Art. 5. 1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, e' sostituito dal seguente: " 1. L'istruzione degli allievi marescialli e del personale frequentatore e' affidata ad insegnanti militari e civili e ad istruttori militari: gli insegnanti civili vengono assunti secondo la normativa vigente in materia di docenza civile a livello di scuola secondaria di secondo grado; per gli insegnanti ed istruttori militari si provvede con ufficiali e sottufficiali scelti tra coloro che posseggono i titoli reputati idonei dal Ministero della difesa, sentito il parere del comando della scuola interessata".