Art. 7. 1. L'articolo 13 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, e' sostituito dal seguente: "Art. 13 (Materie d'insegnamento) . - 1. Oltre alle materie previste dal piano degli studi, possono essere impartiti agli allievi marescialli ed al personale frequentatore anche insegnamenti relativi a materie facoltative, con o senza esame, secondo quanto disposto dallo Stato maggiore della Marina; tali insegnamenti possono svolgersi sia durante il periodo d'istruzione a terra che durante gli eventuali periodi d'imbarco".