Art. 8. 1. L'articolo 14 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, e' sostituito dal seguente: "Art. 14 (Esami). - 1. I corsi svolti terminano con scrutini ed esami scritti ed orali, secondo quanto disposto dallo Stato maggiore della Marina. Gli allievi marescialli ed il personale frequentatore sono valutati da apposite commissioni nominate con le modalita' di cui alle disposizioni dell'art. 22".