Art. 6.
  1.  L'articolo  11 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570,
e' sostituito dal seguente:
  "Art.  11  (Ammissione  alle scuole). - 1. L'ammissione alle scuole
per  gli  allievi  marescialli  avviene  tramite concorso bandito con
decreto ministeriale.
  2.  Alle scuole viene ammesso anche personale appartenente ai ruoli
previsti  dall'articolo  1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196.
  3.  Alle  scuole viene ammesso anche personale gia' incorporato per
la frequenza di corsi di istruzione di base o specialistica".
 
          Nota agli articoli 1 e 6:
            -   L'art.   1   del   D.Lgs.  12 maggio  1995,  n.  196,
          concernente:  "Attuazione dell'art. 3 della legge 6   marzo
          1992,  n.  216,  in materia di riordino dei ruoli, modifica
          alle norme di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento    del
          personale    non  direttivo    delle  Forze   armate" cosi'
          recita:
            "Art. 1 (Ruoli dei  volontari    di  truppa  in  servizio
          permanente, dei sergenti, dei marescialli e dei musicisti).
          -   Nelle   Forze  armate,  con  esclusione  dell'Arma  dei
          Carabinieri, sono istituiti i seguenti ruoli  del  servizio
          permanente nei limiti delle dotazioni organiche vigenti:
               a) ruolo dei volontari di truppa;
               b) ruolo dei sergenti;
               c) ruolo dei marescialli;
               d) ruolo dei musicisti".