, Corpi armati dello Stato e delle Marine estere".