Art. 7.
  1.  L'articolo  13 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570,
e' sostituito dal seguente:
  "Art.  13  (Materie  d'insegnamento)  .  -  1.  Oltre  alle materie
previste dal piano degli studi, possono essere impartiti agli allievi
marescialli ed al personale frequentatore anche insegnamenti relativi
a  materie  facoltative,  con  o senza esame, secondo quanto disposto
dallo   Stato   maggiore  della  Marina;  tali  insegnamenti  possono
svolgersi sia durante il periodo d'istruzione a terra che durante gli
eventuali periodi d'imbarco".