Art. 2.
  1. L'articolo 2 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  2  (Compiti  di  istituto)  - 1. La funzione educativa delle
scuole e' rivolta a far acquisire conoscenze tecniche e marinaresche,
a sviluppare le qualita' etiche e militari, a completare l'educazione
civica  e  a  coltivare  le  attitudini  fisiche  degli allievi e dei
sottufficiali frequentatori.
   2. Le scuole hanno i seguenti compiti:
  a)  formare gli allievi del ruolo dei marescialli in relazione agli
impieghi previsti all'atto del passaggio in servizio permanente;
  b)  formare  il  personale  del  ruolo  dei  volontari di truppa in
servizio  permanente  ed  il  personale  del  ruolo  dei  sergenti in
relazione agli impieghi previsti nei vari gradi del ruolo;
  c)  formare  il  personale  volontario  di truppa in ferma breve in
relazione al servizio da prestare nel periodo previsto;
  d) formare il personale volontario del ruolo dei musicisti;
  e)  completare  la  formazione  del  personale  del Corpo equipaggi
militari  marittimi  (di  seguito  denominato  C.E.M.M.)  in servizio
permanente  e  in ferma di leva, preparandolo a ricoprire incarichi e
ad  assumere  le  responsabilita'  previste  per  i diversi gradi nei
diversi ruoli;
  f)  tenere  corsi  di aggiornamento, d'istruzione e di abilitazione
professionale per il personale del C.E.M.M.;
  g)  tenere corsi, secondo le direttive dello Stato maggiore marina,
per il personale delle altre Forze armate, Corpi armati dello Stato e
delle Marine estere".