Art. 5.
  1.  Il  comma  1 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 27 giugno
1995, n. 570, e' sostituito dal seguente:
  "  1.  L'istruzione  degli  allievi  marescialli  e  del  personale
frequentatore  e'  affidata  ad  insegnanti  militari  e  civili e ad
istruttori militari: gli insegnanti civili vengono assunti secondo la
normativa  vigente  in  materia di docenza civile a livello di scuola
secondaria  di  secondo  grado;  per  gli  insegnanti  ed  istruttori
militari  si provvede con ufficiali e sottufficiali scelti tra coloro
che  posseggono  i titoli reputati idonei dal Ministero della difesa,
sentito il parere del comando della scuola interessata".