Art. 6. 1. L'articolo 11 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, e' sostituito dal seguente: "Art. 11 (Ammissione alle scuole). - 1. L'ammissione alle scuole per gli allievi marescialli avviene tramite concorso bandito con decreto ministeriale. 2. Alle scuole viene ammesso anche personale appartenente ai ruoli previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. 3. Alle scuole viene ammesso anche personale gia' incorporato per la frequenza di corsi di istruzione di base o specialistica".
Nota agli articoli 1 e 6: - L'art. 1 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, concernente: "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate" cosi' recita: "Art. 1 (Ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e dei musicisti). - Nelle Forze armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, sono istituiti i seguenti ruoli del servizio permanente nei limiti delle dotazioni organiche vigenti: a) ruolo dei volontari di truppa; b) ruolo dei sergenti; c) ruolo dei marescialli; d) ruolo dei musicisti".