Art. 8.
  1.  L'articolo  14 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570,
e' sostituito dal seguente:
  "Art.  14  (Esami).  -  1. I corsi svolti terminano con scrutini ed
esami  scritti ed orali, secondo quanto disposto dallo Stato maggiore
della  Marina.  Gli allievi marescialli ed il personale frequentatore
sono  valutati  da  apposite commissioni nominate con le modalita' di
cui alle disposizioni dell'art. 22".